LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15808/2015 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1752/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 293/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha annullato la cartella esattoriale opposta da P.S., avendo accertato l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi asseritamente dovuti dallo stesso alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l’attività professionale svolta nell’anno 1992; la Corte territoriale ha ritenuto estinto il credito contributivo relativo all’anno 1992, avendo accertato che il primo atto di messa in mora era stato posto in essere dalla Cassa creditrice nel novembre 2002, ben oltre i cinque anni dalla data della dichiarazione dei redditi del 1993;
la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense sulla base di un unico motivo;
P.S. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – La prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2001, oggetto della cartella esattoriale opposta”; sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente incluso, nell’importo della cartella annullata, oltre ai crediti per l’anno 1992 pari ad Euro 3.223,21, non dovuti per intervenuta prescrizione e ai contributi 2001 dell’ammontare di Euro 17.865,89, non dovuti perché oggetto di sgravio parziale, altresì i contributi riferiti all’anno 2001, ma non incisi dalla procedura di sgravio parziale ed ammontanti ad Euro 9.272,94;
l’errore di interpretazione da parte della Corte d’appello circa l’ammontare del credito avrebbe generato il vizio di omesso esame su fatto storico decisivo, controverso fra le parti in giudizio, concernente il diritto della Cassa ad ottenere il pagamento della parte dei contributi non oggetto di sgravio, richiesti con ruolo esattoriale per l’anno 2001, per l’ammontare di Euro 9.272,94;
il motivo merita accoglimento;
esso è ammissibilmente prospettato dalla parte ricorrente, come si desume dalla tabella trascritta a p. 12 del ricorso per cassazione, da cui risulta che la declaratoria di inefficacia della cartella opposta, del valore originario complessivo di Euro 30.362,04, ha ricompreso anche i contributi per l’anno 2001, dovuti dal professionista alla Cassa in quanto non oggetto di sgravio, per l’importo di Euro 9.272,94 in ordine alla cui legittimità è stata omesso qual si voglia accertamento e conseguente statuizione;
pertanto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021