LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25969/2015 proposto da:
C.A., R.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato SIMONA GHIONNI, rappresentate e difese dall’avvocato GABRIELE SALVATORE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8126/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2014 R.G.N. 6326/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.
RITENUTO
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8126 del 2014, pronunciando a seguito del rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 16738 del 2012 che cassava la sentenza resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello del MIUR e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano n. 264 del 2004, respingeva tutte le domande proposte da C.A. e da R.G., appartenenti al personale ATA transitato alle dipendenze del MIUR.
2. La Corte d’Appello di Roma dopo aver ripercorso le vicende giuridiche del trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ha affermato che per quanto concerneva i profili retributivi globalmente considerati il passaggio delle ricorrenti era avvenuto nel rispetto dei criteri indicati dalla Corte di legittimità.
Nessuna prova emergeva a sostegno di un peggioramento retributivo sostanziale che anzi era escluso dalla norma di salvaguardia di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.
A tal fine, era irrilevante la documentazione offerta in sede di riassunzione che riguardava alcune indennità già previste dall’art. 18 del CCNL enti locali del 1 aprile 1999 e non previste dal CCNL scuola, senza intaccare la globalità del trattamento retributivo.
Ciò perché, quando anche si volesse far riferimento alla perdita di elementi accessori del trattamento retributivo, andava osservato che la direttiva, come interpretata dalla Corte di legittimità, richiede un confronto globale dei due trattamenti, quello anteriore al trasferimento e quello ottenuto al momento del trasferimento. Inoltre, le ricorrenti pur non contestando di aver percepito l’assegno perequativo previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, non avevano indicato il trattamento effettivamente percepito nell’amministrazione di provenienza, e in tal modo non avevano offerto un parametro per la verifica dell’eventuale peggioramento sostanziale.
La Corte d’Appello ha affermato che non sussistevano le condizioni per sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 8, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, come sollecitato dalle lavoratrici.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono le lavoratrici prospettando due motivi di ricorso.
4. Il MIUR è rimasto intimato.
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con l’art. della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con le decisioni del 7 giugno 2011, dell’11 dicembre 2012 n. 52888, e del 14 gennaio 2014, e con gli artt. 46, 47 e 52 n. 3, della Carta fondamentale dell’Unione Europea.
Assumono le ricorrenti che, erroneamente, la Corte d’Appello non ha considerato che, in caso di contrasto di una norma nazionale con la CEDU, si impone al giudice nazionale di disapplicare la prima facendo diretta applicazione della Convenzione.
In tal modo la Corte d’Appello avrebbe disatteso il principio secondo cui le norme della CEDU hanno immediata rilevanza nell’ordinamento interno, e allorché aveva escluso che fosse intervenuto un peggioramento retributivo sostanziale, avrebbe dovuto esaminare la conformità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, rispetto alla CEDU e alla Carta di Nizza, disapplicando la norma nazionale in contrasto.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, art. 2112 c.c. e della direttiva 77/187 CEE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Prospettano le ricorrenti che non è applicabile la direttiva 77/187 CEE, come interpretata dalla sentenza Scattolon, e quindi l’art. 2112 c.c., dovendo trovare applicazione la L. n. 124 del 1999, art. 8.
3. In subordine le lavoratrici deducono questione di legittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 8, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con l’art. della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con le decisioni del 7 giugno 2011, dell’11 dicembre 2012 n. 52888, e del 14 gennaio 2014, e con gli artt. 46, 47 e 52 n. 3, della Carta fondamentale dell’Unione Europea.
4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.
Gli stessi non sono fondati in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (si v., tra le molte, Cass. n. 14892/2020, che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel respingere analoghi ricorsi.
4.1. L’art. 6, paragrafo 3, TUE non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, perché un problema di rispetto dei principi generali dell’Unione Europea si può porre solo nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto dell’Unione stessa, con la conseguenza che, una volta applicata la direttiva 1977/187/CEE nei termini indicati dalla sentenza CGUE 6.9.2011, Scattolon, ogni contrasto risulta superato.
L’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE, viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa Europea, perché sulla questione stessa la Corte si è già pronunciata o anche in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (punto 38 della cit. Cass. n. 14892/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Le sentenze della Corte EDU successive a quella del 7 giugno 2011, Agrati, non hanno innovato il quadro della vicenda già apprezzato da questa Corte, che ha costantemente ritenuto (cfr. fra le tante Cass. n. 7859/2019, Cass. n. 4437/2019, Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica, rilevando che il giudice delle leggi, affermata la propria competenza a compiere la valutazione, ha già ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso.
Le deduzioni delle ricorrenti che insistono nel sollecitare in primis l’esercizio del potere di disapplicazione e, in via subordinata, una nuova rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, svolgono considerazioni che, non inseriscono elementi di novità né giustificano un ripensamento degli orientamenti già espressi da questa Corte.
Quanto alla necessità di disapplicare la legge di interpretazione autentica, in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della CDFUE, le ricorrenti non considerano che il punto 84 della sentenza 6.9.2011 in causa c-108/10, ha ritenuto assorbita a questione dell’ipotizzata violazione dell’art. 47 in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui ai sensi dell’art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell’Unione dell’atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l’Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa Eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue;
E’ stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell’Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell’Unione non pongono alcun obbligo specifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C – 686/18 punti da 52 a 54 e la giurisprudenza ivi richiamata; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C – 32/20 punti da 25 a 27).
Con la sentenza Scattolon la Corte ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, sicché il collegamento con il diritto dell’Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l’obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l’irriducibilità sia garantita e l’operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell’Unione.
Analogamente il Collegio, nel ribadire l’orientamento consolidato già espresso, non ritiene che le pronunce della Corte EDU costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l’attivazione del procedimento incidentale di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in più pronunce (Corte Cost. nn. 234 e 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).
D’altro canto non risponde neppure al vero che al personale ATA interessato dal trasferimento di attività sarebbe stato assicurato un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei dipendenti pubblici dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e dall’art. 2112 c.c., perché, al contrario, anche in relazione ad altri trasferimenti questa Corte ha affermato che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.
Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007).
L’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019).
Corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012).
4.2. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, e con accertamento di merito non adeguatamente contestato ha affermato che nessuna prova emergeva a sostegno di un peggioramento retributivo sostanziale, secondo i principi indicati dalla sentenza rescindente, essendo a ciò irrilevante la documentazione offerta in sede di riassunzione e non indicando le ricorrenti il trattamento effettivamente percepito nell’Amministrazione di destinazione.
Ed infatti, un peggioramento “sostanziale”, impedito dalla tutela che la direttiva Eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione “certa” del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il “normale” corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata.
5. Il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato.
6. Nulla spese, atteso che l’Amministrazione è rimasta intimata.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021