LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27613/2015 proposto da:
C.I., B.L., CO.MA., CH.MA.MA., P.C., PA.LU., S.V., M.D., CH.AN.MA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 8916/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 10020/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.
RITENUTO
1. I ricorrenti in epigrafe, appartenenti al personale ATA, originariamente dipendenti di un ente locale e poi trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle dipendenze del MIUR, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8916 del 2014, emessa dalla Corte d’Appello di Roma in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 27750 del 2011, prospettando tre motivi di ricorso.
2. Il MIUR non si è costituito con controricorso, ma ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti di causa.
CONSIDERATO
1. Atteso che i ricorrenti che hanno proposto ricorso per cassazione vi hanno rinunciato, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 390, c.p.c., alla manifestazione di tale volontà abdicativi segue la declaratoria di estinzione.
Non vi è luogo a statuire sulle spese di giudizio attesa la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021