Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31478 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3984/2020 proposto da:

N.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3881/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 5580/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma respingeva l’istanza del ricorrente N.W., volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela;

il Tribunale di Roma respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo con pronuncia che veniva confermata dalla Corte distrettuale;

la cassazione di tale decisione è domandata da N.W. con ricorso fondato su quattro motivi.

CONSIDERATO

Che:

1. prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13; essa infatti non contiene alcun riferimento al provvedimento oggetto – del presente ricorso, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.;

alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito – dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti, perché la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorché recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente alla “procedura di ricorso per Cassazione nei confronti di Ministero Interno/Commissione Territoriale” e quindi non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione della pronuncia emessa dalla Corte d’appello di Roma, oggetto del presente ricorso;

2. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso;

avuto riguardo alla regolazione delle spese deve richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem”), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (vedi Cass. S.U. 10/5/2006 n. 10706, Cass. 21/9/2015, n. 18577, Cass. 9/12/2019 n. 32008);

le spese del presente giudizio di legittimità si pongono, dunque, a carico dell’avv. Marilena Cardone e si liquidano come da dispositivo;

si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento, da parte dell’avv. Cardone, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto (vedi ex multis, Cass. cit. n. 32008/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’avv. Marilena Cardone al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Marilena Cardone, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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