LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24827/2015 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato GIAN FRANCO D’ONOFRIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BONINO;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 229/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/04/2015 R.G.N. 529/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. con sentenza n. 229 del 2015, la Corte di Appello di Torino ha confermato, per quanto in questa sede rileva, la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, proposta dall’attuale ricorrente, volta al riconoscimento del contributo finanziario, a carico dell’INAIL, per l’abbattimento delle barriere architettoniche in riferimento ad unità immobiliare sita in Racalmuto, negato, in sede amministrativa, in mancanza del requisito essenziale della dimora abituale.
2. Per la Corte di merito l’immobile in Racalmuto non costituiva, al momento della presentazione della domanda amministrativa, la dimora abituale dell’assistito, requisito essenziale alla stregua dell’art. 37, del regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro, approvato con delibera INAIL n. 23 del 2007, recante disciplina degli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi del testo unico n. 1124 del 1966, e del D.Lgs. n. 38 del 2000, né, diversamente da quanto preteso dall’assicurato che aveva allegato di non avere richiesto analoga prestazione in riferimento alla casa di ***** ove da anni risiedeva, poteva considerarsi dimora abituale il comune, nella specie di Racalmuto, dal momento che a mente dell’art. 43 c.c. e ss., il riferimento al luogo di residenza, domicilio, dimora abituale implicava un indirizzo idoneo ad individuare un luogo preciso all’interno di un Comune.
3. Avverso tale sentenza A.C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INAIL, con controricorso.
4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 90, in relazione alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, per la presunta incoerenza, con la legge, dell’art. 37, del regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro, pubblicato con circolare della direzione generale dell’INAIL 13 luglio 2007, n. 30 e si assume che, alla stregua della fonte normativa del supporto ambientale preteso, il D.P.R. n. 1124 cit., art. 66, il diritto al contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche non incontra limitazioni e, pertanto, quella introdotta dal regolamento dell’INAIL va disapplicata.
6. Le medesime disposizioni sono censurate con il secondo motivo in relazione al concetto di dimora abituale di cui all’art. 43 c.c., in coerenza con l’art. 12 disp. gen., ai fini del riconoscimento dei requisiti di prima casa e dimora abituale, ai sensi del D.L. n. 155 del 1993, art. 16, convertito in L. n. 249 del 1993, e del D.P.R. n. 131 del 1986; si assume, in particolare, che l’efficacia vincolante della norma attuativa di cui all’art. 37 del regolamento INAIL implicherebbe la violazione del concetto di dimora abituale, non connesso ad un preciso immobile ma piuttosto ad un luogo, nel quale diviene significativo soggiornare a lungo, al pari del concetto di prima casa agli effetti dei benefici fiscali, legato al comune, non all’immobile, sicché nella specie il requisito per il contributo ambientale, vale a dire il luogo di dimora abituale in Racalmuto, preesisteva alla domanda di finanziamento, in analogia con il concetto di prima casa nella normativa finanziaria.
7. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono da rigettare.
8. Si controverte dei requisiti per il contributo finanziario per l’abbattimento delle barriere architettoniche, contributo finalizzato, ad avviso dell’assicurato, alle esigenze primarie di vita, in senso teleologico-funzionale, e non condizionato, come assume invece la Corte territoriale, al requisito dell’abitualità della dimora ne luogo ove insistono le barriere architettoniche da rimuovere.
9. La tesi patrocinata dalla difesa dell’assicurato non è condivisibile alla stregua delle fonti regolatrici dell’intervento economico volto al superamento o abbattimento delle barriere architettoniche presso l’abitazione del lavoratore invalido, costituite dalle fonti normative, di rango primario e secondario, il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367, il decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332 contenente il Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del S.S.N..
10. In particolare, la norma regolamentare da ultimo citata, recante disciplina delle prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del S.S.N. ha espressamente demandato, con l’art. 2, punto 2), l’erogazione agli invalidi del lavoro dei dispositivi, dovuti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, all’INAIL, ponendo non solo gli oneri di spesa a carico dell’Istituto ma attribuendo, all’Istituto medesimo, la potestà regolamentatrice di predeterminare indicazioni e modalità per le prestazioni.
11. Il D.P.R. n. 1124 del 1965, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, elenca, nell’art. 66, le prestazioni obbligatorie dell’assicurazione contro gli infortuni, fra le quali annovera, al numero 6, le prestazioni di assistenza protesica (“Le prestazioni dell’assicurazione sono le seguenti: 1) un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; 2) una rendita per l’inabilità permanente; 3) un assegno per l’assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi”).
12. L’assistenza protesica, anche nelle forme dell’assistenza ambientale integrata dal contributo economico per la rimozione delle barriere architettoniche e’, dunque, erogata dall’INAIL, con spesa a proprio carico, secondo indicazioni e modalità stabilite dall’Istituto (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 2: “agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall’istituto stesso”).
13. Le delibere adottate dall’INAIL costituiscono, dunque, per espresso rinvio normativo, la cornice regolamentare in cui si inscrivono le prestazioni di assistenza protesica e ambientale, scandite da una prima regolamentazione adottata nel 2000 (delibera n. 295 del 1 giugno 2000 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro”) e rimodulate nel 2007, al preordinato fine del miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta di servizi adeguandola alle richieste provenienti dalle persone disabili, pur in presenza di un quadro normativo immodificato, con il regolamento applicabile, nella specie, ratione temporis (delibera n. 23 del 2007).
14. In particolare, il regolamento n. 23 del 2007, è stato adottato al fine di un’organica sistemazione della materia in considerazione dell’ampliamento delle forniture, tenuto conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie che hanno reso possibile la realizzazione di dispositivi sempre più avanzati e personalizzati, in grado di garantire agli assistiti una maggiore autonomia; della necessità di assicurare una maggiore razionalizzazione delle forniture riguardanti i dispositivi, gli ausili nonché le prestazioni ed i servizi erogabili dall’Istituto; dell’esigenza di attivare iniziative finalizzate a migliorare la fruibilità e l’accessibilità dell’abitazione degli assistiti.
15. In linea con tale ultima finalità – migliorare fruibilità e accessibilità dell’abitazione per garantire agli assistiti piena autonomia negli spazi domestici – il regolamento ha delineato i criteri ai quali deve soggiacere l’unità immobiliare dell’assicurato per acquisire il diritto alla prestazione economica, costituiti dalla “prima casa di proprietà dell’assistito o dei familiari conviventi con lo stesso e, comunque, sua abituale dimora”, incisivamente affidando al requisito dell’abitualità della dimora la clausola generale di chiusura per il diritto alla prestazione.
16. L’abitualità della dimora assurge, dunque, ad elemento costitutivo del diritto alla prestazione economica finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche negli ambienti di vita domestica del lavoratore invalido in cui risulterebbe, altrimenti, oltremodo disagevole e scadente la qualità del vivere, muoversi e relazionarsi senza l’apporto di miglioramenti e accorgimenti infrastrutturali.
17. La ratio sottesa alla prestazione risiede nell’agevolare, sostenendo il relativo onere economico, la rimozione dei disagi ambientali patiti, per la disabilità di origine lavorativa, negli spazi di vita abituali e familiari del lavoratore ove, proprio per l’abituale presenza, diventa più pressante l’esigenza di rimozione delle barriere come strumento per favorire l’autonomia personale e facilitare lo svolgimento della vita familiare.
18. Risulta così smentita la tesi del ricorrente per cui la prestazione economica sarebbe disancorata dall’abitualità della dimora per essere esclusivamente raccordata a esigenze funzionali di vita primarie per l’assicurato.
19. Del resto, anche nello sviluppo diacronico delle disposizioni regolatrici della materia e nel coacervo di disposizioni per il reinserimento del lavoratore invalido nella vita sociale e di relazione, integrato anche dall’abbattimento delle barriere architettoniche in ambito domestico, è rimasto immutato il criterio imprescindibile dell’abituale dimora per l’invalido, che costituisca prima casa di proprietà dell’assicurato o dei familiari conviventi con lo stesso e, solo per l’abitazione condotta in locazione, si è introdotto il criterio dell’effettiva ed abituale dimora.
20. Vale la pena di segnalare che sempre nell’evidente intento di rimodulare la disciplina regolamentare costantemente nel tempo, con il regolamento introdotto con la circolare dell’INAIL n. 61 del 2011 si è compiuta la raccolta sistematica delle fonti in un corpus di disposizioni definitorie, recanti fra l’altro, e per quanto in questa sede rileva, i contributi economici per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico, con espressa efficacia abrogativa delle precedenti disposizioni.
21. Risultano ribaditi i requisiti dell’unità immobiliare, oggetto dell’intervento, fissati nei termini che seguono, nell’art. 38 (Autorizzazione di opere, modifiche impiantistiche ed installazione di dispositivi nell’abitazione): “L’installazione di dispositivi e l’esecuzione di opere necessarie per il superamento e/o l’abbattimento di barriere architettoniche, l’installazione di dispositivi domotici o per il controllo del microclima ambientale e le modifiche impiantistiche possono essere autorizzate solo quando l’unità immobiliare, oggetto dell’intervento, sia regolare dal punto di vista urbanistico e risulti: a) realizzata in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 11 agosto 1989, n. 13, ovvero realizzata in epoca successiva a tale data o anche in costruzione, ma avente, a termini della normativa vigente, requisiti di sola adattabilità o visitabilità e sia richiesta, in base alle valutazioni dell’equipe multidisciplinare, la totale accessibilità o comunque l’adeguamento alle specifiche condizioni dell’assicurato; b) costituisca “prima casa” di proprietà dell’assicurato o dei familiari conviventi con lo stesso e, comunque, sua abituale dimora, ovvero condotta in locazione e, comunque, sua effettiva ed abituale dimora”.
22. Ebbene, il corpo regolamentare che, pur nelle sue ulteriori modifiche, continua a valorizzare il concetto di abitualità della dimora, dà attuazione alle fonti normative primarie che hanno all’uopo investito l’istituto assicuratore della potestà regolatrice nella detta materia e presenta elementi di specialità rispetto alle prestazioni assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale alla generalità dei cittadini, configurandosi in modo autonomo e di maggior favore rispetto al generale sistema che regola le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale alle persone con disabilità, come già evidenziato da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 17895 del 2013, in riferimento alla fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari agli invalidi del lavoro, esprimendo principi validi per le prestazioni di assistenza protesica e ambientali.
23. Per l’evidenziata specialità del corpo regolamentare e la ratio del contributo economico all’esame esulano appigli interpretativi che la tesi patrocinata dal ricorrente, al fine di corroborare la valorizzazione di un intero ambito territoriale comunale come dimora abituale, suggerisce di trarre dalla legislazione fiscale: invero, le disposizioni concernenti i benefici fiscali volti ad agevolare l’acquisto della prima casa sono di stretta interpretazione trattandosi di agevolazioni in deroga al regime ordinario, alle condizioni prescritte (v., per tutte, Cass. n. 10513 del 2021).
24. Non resta che aggiungere, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, che la residenza, la cui nozione si rinviene nell’art. 43 c.c., è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (fra tante, Cass. n. 1738 del 1986) e, conseguentemente, la relazione giuridicamente rilevante agli effetti della pretesa economica in esame, non si instaura indistintamente con un ambito territoriale sibbene con un luogo determinato e identificabile all’interno di un Comune, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.
25. In definitiva, la Corte di merito ha fatto buon governo delle disposizioni regolatrici della prestazione economica richiesta, valorizzando l’abitualità della dimora quale elemento costitutivo, e l’accertamento in fatto al riguardo compiuto, alla stregua del quale ha escluso l’abitualità della dimora nell’immobile sito in località Racalmuto, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
26. La novità della questione consiglia la compensazione delle spese del giudizio.
27. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021