LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13617-2015 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato LINDA COSTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI OLIVERIO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4586/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/06/2014 R.G.N. 688/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 20 giugno 2014, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da M.S. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sulla base della maggiore retribuzione pensionabile giudizialmente accertata con una precedente decisione dello stesso Tribunale di Napoli che gli aveva riconosciuto il diritto al trattamento di integrazione salariale di cui era titolare nella misura massima prevista.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di non poter condividere l’impostazione dell’azione da parte del M. incentrata sull’assunto per cui il più ingente importo della retribuzione posta a base dell’indennità di mobilità a suo tempo riconosciutagli determina automaticamente un aumento della retribuzione pensionabile, dovendosi al contrario tener conto delle diverse nozioni di retribuzione rilevanti ai fini del computo dei due istituti, data per l’indennità di mobilità dalla retribuzione globale di fatto ed invece per il trattamento pensionistico dalla nozione posta dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 che, quanto all’indennità di trasferta, la include nella base di computo nei limiti del 50%, così giungendo ad escludere che quanto statuito nella precedente decisione del Tribunale di Napoli possa costituire giudicato sotto il profilo del carattere pensionabile delle voci retributive ivi considerate e rilevare nel giudizio de quo, comportando, anche in considerazione della tardività dell’opzione per una riduzione del quantum pensionistico parametrato alla retribuzione globale c.d. minima, (con rinvio ad altri e più comprensibili conteggi) prospettata solo in questa sede, il rigetto della domanda.
– Ricorre per la cassazione della decisione il M., con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS.
– Il procuratore ha depositato la sua requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
– Il ricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 ed, in combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 5, (in richiamo al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, commi 5 e 6), imputa alla Corte territoriale l’erroneità del riferimento alla nozione di retribuzione di cui al citato art. 12 implicante la rilevanza al 50% dell’indennità di trasferta in luogo del compendio normativo richiamato in contrapposizione alla stregua del quale le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi spese di trasporto… concorrono a formare il reddito.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., il ricorrente ribadisce l’eccezione di giudicato con riferimento all’accertamento della corresponsione giornaliera dell’indennità di trasferta in suo favore, derivandone la conseguenza dell’inclusione della stessa nella base di computo della retribuzione pensionabile per l’intero o, come espressamente affermato in rubrica, almeno per il 50%.
– Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’erroneità della qualificazione in termini di domanda nuova dell’adeguamento delle conclusioni prospettate in sede di gravame da qualificarsi, viceversa, come rideterminazione in riduzione dell’importo richiesto e, dunque, del petitum.
– Nel quarto motivo il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia è prospettata in relazione alla ritenuta irrilevanza ai fini del decidere della rideterminazione in riduzione del petitum operata dal ricorrente in adesione all’orientamento della Corte territoriale a considerare l’indennità di trasferta nella misura del 50% ai fini della determinazione della retribuzione parametro della domanda.
– In premessa all’esame dei descritti motivi di impugnazione va precisato come, secondo quanto puntualmente rilevato nell’impugnata sentenza, l’azione promossa dall’odierno ricorrente si fondi sull’assunto per cui la nozione di retribuzione ritenuta valida nel pregresso giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ai fini della determinazione dell’indennità di mobilità spettante al medesimo debba rilevare ai fini della determinazione della pensione spettante causandone in automatico un corrispondente aumento.
– Ciò posto è da condividersi quanto affermato nell’impugnata sentenza per cui la causa risulta basata su una causa petendi erroneamente individuata, atteso che la pretesa alla rideterminazione del rateo pensionistico spettante per effetto dell’aumento della retribuzione base per il computo dell’indennità di mobilità dato dall’inclusione in essa dell’intero importo corrisposto a titolo di trasferta doveva trovare fondamento non, come ancora sostenuto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, alla stregua della nozione di retribuzione di cui al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 5 (in richiamo al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, commi 5 e 6), bensì in base alla L. n. 153 del 1969, art. 12 che, invece, quella conseguenza non determina, individuando la retribuzione parametro per la determinazione della pensione spettante in termini tali da includere l’indennità di trasferta solo al 50%.
– Ne deriva l’infondatezza del primo motivo dove si ribadisce l’applicabilità della nozione di cui al combinato disposto della L. n. 223 del 1991 art. 7, comma 9 e D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, art. 3, comma 5, (in richiamo al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, commi 5 e 6) invece che della L. n. 153 del 1969, art. 12 e di tutti gli altri motivi, del secondo relativo all’eccezione di giudicato, atteso che il Tribunale di Napoli non aveva affatto stabilito la pensionabilità delle voci retributive viceversa ritenute rilevanti ai diversi fini del calcolo dell’indennità di mobilità, del terzo, atteso che la domanda di rideterminazione del rateo pensionistico ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12 in luogo del combinato disposto della L. n. 223 del 1991 art. 7, comma 9 e D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 5, (in richiamo al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, commi 5 e 6) risulta fondata, come sopra precisato, su una diversa causa petendi e correttamente è stata qualificata come domanda nuova, come tale inammissibile, del quarto, in quanto la mancata considerazione della domanda di rideterminazione del rateo pensionistico in conformità alla previsione della L. n. 153 del 1969, art. 12 è giustificata dall’inammissibilità, correttamente ritenuta, come sopra si è detto, della domanda stessa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021