LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24607/2017 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Chiana 48, presso lo studio dell’avvocato Morganti Giorgio, rappresentato e difeso dall’avvocato Puorto Giuseppe;
– ricorrente –
contro
Comune Caiazzo, Equitalia Sr Spa, Regione Campania Area Generale Coordinamento Bilancio Ragioneria;
e contro
Agenzia Delle Entrate – Riscossione Provincia Caserta, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Alviggi Giulia;
– controricorrente –
e contro
Camera Commercio Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Don Minzoni 9, presso lo studio dell’avvocato Luponio Ennio, rappresentata e difesa dall’avvocato Romano Eduardo;
– controricorrente –
INPS, in proprio e in qualità di mandatario della società
cartolarizzazione crediti Inps (soci) spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell’avvocato Sgroi Antonino che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Rose Emanuele, Maritato Lelio, Matano Giuseppe, Sciplino Ester Ada e D’Aloisio Carla;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2314/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 15/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere Dott. MARINA CIRESE.
FATTI DI CAUSA
D.G. proponeva ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria sull’unico immobile di sua proprietà, emessa a seguito di mancato pagamento di varie cartelle esattoriali relative a debiti di natura tributaria e non tributaria.
Deduceva la omessa notifica delle cartelle poste a base dell’atto di iscrizione ipotecaria, il decorso della prescrizione previsto per i singoli tributi nonché la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 50 e 77.
La CTP di Caserta, con sentenza in data 30.6.2015, rilevato il difetto di giurisdizione sulle cartelle di natura non tributaria, rigettava il ricorso ritenendo rituale la notifica delle cartelle di pagamento e non dovuta l’intimazione ad adempiere prima dell’iscrizione ipotecaria.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR della Campania, con sentenza in data 15 marzo 2017, dichiarava inammissibile il gravame per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, limitandosi il ricorrente a riproporre le argomentazioni già sviluppate in primo grado.
Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resistevano con separati controricorsi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta. Gli altri enti intimati non si costituivano in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nel processo tributario. Ammissibilità dell’appello. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sulle modalità e forma dell’impugnazione della sentenza di primo grado tributaria. Indicazione nel ricorso per gravame delle corrette ed analitiche esposizione dei fatti, delle domande e motivi specifici di contestazione o impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria provinciale tanto da distinguerle per lettere, come prima detto, nonché delle sue omissioni nella pronuncia.
Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, parte ricorrente deduceva che le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno dell’appello possono essere inserite nella parte espositiva dell’atto, anziché sotto forma di motivi di impugnazione. E che i motivi possono essere ricavati anche per implicito dal tenore dell’atto, potendosi riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del diritto di difesa. Deposito solo il 10.12.2016 da parte di Equitalia s.p.a. dinanzi alla Commissione tributaria regionale, quindi tardivo, presunte prove di notifica di cartelle oggetto di contestazione nel ricorso in appello in quanto mancanti e mai depositate nel giudizio di primo grado. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, parte ricorrente deduceva che Equitalia ha depositato tardivamente nel giudizio di appello copie di ricevuta di notifiche di cartelle di pagamento non depositate in primo grado.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del diritto di chiesto e pronunciato, violazione dell’art. 112 c.p.c., errata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in base al quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”, parte ricorrente deduceva che la CTR non si è pronunciata sul motivo afferente alla dedotta prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione della L. n. 73 del 2010, che ha convertito il D.L. n. 40 del 2010, e il D.L. n. 16 del 2012 – denominata legge semplificazione Monti – e s. modifiche in ragione del fatto che con l’ordinanza del G.O. del Tribunale di S.M.C.V. del 4.8.2015 R.G. n. 10018 del 2014 il debito fiscale è stato ridotto ad Euro 3554, 16, credito che determina l’impossibilità o mancanza dei presupposti per l’iscrizione ipotecaria per assenza dei presupposti di legge ad eseguirlo. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3”, parte ricorrente deduceva che stante l’entità del debito inferiore ad Euro 20.000 non era possibile iscrivere ipoteca.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
In primo luogo va rilevato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; sicché, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso.
Nella specie il ricorrente non riproduce testualmente, nel corpo del ricorso per cassazione, il contenuto dell’atto di appello, né lo allega né comunque lo localizza nel fascicolo di merito.
A prescindere da tale profilo, vi sono poi ulteriori ragioni di inammissibilità.
Ed invero la sentenza impugnata fonda l’inammissibilità dell’appello non già sulla mancanza di specificità dei motivi del gravame, quanto perché l’appellante “…ancorché prendere posizione sulle argomentazioni del primo giudice, criticandole nell’ambito di specifici motivi di impugnazione, sostanzialmente ne prescinde riproponendo le argomentazioni già sviluppate in primo grado…” e “…prescinde del tutto dalla sentenza di prime cure..”.
Pertanto l’odierna censura non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale ha in sostanza evidenziato come l’atto di appello costituisse la meccanica riproduzione del ricorso introduttivo, e come in questa situazione non fosse possibile individuare, in maniera non formalistica ma pur sempre certa ed univoca, uno specifico contenuto censorio alla statuizione di primo grado; sicché, nel contesto rassegnato, la riproposizione dei motivi originari di contestazione della pretesa era in realtà priva di qualsiasi connotato contrappositivo alle ragioni decisorie del primo giudice (“prescinde del tutto”).
A ciò si aggiunga che la valutazione dell’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, di cui all’art. 342 c.p.c., non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito, senza poter ricondurre la censura nell’ambito degli “errores in procedendo”, mediante interpretazione autonoma dell’atto di appello.
I restanti motivi afferenti al merito dell’appello sono assorbiti.
La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1200,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021