Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31497 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4106/2017 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in Roma, in via Sistina, n. 42, presso lo studio dell’avvocato Venturiello Michele, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Mazzamuto Salvatore, e Volanti Antonio, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Credito Valtellinese s.p.a., già Credito Valtellinese s.c., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. 92, presso lo studio dell’avvocato Ferrini Elisabetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Anelli Franco, e Cavigioli Adriana, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6572/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 28.10.09, accogliendo la domanda proposta da D.P., dichiarò l’inadempimento del Credito Valtellinese s.c. in relazione al contratto di negoziazione ed ai relativi acquisti di obbligazioni ***** stipulati con l’attore, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 220.124,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi e spese di lite.

Il Credito Valtellinese propose appello, formulando i seguenti motivi: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale accolto la domanda risarcitoria non proposta dall’attore il quale aveva invece proposto la sola domanda di nullità; erroneità e contraddittorietà della motivazione sugli obblighi gravanti sulla banca e sulla valutazione della rilevanza dell’inadempimento di quest’ultima; omessa e insufficiente motivazione sull’onere della prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento e il danno lamentato; erronea liquidazione dell’obbligazione risarcitoria quale debito di valore, in mancanza della prova specifica.

Il D. propose appello incidentale condizionato.

Con sentenza del 4.11.16, la Corte d’appello accolse l’appello principale e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettò la domanda dell’attore, respingendo altresì l’appello incidentale, osservando che: era da accogliere la critica afferente alla ritenuta dimostrazione, da parte del Tribunale, del rapporto di causalità tra la condotta inadempiente della banca, in relazione agli obblighi informativi, e il danno costituito dalla perdita dell’investimento; in particolare, era fondata la doglianza circa l’inadempimento ascritto alla banca per l’omessa consegna del documento generale sui rischi finanziari in relazione agli acquisti effettuati a maggio 1998, poiché la Delib. Consob del febbraio 1998 aveva differito al 30.6.98 l’obbligo di consegna di tale documento; che la censura sull’omessa informazione specifica sui singoli acquisti dei titoli era invece infondata, non avendo la banca dedotto e provato di aver fornito una qualsiasi informazione sugli acquisti delle obbligazioni, in violazione della L. n. 1 del 1991, art. 6, lett. e art. 21, lett. b Tuf; era altresì infondata la censura afferente alla parte della motivazione con la quale il Tribunale aveva ritenuto l’inadempimento per la mancata informativa sull’andamento dei titoli e sulla relativa redditività; era invece da accogliere il motivo di gravame afferente alla sussistenza del nesso di causalità predetto, avendo il Tribunale ritenuto che lo stesso fosse in re ipsa, implicito nella medesima condotta d’inadempimento; al riguardo, l’attore non aveva allegato fatti specifici circa il nesso di causalità, essendosi limitato a generiche esposizioni sulla questione, omettendo di indicare le informazioni non rese dalla banca che avrebbero offerto un quadro valutativo più ampio e tale da orientare i suoi investimenti; l’acquisto dei titoli tra maggio 1998 e maggio 2020, anteriormente al relativo declassamento avvenuto nel marzo 2001, confermava i precedenti acquisti di obbligazioni speculative emesse da paesi emergenti; in tale ambito, non era possibile individuare, sulla base di un giudizio ex ante, quale informazione disponibile della banca al momento dei singoli acquisti sarebbe stata idonea ad indurre un diverso investimento da parte dell’attore in vista di un futuro default, improbabile all’atto degli acquisti.

Il D. ricorre in cassazione con unico motivo. Il Credito Valtellinese s.p.s. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 6, lett. e, art. 21, lett. b tuf, artt. 1218, 1223,2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l’inadempimento accertato e il danno prodotto, esponendo che non gravava sull’attore indicare quali informazioni dovessero essere fornite all’investitore, idonee ad indurre quest’ultimo a non acquistate le obbligazioni per cui è causa, considerando altresì che tale nesso si presume.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha affermato che, seppure la banca abbia violato gli obblighi informativi “attivi” in ordine ai singoli acquisti delle obbligazioni *****, non era stata però dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente della stessa banca e il danno costituito dalla perdite relative agli investimenti effettuati, ciò in quanto, secondo la Corte di merito, l’attore non aveva allegato fatti specifici a sostegno del predetto nesso, ovvero le informazioni che la banca avrebbe dovuto rendergli al fine di dissuaderlo dagli investimenti poi effettuati.

Va osservato che tale motivazione confligge con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 7905/2020; n. 16126/2020 secondo cui era da escludere la prova contraria dell’intermediario il quale non aveva dedotto l’intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l’evento dannoso).

Nel caso concreto, dato l’inadempimto della banca, il nesso causale, dunque, si presume, mentre dalla sentenza impugnata non emerge che l’intermediario abbia fornito la prova contraria, considerando l’irrilevanza del riferimento della Corte d’appello a pregressi investimenti del ricorrente in obbligazioni speculative (*****) e l’omessa deduzione di fattori causali esterni autonomamente idonei a determinare gli investimenti stessi.

Pertanto, la motivazione adottata dal giudice di secondo grado circa l’omessa allegazione di fatti a sostegno del nesso di causalità, nel senso che l’investitore avrebbe dovuto indicare, nell’atto introduttivo del giudizio, le informazioni che la banca aveva omesso di rendere al fine di dissuaderlo dagli investimenti poi effettuati, non può essere condivisa, poiché la Corte territoriale è incorsa in un errore di diritto nell’escludere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità in questione e nel non tener conto del conseguente onere probatorio gravante sull’intermediario.

Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma che provvederà anche sul regime delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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