LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16645/2020 proposto da:
D.Y., elettivamente domiciliato in Roma V. Menghini Mario 21 presso lo studio dell’avvocato Porfilio Pasquale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costagliola Chiara;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 16/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 16/4/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in ordine alle istanze avanzate da D.Y. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo proveniente dal ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perché a causa di una disputa in ordine alla proprietà del terreno coltivato dalla sua famiglia aveva colpito il capo del villaggio limitrofo a quello ove abitava e costui cadendo a terra era morto sicché lui veniva ricercato dalla Polizia. Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. A), art. 5, lett. B) e art. 14 per non aver il tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 per omesso esame di un fatto decisivo e cioè per non aver valutato le motivazioni e la vulnerabilità del ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 per aver il tribunale ritenuto non credibile il ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e art. 14 per non aver il tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria sulla base di fonti aggiornate e del principio di cooperazione istruttoria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria al ricorrente stante la situazione oggettiva relativa al Paese di origine da valutarsi con l’esercizio dei poteri istruttori in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo motivo ed in particolare in riferimento ai presupposti per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. C) il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che i fatti narrati non integravano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria stante l’assenza nella vicenda narrata del “fumus persecutionis” nonché di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nella zona d’origine del ricorrente.
Il Tribunale ha chiaramente evidenziato che la regione di ***** dalla quale proviene il ricorrente, a differenza delle regioni settentrionali e centrali non è interessata da situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale e ciò ha fatto avvalendosi di fonti aggiornate quali le Linee Guida dell’agosto 2019 dell’Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite nonché il rapporto dell’Agenzia ONU.
La censura di cui al secondo motivo relativa all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile per radicale genericità in quanto non indica il fatto di cui è stato omesso l’esame ma si limita a contestare senza alcuna specificazione la valutazione delle dichiarazioni del ricorrente.
Il terzo motivo è inammissibile per radicale genericità mancando un ancoraggio effettivo della censura alla valutazione concreta di credibilità ed alle risultanze dell’indagine officiosa sulle condizioni del paese.
Il Tribunale di merito all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante in diverse sedi, ha rilevato come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, risultava intrinsecamente ed estrinsecamente incoerente e non era plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.
Il quinto motivo è del pari inammissibile.
In ordine alla protezione umanitaria è ben vero che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sé la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità ma occorre rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine.
Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente che nella specie è mancata.
La censura e’, peraltro, formulata in termini astratti.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021