LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2800/2017 proposto da:
C.A., in proprio e quale erede di C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinale Garampi n. 195, presso lo studio dell’avvocato Campanella Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Arena NPL One S.r.l., e per essa, quale mandataria, DoBank S.p.a.
(denominazione assunta da UniCredit Credit Management Bank S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell’avvocato Delfini Francesca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1043/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 17/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.
FATTI DI CAUSA
1. C.A., agendo in proprio e quale erede universale del padre C.G., impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato (per quanto ancora rileva in questa sede) la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna, all’esito anche di istruttoria orale, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, proposta nel 2005 da C.A. e G. (poi deceduto) per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria da parte di Unicredit s.p.a. in data 31/07/2003, pur dando atto che la risoluzione – intimata da Unicredit il 05/06/2003 per decadenza dal beneficio del termine – del mutuo ipotecario cd. “prima casa”, contratto nel 1998 da C.A., era illegittima, visto che il pagamento delle rate sino ad allora maturate era stato regolare.
1.1. La corte territoriale ha sottolineato che C.A. aveva rilasciato fideiussione in data 04/06/1999 (per centocinquanta milioni di Lire) in favore della ***** s.p.a., posta in liquidazione il 16/12/2001 e dichiarata fallita in data 11/04/2003, ed aveva altresì garantito gli affidamenti dell’impresa individuale del padre denominata “New Multi Water”, nella quale collaborava, presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, che a seguito della predetta segnalazione alla C.R.I. li aveva revocati; successivamente, “la ditta individuale era stata cancellata dal registro delle imprese per evitarne il fallimento”.
1.2. Dagli atti risulta poi che Unicredit inviò al C., con raccomandata del 30/04/2003, la revoca immediata di ogni affidamento e, con raccomandata del 05/05/200, la revoca del c/c (con saldo debitore di circa cinquemila mila Euro), ma entrambe le raccomandate vennero restituite al mittente per “compiuta giacenza”; fu invece ricevuta in data 13/06/2003 la comunicazione del 5 giugno 2003 avente ad oggetto la “revoca del mutuo ipotecario”; frattanto, il 16 aprile 2003 la stessa Unicredit aveva revocato le linee di credito alla società garantita ***** s.p.a.
1.3. Nella sentenza impugnata si dà atto, a pag. 4, che le comunicazioni per “compiuta giacenza” erano molto generiche e che Unicredit avrebbe dovuto indicare al garante che “il motivo della revoca degli affidamenti a lui direttamente concessi era rappresentato dalla revoca dei fidi alla società garantita”; inoltre si ribadisce che il comportamento di Unicredit fu scorretto con riguardo alla vicenda del pagamento della rata di giugno 2003 del mutuo ipotecario – da parte della madre del C., come da relativa prova testimoniale – “poiché era pacifico che sino ad allora tutte le precedenti rate del mutuo erano state regolarmente pagate alle rispettive scadenze mediante addebito sul conto corrente” e quindi, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 40 T.U.B., richiamato nell’art. 13 del contratto di mutuo, “Unicredit non aveva alcun motivo di revocare unilateralmente il mutuo ipotecario”. Tuttavia, si aggiunge a pag. 5, con riguardo “alle altre linee di credito, personali e come garante, Unicredit aveva in linea teorica pieno diritto di intimare l’immediato rientro al C.” e di procedere con la massima urgenza per il rientro delle esposizioni, donde l’affermazione che “pertanto la segnalazione in Centrale Rischi è stata correttamente operata”.
1.5. Peraltro – si precisa a pag. 3 – la prima segnalazione fatta da Unicredit non riguardava solo il mutuo, ma anche le garanzie personali prestate dal C., e venne fatta con i codici 12 (ipoteca del mutuo), 110 (assenza di garanzie reali) e 107 (garanzia personale a prima richiesta per la ***** s.p.a. per Euro 77.469,00 di cui 22.833,00 utilizzati).
1.6. Risulta infine che la famiglia C. era poi caduta in difficoltà economiche (tanto che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ed il padre, dopo essersi ammalato, era deceduto.
2. Avverso detta sentenza C.A. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso Arena NPL One s.r.l. (cessionaria pro-soluto dei crediti di UniCredit Credit Management Bank S.p.a., a sua volta incorporante Aspra Finance S.p.a., a sua volta cessionaria di Unicredit S.p.a.), attraverso la propria mandataria, UniCredit Credit Management Bank S.p.a., attualmente denominata DoBank S.p.a.
Si precisa che la ricerca effettuata dalla cancelleria ha dato esito negativo circa il dedotto deposito di una memoria di parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in termini di infrapetizione) ex art. 112 c.p.c., poiché, “sovrapponendo del tutto inopinatamente l’aspetto del danno patrimoniale derivante dall’illegittimo recesso dal mutuo con quello del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, la Corte d’Appello” avrebbe finito per confonderli, omettendo segnatamente di pronunciarsi sulle domande di dichiarazione della illegittimità del recesso dal contratto di mutuo n. *****, di risarcimento del danno patrimoniale da illegittimo recesso da tale rapporto nonché di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall’appellante, quale erede di C.G., a causa dell’illegittimo recesso dal mutuo ipotecario concesso ad C.A., cui aveva fatto seguito il recesso della cassa di Risparmio di Ravenna dal mutuo chirografario e dagli affidamenti concessi a C.G., in virtù della garanzia prestata dal figlio A..
2.2. Il secondo mezzo denunzia la “violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 139 del 11.02.1991 sulla “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi””, con specifico riferimento ai codici utilizzati per la segnalazione alla C.R.I. in relazione alle causali indicate a pag. 3 della sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova del danno non patrimoniale derivante dall’illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi”, poiché – diversamente da quanto sostenuto dalla corte d’appello – tale posta di danno risulterebbe ampiamente provata, “avendo il C. versato in atti le lettere di diniego della Barclays bank PLC e dell’Agos S.p.a. circa la concessione di apposite linee di credito alla luce della perdurante segnalazione del nominativo del ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia” ed essendo comunque “in re ipsa” i danni cagionati a immagine, onore e reputazione.
2.4. Il quarto mezzo prospetta, in via subordinata rispetto al terzo, la “nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale” derivante dalla illegittima segnalazione a sofferenza in C.R.I.
3. Tutti i motivi proposti risultano infondati o inammissibili.
4. Difetta di fondatezza il primo, poiché, sulla questione da esso veicolata, la corte d’appello ha in realtà svolto una motivazione che può ritenersi congrua (v. pag. 6-7 della sentenza impugnata).
4.1. Invero, dopo aver rilevato la legittimità della segnalazione alla C.R.I., la corte territoriale ha affrontato il tema del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, affermando: quanto al danno patrimoniale per impedimento dell’imprenditore all’accesso al credito, che il C. non ha dimostrato di essere imprenditore (risultando solo garante della s.p.a. e collaboratore nella ditta individuale del padre); quanto al danno non patrimoniale, che non è stata fornita la prova di uno specifico pregiudizio ulteriore, in tesi derivato dal mancato accesso al credito, per non avere la parte allegato né di aver chiesto la concessione di ulteriori linee di credito, né le esigenze concrete cui queste avrebbero dovuto corrispondere.
4.3. Orbene, la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), senza che la parte possa rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
5. Il secondo motivo è inammissibile poiché afferisce questioni di merito, ivi compresa la valutazione del materiale probatorio.
5.1. In ordine all’attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, va ricordata la distinzione tra l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (i quali vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – e l’errore di valutazione, che invece, investendo l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).
5.2. Nel caso di specie – sussumibile, per come prospettato, in quel secondo ambito – va applicato il principio per cui “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), il quale, tramite l’art. 132 c.p.c., n. 4), dà rilievo solo all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 23153/2018, 11892/2016).
5.3. Viene dunque in rilievo l’ulteriore principio per cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (così come di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
6. Inammissibile risulta anche il terzo motivo, che appare ispirato da una mancata comprensione dell’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, dal momento che, una volta accertata e dichiarata dal giudice la legittimità della segnalazione alla C.R.I., non residua spazio per le allegate voci di danno; a ciò si aggiunga il difetto di autosufficienza sulle prove asseritamente fornite.
7. Analogo profilo di inammissibilità investe il quarto motivo addotto in via subordinata, avendo appunto la corte territoriale ritenuto legittima la segnalazione per cui è causa.
8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della banca controricorrente, liquidate in dispositivo.
8.1. Al riguardo, tenuto conto che in atti il ricorrente risulta ammesso al patrocinio dello Stato in data 2 marzo 2017, si evidenzia che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, nel processo civile il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare a quest’ultimo anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra, risultata vittoriosa (Cass. 8388/2017, 25653/2020).
8.2. Si dà atto, infine, che ricorrono in astratto i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, qualora esso risultasse in concreto dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021