LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16951-2020 proposto da:
T.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANI GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FOGGIA;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 27/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
T.H., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Potenza che gli ha negato la protezione internazionale; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese Considerato che:
la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21);
tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;
il vizio è rilevabile d’ufficio donde il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021