Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31525 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10221-2020 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA, della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PINCIROLI MARTINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3256/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che S.Y., cittadino del Senegal, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 5 agosto 2019, che aveva rigettato il gravame avverso il provvedimento del locale tribunale di diniego della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per il timore di subire una inumana carcerazione e la vendetta della famiglia di un bambino che camminava per strada, da lui investito incolpevolmente in sella alla propria moto);

che la Corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, consistendo in una impropria sollecitazione a rivisitare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dal Tribunale, condivise dalla Corte veneziana, circa sia la non credibilità del racconto del richiedente (primo motivo) – statuizione che assume carattere assorbente rispetto alla valutata insussistenza di rischi di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), (secondo motivo) – sia la insussistenza di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria (terzo motivo), avendo la Corte territoriale escluso il radicamento del richiedente nel paese di accoglienza;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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