Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31526 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14814-2020 proposto da:

SANGUE PABRE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 12, presso lo studio dell’avvocato AVERNI ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato DONEGATTI FEDERICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5495/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che Sangue Pabre, cittadino del Burkina Faso, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2 dicembre 2019, che aveva rigettato il gravame avverso l’ordinanza del locale tribunale di diniego della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese perché temeva per la propria incolumità, essendo stato denunciato dal datore di lavoro per un furto nel negozio ove egli lavorava e minacciato dai ladri dopo che ne aveva individuato uno);

che la Corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, consistendo in una impropria sollecitazione a rivisitare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa la non credibilità del racconto (primo motivo), statuizione che è assorbente rispetto al profilo della domanda attinente al rischio di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a-b), (secondo motivo); circa la insussistenza di rischi connessi a violenza indiscriminata nel paese di origine ex art. 14 cit., lett. c) – quest’ultima comunque esclusa sulla base di fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese (terzo motivo) – e di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria (quarto motivo); sulla questione della ammissione al patrocinio a spese dello Stato (quinti motivo), il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammesso (exphoimis, Cass. n. 16117 del 2020);

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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