LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18072-2020 proposto da:
E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGERLICO 38, presso lo studio dell’avvocato LANZILAO MARCO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente-
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di FOGGIA;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. 1350/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 25/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
Che:
E.M., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 25 maggio 2020, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avendo egli riferito di avere lasciato il suo paese per paura della maledizione che aveva colpito il padre e che si sarebbe trasferita su di lui quale primogenito.
Entrambi i motivi proposti sono inammissibili, essendo diretti a contestare un incensurabile apprezzamento di fatto, concernente l’argomentata valutazione di insussistenza in concreto di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, e di rischi persecutori e di danno grave, esclusi dai giudici di merito anche con riferimento a fonti informative sulle condizioni di non insicurezza del paese di origine.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021