LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18170-2020 proposto da:
F.A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO LUIGI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol 882/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che F.A.O., cittadino del Bangladesh, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso del 13 maggio 2020, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per ragioni di povertà, facendo parte di una casta sociale molto bassa, e per il timore di essere picchiato da persone che avevano cercato di violentare la sorella);
che il tribunale ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come non credibile e, comunque, non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate; che il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che i quattro motivi di ricorso sono inammissibili: il primo e secondo denunciano omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), ma il Tribunale ha pronunciato sulle predette domande rigettandole; il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), senza spiegare le ragioni specifiche della denunciata violazione di legge, avendo la sentenza impugnata motivato per relationem, anche per l’indicazione delle fonti informative, al provvedimento della Commissione, di cui il ricorrente non riporta i passi salienti, in violazione del canone di specificità ex art. 366, n. 4 e 6, c.p.c.; il quarto motivo riguarda la protezione umanitaria, sulla quale il Tribunale ha motivato, escludendo l’integrazione nel paese di accoglienza e la violazione dei diritti umani nel paese di origine;
che, in conclusione, i motivi proposti sono inammissibili, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni di fatto compiute circa l’insussistenza di rischi persecutori e di danno grave;
che il riferimento alla non credibilità del racconto del richiedente non ha impedito al tribunale di valutare il merito delle domande e di rigettarle;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021