Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3153 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22805-2019 proposto da:

SAV SPA (già MICCOLIS VIAGGI E TURISMO SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANFRANCO TARANTINO;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI n. 99, presso lo studio dell’Avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PIETRO MONOPOLI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 281/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, Sezione Distaccata di TARANTO, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La SAV S.p.A. (già Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A.) ricorre con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bari in riforma delle sentenze, la prima non definitiva e la seconda definitiva, adottate in primo grado dal locale tribunale ed in accoglimento dell’appello proposto da P.V., quale titolare dell’omonima ditta, ha dichiarato inammissibile la domanda di Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A. (ora SAV S.p.A.) per difetto di legitimatio ad causam.

2. La Corte di merito ha ritenuto che l’appellata, che aveva richiesto in primo grado l’accertamento dell’inadempimento contrattuale ed il risarcimento dei danni da mancato pagamento del servizio di trasporto alunni eseguito per il Comune di Taranto, avesse agito in giudizio per un distinto e diverso soggetto, Miccolis S.p.A., prospettando nello stesso atto introduttivo la propria estraneità agli strumenti negoziali di cui era stata invece parte proprio la Miccolis S.p.A..

Tanto sarebbe valso per la scrittura privata del ***** con cui era stata costituita tra Miccolis S.p.A. e P.V., tra le altre ditte, l’ATI per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Taranto per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto alunni.

Per la Corte di merito Miccolis e Viaggi e Turismo S.p.A. mancava pertanto di legitimatio ad causam ed ogni diversa conclusione raggiunta dal giudice di primo grado era stata determinata dal rilievo che tra le due società, Miccolis S.p.A. e Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A., “si era verificato un trasferimento della posizione contrattuale per facta concludentia” che mancava in realtà nella prospettazione introduttiva ed a cui il tribunale era giunto “sulla base di riscontri e deduzioni di merito successivi”.

Resiste con controricorso la P.V. S.p.A.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. Con il proposto motivo la ricorrente denuncia, in via principale, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, error in iudicando de iure procedendi. Sussistenza della legitimatio ad causam in capo alla società attrice, odierna ricorrente”.

La Corte di appello aveva errato nel fare applicazione del principio di cui all’art. 81 c.p.c., per il quale nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio non considerando che, per le rassegnate conclusioni, Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A. aveva richiesto l’accertamento di una “propria” titolarità del diritto al risarcimento lamentando l’inadempimento contrattuale della convenuta ditta P., prospettandosi quale unica titolare.

Inoltre nei contenuti della citazione vi erano passaggi in cui la ricorrente chiaramente indicava che la quota di appalto in origine spettante a Miccolis S.p.A. era stata invece eseguita da Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A. e la prospettazione introduttiva contenuta nella citazione di primo grado, “pur non menzionando esplicitamente in uno specifico punto la “successione contrattuale” tra Miccolis S.p.A. e Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A., “lasciava comunque intendere chiaramente il verificarsi di tale successione” (p. 16 ricorso)”.

4. Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata il ricorrente richiede la riforma della statuizione sulle spese della sentenza impugnata con compensazione delle prime tra le parti in ragione della condotta processuale della ditta P.V. che, inizialmente, non aveva contestato la legitimatio ad causam ed aveva avanzato riconvenzionale, chiedendo anche l’interrogatorio formale del rappresentante di Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A., e anche perchè la ricorrente nel merito non era estranea al diritto azionato.

5. I motivi sono nei loro complessivi contenuti inammissibili perchè diretti ad un nuovo esame di una questione di merito già valutata e decisa dalla Corte di appello in corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia della legitimatio ad processum secondo i limiti propri del suo sindacato.

6. Il motivo proposto vale infatti a dedurre non tanto una violazione di legge, sul giudizio e la procedura, in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’apprezzare, all’interno della scrutinata fattispecie, la configurabilità del difetto di legitimatio ad causam quanto, e piuttosto, un vizio sulla decisione adottata per rivalutazione dei fatti storici (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019) nella specie integrati da evidenze processuali.

7. I giudici di appello hanno ritenuto, d’ufficio, nell’apprezzata ascrivibilità della legitimatio ad causam al difetto del contraddittorio, nella disamina dei contenuti dell’atto di citazione, che Miccolis Viaggi e Turismo S.p,A. ha formulato domande di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti della ditta P.V., capogruppo dell’Ati costituita con scrittura del ***** per l’affidamento del servizio di trasporto di alunni dal Comune di Taranto, e tanto in sostituzione di Miccolis S.p.A. secondo la quota di partecipazione fissata nei rapporti tra le partecipanti per atto notarile del ***** nella misura di 250 alunni, senza prospettare però alcun fenomeno successorio in ordine agli atti indicati, fonte dell’obbligazione risarcitoria.

8. La Corte territoriale ha altresì rilevato che il giudice di primo grado, di cui andava a riformare la pronuncia, era erroneamente pervenuto ad opposta decisione sulla base di riscontri e deduzioni di merito che relativi alla diversa titolarità del rapporto dedotto in lite erano successivi, nella loro formazione, alla legitimatio ad causam evincibile, invece, dalla prospettazione della domanda.

9. E’ fermo nelle affermazioni di principio di questa Corte di cassazione il rilievo che “la legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudico, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (ex multis: Ca.ss. n. 31574 del 06/12/2018; Cass. 08/08/2012 n. 14243Cass. 27/03/2017 n. 7776) là dove distinta è l’ipotesi della legittimazione attiva o passiva alla proposta azione che, essendo questione di merito, comporta che attraverso l’esame degli atti e delle prove espletate in giudizio il giudice accerti la spettanza o debenza della pretesa azionata in lite.

10. Ciò posto, la corte di merito fa ineccepibile applicazione degli indicati principi e la ricorrente contrasta in modo manifestamente infondato le conclusioni del giudice di appello là dove deduce: a) di aver agito in proprio e non per il distinto soggetto Miccolis S.p.A. e tanto in ragione delle rassegnate conclusioni in cui ha chiesto, per sè, il risarcimento del danno; b) di non essere estranea agli strumenti negoziali di cui era parte Miccolis S.p.A.: per essere succeduta a quest’ultima per “fatti concludenti” come sarebbe emerso dalle allegazioni di causa e per aver comunque dedotto, già in citazione, di aver dato esecuzione al contratto di appalto nella quota corrispondente a quella di affidamento del servizio a Miccolis S.p.A.

11. Le deduzioni difensive si risolvono infatti in un tentativo di proporre una alternativa ricostruzione dei fatti incapace di denunziare la dedotta violazione di legge per contenuti come tali privi di decisività e tanto a fronte di un paradigma normativo che è stato correttamente inteso dalla corte di merito.

12. La circostanza che la ricorrente avesse agito in primo grado reclamando “per sè” somme a titolo di risarcimento danno da inadempimento del contratto concluso tra le imprese costituitesi in ATI non vale ad escludere la violazione dell’art. 81 c.p.c., là dove la norma stabilisce che “nessuno può far valere nel processo in nome proprio (n.d.r.) un diritto altrui”.

Quanto alla correlata altruità del diritto, la vicenda relativa alla “successione” tra le ditte Miccolis S.p.A. e Miccolis Viaggi e Turismo S.p.A. che legittimerebbe quest’ultima alla richiesta risarcitoria risulta solo menzionata in citazione là dove la parte deduce che la prospettazione introduttiva della lite lascerebbe “intendere chiaramente” proprio quella successione e manca, come tale, anche di autosufficienza, per niente rispettosa dei canoni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, mancando di riprodurre con puntualità nel ricorso gli evocati passaggi dell’atto introduttivo di lite così da tracciare il percorso attraverso il quale quelli sono pervenuti presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame in sede di legittimità (Cass. n. 34469 del 27/12/2019). Medesime sono le valutazioni circa la condotta di “esecuzione” da parte della ricorrente del servizio di trasporto, oggetto di appalto, per la quota di partecipazione della Miccolis S.p.A. all’interno della costituita Ati, vicenda di cui la ricorrente non comprova l’intervenuta puntuale deduzione davanti ai giudici di merito.

La legitimatio ad causam è infatti questione che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche davanti la corte di cassazione ma in forza di una piattaforma fattuale in precedenza definita.

13. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè, di contenuto meritale, risulta di mero contrasto della regola in diritto applicala dai giudici di appello, generico e violativo dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non essendo neppure indicate le norme violate ed il paradigma normativo disatteso, e, ancora, manifestamente infondato negli esiti per il principio, costante, che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (Cass. n. 24502 del 17/10/2017; Cass. n. 8421 del 31 /03/2017).

14. Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente va condannata secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite come indicato in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a P.V. n. q. le spese di lite che liquida in Euro 12.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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