Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31532 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10210-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA LISO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza RG 13798/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 02/03/2020.

RILEVATO

– che viene proposto dal Ministero dell’Interno ricorso avverso il decreto del Tribunale di Bari del 2 marzo 2020, con il quale è stato riconosciuto all’istante B.S., cittadino del Gambia, lo status di rifugiato;

– che il sig. B. si è costituito in giudizio con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione) atteso che il giudice di merito ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato nonostante che costui avesse fatto domanda per ottenere esclusivamente la protezione umanitaria;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, e della Dir. n. 2013/32/Ue, artt. 33 e 40, per aver l’istante reiterato una domanda di protezione già respinta nel 2016, senza che fossero stati allegati elementi nuovi;

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere il giudice di merito rilevato l’esistenza della res iudicata;

4. che il ricorso è inammissibile;

che questa Corte recentemente ha statuito (vedi Cass. n. 16458/2019) che “nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis e ss. c.p.c., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c., e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino;

che, nel caso di specie, proprio in base alla circostanza pacifica in causa che l’istante aveva presentato esclusivamente domanda di protezione umanitaria dall’ordinanza impugnata emerge che il ricorso era stato depositato in data 1.10.2018, quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 (entrato in vigore il 5 ottobre 2018) – la controversia è stata devoluta alla cognizione del giudice in composizione monocratica, la cui ordinanza avrebbe dovuta essere impugnata con l’atto di appello, e non già con il ricorso per cassazione;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 2.100,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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