LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13540/2018 proposto da:
Ader Agenzia Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
O.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Lero 14, presso lo studio dell’avvocato Di Meo Virgilio, rappresentato e difeso dall’avvocato Rucci Christian;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1033/2017 della COMM.TRIB.REG.AQUILA, depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere Dott. MARINA CIRESE.
FATTI DI CAUSA
O.G. proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) su beni di sua proprietà in ragione del mancato pagamento di debiti di natura tributaria, deducendo che gli immobili non erano di sua proprietà esclusiva e due di essi erano destinati a formare un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c..
La CTP dell’Aquila, con sentenza in data 25.10.2016, rigettava il ricorso ritenendo che il debito fosse anteriore al gravame e contratto per i bisogni della famiglia.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR dell’Abruzzo, con sentenza in data 22.11.2017, accoglieva il ricorso ritenendo omessa la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Cass. SS. UU. n. 19667/14).
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva con controricorso il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – Inammissibilità delle domande nuove in appello. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente deduceva che la decisione impugnata è viziata laddove la stessa ha dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria in ragione dell’omessa notifica del preavviso di iscrizione, questione che è stata dedotta solo nel giudizio di appello e che, integrando una domanda nuova, andava dichiarata inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, parte ricorrente deduceva, in subordine, che l’iscrizione ipotecaria è stata ritualmente preceduta dal preavviso di iscrizione (prodotto solo in appello).
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata per omessa valutazione del documento costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza per non aver valutato il preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, contrariamente all’assunto dell’odierno ricorrente, fin dal ricorso introduttivo il contribuente aveva rappresentato, sia pure sussumendola nell’alveo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la questione della mancata notifica dell’avviso preliminare e quindi la mancata applicazione dei principi che attengono al rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. Tale domanda successivamente è stata correttamente qualificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis e non può pertanto ritenersi domanda nuova.
Ed invero il divieto di proporre domande nuove in appello preclude la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda originariamente proposta, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l’applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare.
I restanti motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione, sono fondati.
Le doglianze vertono sotto diversi profili sulla mancata considerazione da parte del giudice di appello del preavviso di iscrizione ipotecaria prodotto in sede di giudizio di appello (e trascritto nel corpo del ricorso per cassazione). Lamenta il ricorrente che la CTR avrebbe errato nell’assumere il proprio convincimento non avendo adeguatamente valutato il corredo probatorio approntato dall’agente per la riscossione.
Indubbia è la decisività del documento ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, trattandosi di documento che va notificato prima di procedere all’iscrizione ipotecaria.
Risultano quindi integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di “fondamento”, essendo state nel caso di specie puntualmente indicate “le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Sez. V, n. 25756/14; Sez. IV, n. 4980/14; Sez. I, n. 5377/11; Sez. III, n. 11457/07).
A riguardo emerge per tabulas che la CTR non ha esaminato né in alcun modo menzionato il documento, dando atto anzi nel corpo della motivazione della mancanza dello stesso. Al contrario risulta che l’agente della riscossione nelle controdeduzioni in appello aveva prodotto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che risultava essere stata ritualmente notificata al contribuente in data 14.4.2015 con assegnazione al medesimo del termine di 30 giorni per il pagamento.
Pertanto è evidente che la CTR ha errato nel fondare il proprio convincimento sulla mancanza del documento de quo giungendo così a concludere per l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.
In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed in accoglimento dei restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché valuti gli altri profili riguardanti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, ritenuti dalla CTR assorbiti ma riprodotti nel ricorso per cassazione.
Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed, in accoglimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione; alla stessa regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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