LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23543-2019 proposto da:.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO BELLINI BRESSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1900/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano ha rigettato l’impugnazione dalla prima proposta avverso la sentenza del locale tribunale che, ritenuta la propria competenza per territorio, aveva a sua volta rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato in favore di Instrumentation Laboratory S.p.A. per fatture insolute dovute al noleggio di un apparecchio, un citofluorimetro, da parte dell’università indicata.
Resiste con controricorso Instrumentation Laboratory S.p.A.
2. Con il primo motivo la difesa erariale fa valere la “Nullità della sentenza per error in procedendo in ordine alla impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alla competenza territoriale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” per avere la corte di merito ritenuto nuova la deduzione circa la insussistenza di un contratto tra le parti per le prestazioni successive all’aprile 2008 azionate con le fatture oggetto di ingiunzione. L’Università aveva già fatto valere davanti al primo giudice il difetto di un rapporto contrattuale tra le parti all’epoca cui si riferivano le fatture azionate e tanto doveva valere a far radicare la competenza territoriale presso il tribunale di Roma ex art. 19 c.p.c., sede dell’opponente, per il foro generale delle persone giuridiche.
3. La censura è generica e quindi inammissibile perchè non si confronta con la motivazione nella parte in cui, nei limiti dell’istruttoria “agli atti” propria di ogni accertamento finalizzato a delibare la questione pregiudiziale della competenza per territorio (Cass. n. 20553 del 30/07/2019), i giudici di appello nel riportare la motivazione del tribunale richiamano le risultanze, per l’appunto agli atti, dirette a fondare la perdurante esistenza del contratto di noleggio tra le parti (p. 2 sentenza, secondo periodo partitamente cadenzato) e quindi l’assoggettabilità della fattispecie in esame al foro destinatae solutionis (art. 20 c.p.c.).
4. L’ulteriore profilo del censura svolta in ricorso sulla violazione del R.D. n. 827 del 1924, art. 54, non dialoga poi con la motivazione impugnata nella parte in cui la corte di merito rileva il carattere non esclusivo nè inderogabile del foro destinatae solutionis nelle controversie relative a somme di denaro dovute dallo Stato o altri enti pubblici con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione per il principio secondo il quale “nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligatone in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis”, eventualmente in deroga all’art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile, sicchè la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (Cass. n. 270 del 12/01/2015; Cass. n. 11781 del 18/06/2020).
5. La ricorrente nulla deduce sulla erroneità di siffatto richiamo di cui la corte territoriale dà corretta applicazione.
6. Il terzo motivo con cui la ricorrente fa valere “Violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” è inammissibile perchè diretto ad una riproposizione delle tesi difensive (Cass., n. 22478 del 24/09/2018) su insussistenza del rapporto contrattuale dopo l’aprile 2008, e quindi all’epoca di emissione delle fatture azionate in monitorio, per difetto di forma scritta senza alcuna puntuale critica della motivazione e tanto là dove, invece, si ritiene dalla corte territoriale la non necessità che la volontà negoziale della parte pubblica sia contenuta in un unico documento citato ex art. 17, ove il contratto, comunque ritenuto esistente in sentenza, sia stipulato secondo l’uso del commercio.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata secondo soccombenza, come indicato in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al pagamento in favore di Instrumentation Laboratory S.p.A. delle spese di lite che liquida in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021