Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31542 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15468-2017 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PIETRO T., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9241/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

T.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 22423/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato, in forza della L. n. 311 del 2004, art. 311, comma 335, il classamento dell’unità immobiliare di proprietà del ricorrente ed attribuito allo stesso una nuova rendita;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata;

il ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, per avere la Commissione Tributaria Regionale deciso l’appello erariale senza disporre la comunicazione dell’udienza di discussione alla difesa dell’appellato;

1.2. con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari ( T.I. e P.M.F.) dei due immobili assoggettati a rivalutazione della rendita catastale;

1.3. con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di valutare uno dei due immobili oggetto della controversia ed avere inoltre indicato “fatti non attinenti all’oggetto del giudizio di appello”;

1.4. con il quarto motivo con il terzo motivo si lamenta la violazione della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sufficiente l’astratto riferimento alla riqualificazione urbana, senza specificare la natura delle opere che avevano determinato tale qualificazione;

2.1. va disattesa la seconda censura, da esaminare preliminarmente, avendo lo stesso ricorrente dedotto che l’avviso di accertamento, notificato a tutti i comproprietari, fu impugnato con separati ricorsi, che non furono riuniti e che furono quindi decisi con tre separate sentenze;

2.2. in particolare, il ricorrente ha espressamente rilevato che le sentenze di primo grado emesse a favore dei due litisconsorti risultavano passate in giudicato, avendo l’Agenzia delle entrate provveduto ad iscrivere a ruolo unicamente l’impugnazione contro la sentenza emessa nei suoi confronti;

2.3. ne consegue l’infondatezza della censura formulata con il secondo motivo atteso che nel caso in esame la parte non può dolersi nel giudizio di legittimità, pena l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, del fatto che il giudice del merito non abbia integrato il contraddittorio sostanziale necessario nei confronti dei terzi comproprietari degli immobili, avendo essi separatamente impugnato l’avviso di accertamento ed ottenuto sentenza, in giudicato, ad essi favorevole, ed essendo dunque ammissibile la cassazione della sentenza d’appello solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, come nel caso in esame, sicché la cassazione della sentenza d’appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata;

3.1. sono fondati nei limiti di seguito indicati il terzo ed il quarto motivo;

3.2. va preliminarmente respinta la censura di omessa pronuncia relativamente ad uno dei due immobili oggetto dell’impugnata rivalutazione catastale, atteso che nella motivazione della sentenza è riportato che l’atto “accertativo” doveva ritenersi legittimo in relazione ai “due immobili” di proprietà del contribuente;

3.3. a seguire, con riguardo alla dedotta violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 1238, art. 9, sottraendone l’attuazione alla piena discrezionalità dell’amministrazione competente;

3.4. in virtù di ciò, ne consegue che suddetta procedura non può sottrarsi dall’applicazione dei parametri previsti in via ordinaria, tutti incidenti complessivamente e comparativamente nella qualificazione della stessa, al che consegue che non può ritenersi motivato congruamente il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, allorché non siano evincibili, in concreto, gli elementi che hanno inciso sul provvedimento di riclassamento (Cass., sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017);

3.5. la Corte Costituzionale, inoltre, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha ribadito la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione, poiché “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”;

3.6. l’amministrazione comunale è quindi tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014);

3.7. occorre invece che il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima;

3.8. per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valore medio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che l’amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l’elaborazione per determinare tale valore medio, in quanto la norma non fornisce alcuna specificazione al riguardo né è sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, ovvero al comma 339 del medesimo articolo;

3.9. al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione, così come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati dalla norma, neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e delle tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l’elaborazione statistica;

3.10 qualora poi, ai fini dell’individuazione del valore medio di mercato della singola microzona sia stato fatto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali – quali i prezzi delle compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle preferenze della clientela) dai quali siano stati inferiti componenti di maggior valorizzazione economica delle unità immobiliari comprese nella microzona, allora l’amministrazione ha l’onere di specificare con precisione e di provare la sussistenza e l’efficacia di tali condizioni fattuali e la correttezza del metodo inferenziale adottato;

3.11. in definitiva, il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335;

3.12. è evidente, infatti, che per la correttezza della revisione in parola è necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone;

3.13. in particolare, per questi due ultimi parametri occorre che sia specificato se la media dei valori di mercato e catastali per la generalità degli immobili del territorio comunale sia stata effettuata sulla base dei valori delle singole unità immobiliari ovvero facendo la media dei valori medi delle singole microzone: in questa seconda ipotesi, infatti, il metodo sarebbe stato erroneo se attuato senza i necessari meccanismi di correzione, data la diversa composizione quantitativa delle singole microzone ed i conseguenti ovvi effetti distorsivi;

3.14. parimenti è necessario che siano specificati i criteri in base ai quali è stato operato il rapporto tra valori catastali e valori di mercato, posto che i primi fanno riferimento ai vani ed i secondi ai metri quadri di superficie, il rapporto tra due misure così disomogenee ha bisogno di essere in qualche modo corretto ed occorre dar conto di come ciò sia stato fatto;

3.15. infine occorre che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato, poiché senza una piena coincidenza delle date di rilevazione le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma non hanno alcun senso, ed inoltre, la data di rilevazione dei valori medi di mercato deve essere prossima al provvedimento di riclassificazione e comunque non precedente rispetto ai fenomeni di decrescita dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione quali si sono avuti nei tempi recenti e che, presumibilmente, non erano stati previsti dal legislatore;

3.16. in ogni caso, la mancata specificazione dell’anno di riferimento impedisce al contribuente di effettuare il controllo del dato e di svolgere al riguardo le sue difese;

3.17. riguardo a tutti i profili fin qui esemplificativamente indicati, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, l’avviso di accertamento in esame nulla dice, sicché il contribuente non è posto in condizioni di sapere alcunché circa i criteri e i modi con cui tali parametri sono stati determinati e circa le operazioni effettuate per la relativa elaborazione, né queste radicali lacune sono state colmate da specificazioni e integrazioni fornite dall’Agenzia nel corso del giudizio, ed a questo difetto radicale di motivazione circa la sussistenza e, preliminarmente, l’identificazione dei presupposti per la revisione del classamento ai sensi della L. n. 301 del 2004, ex art. 1, comma 335, si aggiunge poi un altrettanto radicale difetto di motivazione circa i criteri utilizzati per tradurre il riallineamento della microzona in questione in specifica rideterminazione delle rendite catastali delle unità immobiliari in essa situate;

3.18. come si è detto all’inizio, infatti, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione di cui al comma 335, l’Amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare;

3.19. anche per questo profilo la norma non contiene disposizioni applicative espresse e tanto meno disposizioni di dettaglio, ed il problema interpretativo che qui si pone è peraltro risolvibile sulla base della finalità perequativa e di riallineamento tra le varie microzone che rappresenta l’obiettivo della revisione prevista dalla norma in esame;

3.20. il presupposto è la sussistenza di microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente (e cioè per più del 35 per cento, salva maggiore determinazione comunale) dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali;

3.21. la finalità della revisione è quella di riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali, riducendo il rapporto (e cioè aumentando il denominatore rappresentato dalle rendite catastali) delle microzone in cui esso è attualmente maggiore di oltre il 35 per cento rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale mediamente presente sul territorio comunale;

3.22. ne consegue che la rendita catastale di ciascuna unità immobiliare compresa nella microzona “anomala” potrà essere aumentata in misura percentualmente corrispondente a quella necessaria e sufficiente per rendere il rapporto tra il valore medio di mercato ed il valore medio catastale delle unità immobiliari della microzona non superiore per più del 35 per cento rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali;

3.23. l’amministrazione deve quindi dedurre e dimostrare di aver utilizzato, per la riclassificazione in esame, criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali siano state le operazioni compiute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa, in fatto e in diritto, anche rispetto a questa fase applicativa della revisione per microzone;

3.24. anche per questi profili, tuttavia, l’accertamento si rivela lacunoso, poiché nel provvedimento impugnato, come emerge dalla sentenza impugnata, non sono in alcun modo illustrate le ragioni che nel concreto hanno giustificato la rettifica del classamento dell’immmobile, poiché in particolare non veniva spiegato in quale modo la dedotta maggiore divaricazione zonale del rapporto tra valori di mercato e rendite catastali abbia potuto tradursi, nella specie, in un aumento della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento, né tantomeno risultano specificati i criteri e i modi con cui identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone;

3.25. il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati poiché si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari;

3.26. tali espressioni, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone;

2. sulla base di tutte le considerazioni che precedono, accolti il terzo ed il quarto motivo nei limiti dianzi illustrati, respinto il secondo ed assorbito il primo – dovendo farsi applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale, quand’anche del relativo adempimento circa la comunicazione della data dell’udienza di discussione sussistesse effettiva necessità, la sua effettuazione, pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio, sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015) – va accolto l’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2);

3. le spese della fase di merito vanno compensate in ragione della complessità della vicenda e del succedersi nel tempo delle interpretazioni giurisprudenziali ed anche gli oneri processuali anche della presente fase vanno compensati in ragione della mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla specifica esaminata questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, respinto il secondo ed assorbito il primo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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