LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28307-2018 proposto da:
A.E.A.M., difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, presso il proprio studio;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1371/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
A.E.A.M. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 25445/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato, in forza della L. n. 311 del 2004, art. 311, comma 335, il classamento di tre unità immobiliari di proprietà della ricorrente ed attribuito alle stesse una nuova rendita;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
la ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’istanza di disapplicazione della Delib. consiliare del Comune di Roma Capitale n. 136 del 2001, in quanto “resa in assenza di potere per l’intervenuta scadenza del termine previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 2, commi 2 e 3)” e della Delib. di Roma Capitale n. 5 del 2010, propedeutica al provvedimento impugnato;
1.2. con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente circa la ritenuta legittimità dell’accertamento impugnato e violazione di norme di diritto (violazione del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, art. 8, commi 3, 5, 7, e art. 9, della L. n. 662 del 1996, art. 154, lett. e), lamentando in sintesi che la CTR, ritenendo legittimo il nuovo classamento operato con l’avviso di accertamento impugnato perché rientrante nella speciale procedura di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in specifiche microzone in quanto caratterizzata da procedura standardizzata, aveva violato i principi stabiliti in materia di revisione del classamento che impongono una accurata analisi delle caratteristiche delle singole unità immobiliari per la valutazione dei parametri che incidono sui presupposti impositivi;
1.3. sono fondati il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti di seguito illustrati, con assorbimento delle rimanenti censure;
1.8. il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;
1.9. ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e) il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712/2015);
1.10. non può quindi ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156/2015, Cass. n. 22900/2017);
1.11. peraltro, v’e’ da aggiungere che la Corte costituzionale ha affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione – cfr. Corte Cost. n. 249/2017;
1.12. la CTR non ha quindi fatto buon uso di tali principi laddove ha affermato che la L. n. 311 del 2004, comma 335, ha previsto una speciale procedura standardizzata di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site in specifiche microzone comunali, sostanzialmente sottratta al rigoroso obbligo di analisi e di motivazione dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, individuati come elementi che incidono comparativamente e complessivamente sulla qualificazione dell’immobile;
1.13. invero la motivazione della sentenza di appello nell’affermare la correttezza dell’accertamento ha fatto riferimento ad elementi generici, quali i “cambiamenti nel tessuto urbano, intervenuti nel tempo”, la “riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona censuaria in oggetto” adottabili per qualsiasi unità immobiliare, senza alcuna indicazione delle caratteristiche specifiche degli immobili in argomento e senza dunque alcuna verifica in concreto della rispondenza della motivazione dell’avviso di accertamento ai principi sopra ricordati;
2. l’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, nei termini dianzi illustrati, assorbe il primo motivo e le rimanenti censure, rendendone superfluo l’esame;
3. in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio;
4. in ragione della recente evoluzione giurisprudenziale e del progressivo consolidarsi delle decisioni sull’argomento, le spese del giudizio sia di merito che di legittimità vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbito il primo motivo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021