LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15159/2015 R.G. proposto da:
C.F. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. FLAVIO NUTI, elettivamente domiciliato presso in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 2292/14/2014, depositata in data 26 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
Il contribuente C.F., esercente l’attività di commercio ambulante di alimentari e bevande, ha impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008, effettuati con metodo sintetico a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, con i quali si accertavano maggiori redditi sulla base di elementi sintomatici di capacità contributiva, quali l’acquisto di una autovettura di 26 cavalli fiscali e il possesso di un immobile in proprietà, gravato da un mutuo ipotecario pari al prezzo di acquisto;
che la CTP di Livorno ha accolto il ricorso e che la CTR della Toscana, con sentenza in data 26 novembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi e che l’amministrazione finanziaria si è costituita al solo fine di partecipare alla udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dando atto di avere presentato istanza di definizione agevolata a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, dando atto di avere pagato le cinque rate in cui il debito era stato rateizzato;
che la rinuncia risulta notificata a mezzo PEC all’amministrazione finanziaria in data 5 agosto 2021;
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857);
che in caso di rinuncia le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, trattandosi di estinzione ex lege;
che nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021