Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31549 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15131/2015 R.G. proposto da:

G.A. (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. MARIO CARUSO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3522/17/2014, depositata il 17 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

La contribuente G.A. ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR dei periodi di imposta 1990 e 1992, notificata in data *****, deducendo – per quanto qui rileva – la decadenza del Concessionario dal potere di riscossione.

La CTP di Ragusa ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 17 novembre 2014, ha rigettato l’appello della contribuente. La CTR ha ritenuto che, a seguito di ordinanze di sospensione del Ministro per il coordinamento della protezione civile e di successive proroghe, il termine per l’adempimento dei termini tributari è stato differito al 31 luglio 1993, sul presupposto che il contribuente avesse presentato specifica istanza corredata della prova di avere diritto al beneficio, così precludendo all’Ufficio il recupero delle somme dovute. La CTR ha, poi, accertato che tale termine è stato via via differito dapprima dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 25, comma 3 – così inibendosi anche il recupero coattivo nelle forme del controllo formale – e poi dalla normativa successiva, con particolare riferimento alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, così rendendo legittima l’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella.

Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la notificazione della cartella. Evidenzia il ricorrente che la concessione della rateazione nel versamento di quanto dovuto, disposta dalla suddetta disposizione, non contemplerebbe una proroga del termine per procedere all’emissione degli atti impositivi dell’Ufficio, ove la decadenza si fosse verificata in epoca precedente l’entrata in vigore della suddetta disposizione non potendo, pertanto, far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla data del 15 dicembre 2002 (termine indicato dalla citata u.t L., art. 138, comma 1). l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione.

2. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso dall’ufficio l’atto impositivo, e pertanto non può valere a far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’amministrazione fosse decaduta dall’azione di riscossione (Cass., Sez. V, 13 maggio 2021, n. 12845; Cass., Sez. V, 5 maggio 2021, n. 11714; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8723; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 749; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 4150; Cass., sez. V, 6 dicembre 2018, n. 31625; Cass., sez. V, 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16074). Si tratta, difatti, di norma riferita esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi della stessa norma, comma 1, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. V, 16 dicembre 2019, n. 33116).

3. Non e’, pertanto, consentito far rivivere, in forza della richiamata disposizione, obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l’amministrazione finanziaria fosse già decaduta dall’azione di riscossione, come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di tributi relativi ai periodi di imposta 1990 e 1992.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., la causa va decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito sono soggette a integrale compensazione stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, mentre le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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