LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10393-2021 proposto da:
B.A.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato SINUHE MASSIMILIANO VINCENZO CURCURACI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ENNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5502/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
B.A.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 5502/2020 dep. 19.10.2020, senza tuttavia fornire la prova dell’avvenuta notifica, essendo il ricorso corredato solo della procura speciale.
Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, non avendo la parte ricorrente dimostrato l’avvenuta rituale notifica del ricorso (ex multis Cass. Sez. 5, n. 20778 del 21/07/2021; v. n. 25105 del 10 novembre 2020).
Nella fattispecie manca la produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata, non è peraltro consentita la concessione di un termine per il deposito dell’avviso di ricevimento.
Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6 comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108, Cass., sez. 6, 1 ottobre 2018, n. 23793, Sez. 5 -, n. 8641 del 28/03/2019). La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2010, n. 11429).
Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimata, l’impugnazione è improcedibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021