Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31557 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 8869-2021 proposto da:

DAUNA SAVIGNANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MESCIA GIACOMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 4729/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

La società Dauna Savignano s.r.l. con istanza ex art. 287 c.p.c. chiedeva la correzione del nominativo del proprio difensore indicato nell’ordinanza di questa Corte nr 4729/2021 come C.M.G. in luogo di C.G.M. come emerge dalla procura conferito su foglio separato al controricorso e dalla memoria presentata in prossimità dell’udienza camerale.

L’istanza è fondata.

Il nome del difensore della società Dauna Savignano è stato riportato nell’epigrafe dell’ordinanza nr 4729/2021 in modo non corretto essendo stato indicato come difensore l’avv. C.M.G. in luogo del difensore C.G.M. per mero errore come risulta dalla procura conferita dalla controricorrente.

Si tratta di un errore emendabile ex art. 287.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’ordinanza nr 4729/2021 nel senso che laddove è scritto nell’epigrafe dell’ordinanza quale difensore della società Dauna Savignano s.r.l. avv C.M.G. si legge e si scriva avv. C.G.M. e dispone che tale correzione venga annotato nel predetto atto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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