Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3156 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24320-2019 proposto da:

G.R., G.M., G.A., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORINO LO GIUDICE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MAZZARRONE;

– intimato –

avverso la Sentenza n. 219/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.R., G.M., G.G. e G.A. ricorrono in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio da annullamento della Corte di cassazione con sentenza n. 3399 del 2016, in accoglimento dell’opposizione alla stima proposta dal Comune di Mazzarrone ha determinato l’indennità di esproprio spettante ai primi – proprietari degli immobili interessati dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un centro diurno per anziani, il cui progetto esecutivo era stato approvato con provvedimento n. 117 del 18 aprile 2003 – in Euro 38.160,00, a fronte della stima operata dalla terna tecnica, pari alla somma di Euro 101.925,55, disponendone il deposito nei termini di legge.

2. Con il primo motivo i ricorrenti fanno valere “violazione ed inesatta applicazione degli artt. 392 e 394 c.p.c. e del TUD.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e successive modifiche in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5”.

Il Comune di Mazzarrone aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 54 TUB, alla stima operata dalla terna tecnica ex art. 21 TUE, definita con declaratoria di inammissibilità per sentenza della Corte di appello di Catania n. 1313 del 2008. Proposto ricorso per cassazione dal medesimo Comune, la Corte di legittimità con sentenza n. 3399 del 2016 ne dichiarava l’inammissibilità ed in accoglimento di quello incidentale promosso dai ricorrenti G. cassava con rinvio la sentenza di appello.

In un distinto giudizio di revocazione introdotto dal Comune di Mazzarrone, la Cotte di appello di Catania con sentenza n. 1420 del 2017 dichiarava cessata la materia del contendere in merito alla domanda di revocazione proposta avverso la citata sentenza n. 1313, preso atto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Il Comune di Mazzarrone non impugnava la sentenza.

Nel giudizio di rinvio il Comune si costituiva tardivamente.

Sulle indicate premesse i ricorrenti deducono la non contestabilità della stima operata ex art. 21 TUE, dal collegio peritale da parte dell’Amministrazione in quanto non più modificabile in peius in favore del Comune ma ormai solo “al rialzo” per gli espropriati.

La corte di appello con l’impugnata sentenza aveva omesso di considerare che la stima si era consolidata per esaurimento dei mezzi di impugnazione quanto all’espropriante e che gli espropriati non erano a loro volta che opponenti in via riconvenzionale sicchè la stima non era modificabile. In sede di rinvio il Comune non aveva comunque proposto altra opposizione ed i giudici di merito non avevano considerato che la Corte di cassazione aveva riformato la sentenza di appello in accoglimento del ricorso incidentale dei signori G. ai fini della revisione in aumento, in applicazione dei nuovi criteri dettati dalla sentenza, della Corte costituzionale n. 248 del 2007, e quindi avrebbe soltanto o potuto riformale in loro favore o altrimenti confermare la stima peritale.

Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata là dove i giudici, in sede di rinvio, hanno valorizzato che con la sentenza n. 3399 del 2016 questa Corte di cassazione, nell’accogliere il primo motivo del ricorso incidentale dei resistenti G. sulla tempestività del ricorso in opposizione alla stima, ha nel contempo riconosciuto la tempestività dell’uguale e contraria iniziativa assunta dal Comune di Mazzarrone e tanto nella identità di contenuto dei motivi, principale ed incidentale, il primo dei quali era stato dichiarato inammissibile per questioni di rito cosi per la mancata formulazione del quesito ex art. 366-bis c.p.c., ratione temporis vigente.

3. Con il motivo denominato 1-bis, i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 394 c.p.c., ed art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, nn. 3-4”.

Nel giudizio di rinvio, in violazione dell’art. 394 c.p.c., era stata irritualmente introdotta la consulenza tecnica di ufficio espletata nell’ambito del procedimento di revocazione definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte di merito con l’impugnata sentenza aveva – erroneamente ed illegittimamente, in violazione del divieto di acquisizione di nuove prove da valere nel giudizio di rinvio e del principio del giusto processo per violazione del diritto di difesa – rideterminato il valore della indennità dovuta ai G., che erano stati condannanti anche alle spese.

Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Come ritenuto dalla Corte di appetto di Catania “in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia ad abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudico” (Cass. n. 24336 del 30/11/2015), principio che, applicato nella fattispecie in esame, in cui questa Corte ha annullato la sentenza n. 1313 del 2008 che aveva dichiarato, ritenuta fondata l’eccezione di tardività, l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal Comune di Mazzarrone, apre il giudizio di rinvio ad un accertamento pieno. A quella prima dichiarazione non aveva fatto seguito infatti nessuna verifica sul merito e, con essa, nessuna istruttoria.

Ferme le indicate premesse, non è destinato quindi a valere nella fattispecie in esame il l principio che vuole che il giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c., sia giudizio ad istruzione “chiusa” in cui è preclusa l’acquisizione di nuove prove salvo sopravvenienze in fatto o istruttorie dovute alla pronuncia di annullamento o l’impossibilità di produzione per causa di forza maggiore (Cass. n. 26108 del 18/10/2018).

La Corte di merito argomenta altresì sull’acquisizione della c.t.u. espletata nel distinto giudizio per revocazione della sentenza poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, dalla richiesta di riunione dei giudizi in precedenza fatta dalle parti e quindi con acquisizione del relativo materiale (p. 5 sentenza appello), ragione con cui non dialoga in ogni caso il motivo.

Inoltre la sentenza impugnata motiva muovendo direttamente dalle previsioni dello strumento urbanistico applicabile senza soffermarsi sulle valutazioni della c.t.u., profilo di autonomo sostegno della sentenza impugnata come tale non colto dalla proposta censura.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la “pronuncia sulle spese, violazione degli artt. 91,92 e 383 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 3396 del 2016 aveva rinviato anche per la pronuncia sulle spese “a carico del Comune” e la Corte di appello di Catania non poteva condannare, come invece fatto, i G. che, in ogni caso, non sarebbero risultati soccombenti perchè la loro affermazione per la quale la indennità avrebbe dovuto essere determinata senza riduzione del 50% del valore di mercato, o in quella determinata dai periti, era mera deduzione difensiva su cui non era configurabile soccombenza.

Il motivo di violazione di legge inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4, perchè manca di indicare il principio violato dalla statuizione sulle spese impugnata, non bastando a tal fine richiamare l’intera regolamentazione codicistica delle prime e, comunque, è manifestamente infondato perchè, quanto alla posizione dell’Amministrazione comunale, la mera resistenza alla pretesa attorea perchè eccessiva, o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa riconvenzionale rispetto alla quale sia ravvisabile nell’attore una posizione di reciproca soccombenza (Cass. n. 12629 del 26/05/2006) e tanto più non vale quando la prima non si sia tradotta in alcuna riduzione della pretesa avversaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese essendo il Comune di Maccarrone rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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