Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31563 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29928/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

LIRO’ DI P.F. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 692/4/2015 depositata il 7 maggio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 692/4/15 depositata in data 7 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2005.

2. La CTR ha individuato d’ufficio la ragione di detta pronuncia in rito nella spedizione tardiva del gravame da parte dell’Agenzia non essendo stata depositata la ricevuta di spedizione, secondo il giudice d’appello necessaria per la verifica del termine di decadenza dall’impugnazione e di tempestiva costituzione in giudizio dell’impugnante.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

4. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ritualità della sua notifica, da effettuarsi d’ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 7 maggio 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 10 dicembre 2015 come si evince dal talloncino dell’UNEP Crotone apposto in calce al ricorso.

5. Tuttavia, il termine per impugnare era semestrale e non annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato il 18.1.2010 (cfr. p.1 ricorso) e, pertanto, il ricorso per cassazione si rivela tardivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3 in riferimento all’art. 327 c.p.c.. Infatti, il termine “lungo” di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 c.p.c. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati a successivamente al 4 luglio 2009 e questo è scaduto sabato 5 dicembre 2015, prorogato al primo giorno feriale successivo, 7 dicembre 2015.

6. Va rammentato che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è entrata in vigore la novella apportata dal D.L. n. 132 del 2014 alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e, per l’effetto, il termine di sospensione feriale è stato ridotto a 31 giorni in coincidenza con il mese di agosto.

7. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di costituzione dell’intimata, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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