Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3157 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24919-2019 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato GENNARO GAPASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER LUIGI MAINI;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZANACCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO SCROCCHI, MASSIMILIANO SCROCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Z.F. ricotte con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale dal primo proposta ed in riforma della sentenza impugnata del tribunale di Piacenza n. 15 del 2017 – con cui il giudice addebitava la separazione tra i coniugi, Z.F. e M.D., al marito a carico del quale poneva, altresì, un assegno mensile di mantenimento dell’altro coniuge di Euro 10.000,00 con condanna del primo al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 60 mila oltre accessori – ha compensato nella misura di un quinto le spese del giudizio di primo grado, condannando Z. al pagamento del residuo in favore di M.D. per Euro 32.388,00, ha rigettato l’appello principale ed incidentale, compensando le spese del grado nella misura di 1/4 e liquidando il residuo per 3/4 in favore di M.D..

2. Con i motivi dedotti il ricorrente denuncia: 1) violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 155 e 143 c.c. e della L. n. 89 del 1970, art. 5, comma 7, e succ. modifiche e dell’art. 115 c.p.c., nella valutazione della domanda di addebito proposta dalla moglie e valutata in violazione delle norme sulla prova sull’addebito e sul nesso di causalità tra infedeltà riconosciuta in capo al primo e crisi matrimoniale; 2) violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 155 e 143 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 7, e succ. modifiche e dell’art. 115 c.p.c., con riguardo all’accertamento dell’addebito e contraddittoria ed insufficienza motivazione sui punti decisivi della controversia con riguardo alla capacità reddituale dei coniugi e del tenore di vita della coppia ed omessa motivazione in relazione al rapporto tra sentenza definitiva ed ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.; 3) “contraddittoria ed insufficiente motivazione circa i punti decisivi della controversia in relazione al principio della domanda ex art. 99 c.p.c., e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c.”, quanto al rigetto della domanda di restituzione dei propri beni personali da asportare dalla casa familiare di proprietà di M.”; 4) “in relazione ai costi della CTU posti a carico in via definitiva al ricorrente Zaffali” ed infatti la domanda iniziale della signora M. di riconoscimento di un assegno di mantenimento richiesto nella misura di Euro 35 mila era stata ridotta in appello nella misura di Euro 10 mila e la motivazione era erronea in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., e contraddittoria là dove aveva ritenuto soccombente la prima sulla domanda relativa al riconoscimento dell’assegno per 2/3, ponendo sullo stesso piano la soccombenza sull’addebito del signor Z. che non aveva determinato alcun accertamento istruttorie); 5) con il quinto motivo il ricorrente contesta “la soccombenza parziale in appello da parte dell’appellante Z. e sulla determinatone del quantum contributivo”, il valore della domanda proposta dalla signora M. poi ridotta dal giudice, avrebbe meritato una diversa disciplina della compensazione delle spese su di un valore, peraltro, di non particolare importanza di contro a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza.

I motivi si prestano ad una complessiva loro valutazione di inammissibilità per difetto di specificità quanto alle dedotte violazioni di legge, nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 “In tema di ricorso per cassatone per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlatone al disposto dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendo dunque inammissibile, per difetto df specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima, risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento” (Cass., n. 5001 del 02/03/2018; Cass. SU n. 7155 del 21/03/2017).

II ricorso, diffuso per cinquantino pagine, nella tecnica espositiva osservata riporta, in sequenza, brani della sentenza impugnata per poi invocare in relazione a ciascuno di essi in via discorsiva, e non per tutti i motivi, la violazione di norme di legge senza individuare della sentenza le rationes decidendi con argomentazioni intellegibili, precise ed esaurienti per poi raffrontare la regola applicata dal giudice del merito, la norma violata e la giurisprudenza di legittimità di sostegno, nei termini di cui all’indicato principio.

I motivi mancano anche di definire i fatti rilevanti di lite ex art. 366 c.p.c., n. 3.

La pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti è infatti inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass., Sez. U, Sentenza 11/04/2012, n. 5698; Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754; Cass. 9689 del2020).

II ricorso è pertanto conclusivamente inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere alla controricorrente, secondo soccombenza, le spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Z.F. a rifondere a M.D. le spese di lite che liquida in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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