LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di sez. –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14759-2021 proposto da:
N.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 46, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAGLIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO GALANTE;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 95/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 03/05/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO FRANCESCO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1.1 L’avv. N.P.L. del foro di Lecce propone tre motivi di ricorso – con istanza di sospensione L. n. 247 del 2012, ex art. 36, comma 7, – per la cassazione della sentenza n. 95 del 3.5.2021, comunicata il 10.5.2021, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, in rigetto della sua impugnazione, ha confermato la sentenza 4.12.2017 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce-Brindisi-Taranto, applicativa della sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per la durata di mesi due.
Il procedimento disciplinare, originato da un esposto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce relativo ad un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata a nome dell’interdetto sig. S.L. (n. 1961), ha avuto ad oggetto i seguenti capi di incolpazione:
1. Per aver suggerito atti nulli, di natura illecita, presentando istanza di ammissione al beneficio per il patrocinio a spese dello Stato all’Ordine di Lecce, a firma sua e di S.L., interdetto con sentenza 18 novembre 2005 n. 109 del Tribunale di Lecce nel procedimento nel quale lo stesso avvocato appariva come difensore dei genitori istanti, e autenticando la firma di S.L., interdetto, sul mandato conferitogli dallo stesso soggetto interdetto sull’istanza al giudice tutelare del Tribunale di Lecce del 30 ottobre 2015 volta a richiedere la sostituzione del tutore così violando la L. n. 247 del 2012, art. 3, comma 2 e art. 3, art. 51 e l’art. 2, comma 1, art. 4, comma 1, art. 9 e art. 23, comma 6 Codice Deontologico Forense (…) avviando per conto di persona della quale era a lui noto lo stato di interdetto i procedimenti su indicati in tal modo ponendo in essere una condotta contraria ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza venendo meno ai doveri di salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della classe forense che venivano compromessi. In *****.
2. Per aver assunto l’incarico a sua istanza di protutore dell’interdetto S.L. in situazione di conflitto di interessi tra la difesa, sia pure irregolarmente assunta, del predetto e lo svolgimento dell’incarico di protutore, omettendo di riferire alla parte assistita l’esistenza dell’impedimento, così violando la L. n. 247 del 2012, art. 3, comma 2 e 3, e art. 51 e l’art. 2, comma 1, art. 4, comma 1, art. 9 e art. 24, comma 1 Codice Deontologico Forense (…) avviando per conto di persona della quale era a lui noto lo stato di interdetto i procedimenti su indicati in tal modo ponendo in essere una condotta contraria ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, venendo meno ai doveri di salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della classe forense che venivano compromessi. In *****.
Il Consiglio Nazionale Forense, in particolare, ha rilevato che:
– in ordine al primo capo di incolpazione, pacifici erano i fatti materiali addebitati, risultando che l’avvocato N., nella piena consapevolezza dello stato di interdizione dello S., aveva sia controfirmato la sottoscrizione da questi apposta sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia autenticato la firma dal medesimo apposta in calce alla procura che lo S. gli aveva conferito per rappresentarlo e difenderlo nel procedimento, poi avviato dallo stesso avvocato, di revoca e sostituzione del tutore;
per quanto questa condotta fosse stata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina erroneamente inquadrata nell’art. 23, comma 6 Codice Deontologico Forense (“l’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti”) nonostante che si vertesse, nella specie, di atti meramente annullabili e, come tali, non ricompresi nella suddetta elencazione tassativa (con errore, integrante vizio di motivazione, suscettibile di essere rettificato dal Consiglio Nazionale Forense), il comportamento dell’avvocato N. era comunque ugualmente rilevante sul piano disciplinare;
l’autenticazione della sottoscrizione dell’interdetto in calce all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l’avvio di un procedimento volto alla sostituzione del tutore su istanza dello stesso interdetto concretavano infatti, a carico dell’incolpato, comportamenti contrastanti sia con la L. n. 247 del 2012, art. 3, comma 2, (“la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”), sia con l’art. 9 Codice Deontologico Forense, sostanzialmente recettivo della norma primaria;
in ordine al secondo capo di incolpazione, risultava accertata per tabulas la condotta lesiva della reputazione professionale e dell’immagine dell’intera classe forense, non avendo l’avvocato N. agito in situazione di astratta imparzialità ed indipendenza, posto che egli aveva rinunciato alla difesa dello S. solo dopo l’accettazione dell’incarico di protutore di questi, così come disposta dal giudice tutelare (ma l’illecito si sarebbe integrato quand’anche detta rinuncia si fosse ritenuta sostanzialmente contestuale all’accettazione dell’incarico), il che concretava violazione dell’art. 24 Codice Deontologico Forense (già art. 37 del CDF previgente), come da costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense;
congrua e conforme alla gravità del fatto, valutato in tutte le sue componenti (compresa l’assenza di pregiudizio in capo al cliente), era la sanzione della sospensione per mesi due adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.
p. 1.2 Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che:
le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili avanti alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per vizi di motivazione ex art. 111 Cost., con esclusione dei motivi (invece qui dedotti) concernenti l’accertamento del fatto, la sua gravità disciplinare e l’entità della sanzione applicata;
la sentenza impugnata era immune dai vizi contestati, risultando del tutto legittima sia nella compiuta ed argomentata ricostruzione del fatto, sia nella conseguente applicazione del regime disciplinare del caso, dovendosi in particolare escludere che vi fosse stato, in concreto, illegittimo mutamento del fatto contestato;
insindacabile in questa sede era il convincimento del CNF circa la posteriorità della rinuncia al mandato difensivo rispetto all’accettazione dell’incarico di protutore, il che integrava il fatto disciplinarmente rilevante;
– parimenti insindacabile doveva ritenersi la valutazione di gravità della condotta ai fini sanzionatori.
p. 1.3 Fissato all’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il ricorrente ha depositato memoria.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’avv. N. lamenta eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione della L. n. 247 del 2012, art. 3, comma 3, perché il Consiglio Nazionale Forense, pur dopo aver rilevato che si trattava, a tutto concedere, di atti annullabili e quindi non nulli né illeciti ex art. 23, comma 6, Codice Deontologico Forense, aveva ciò nondimeno confermato l’addebito in forza di un sostanziale mutamento del fatto contestato (“l’aver suggerito atti nulli o di natura illecita”); né, a seguito di questo mutamento, di per sé illegittimo, il Consiglio Nazionale Forense aveva ritenuto di mitigare la sanzione.
In ciò si concretava, oltre che la violazione del principio di tipicità dell’illecito disciplinare e della relativa sanzione, anche un’ipotesi di eccesso di potere disciplinare.
p. 2.2 Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
Per quanto concerne l’asserita menomazione del diritto di difesa per immutazione del fatto, va premesso che in materia di correlazione tra imputazione e sentenza nel procedimento penale (art. 521 c.p.p.), si è chiarito (v. Cass. SSUU pen. 36551/10, innumerevoli volte ribadita) che:
– per aversi mutamento del fatto “occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa”;
l’indagine volta ad accertare la violazione del principio in questione “non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza”, dal momento che, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, “la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione”.
Si tratta di principi – volti a regolare la fattispecie di correlazione attraverso il vaglio della effettiva e concreta menomazione del diritto di difesa dell’imputato – più volte affermati anche nello specifico ambito della responsabilità disciplinare degli avvocati, nel senso che: “in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, per aversi mutamento del fatto con riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi, come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi” (Cass. SSUU civ. nn. 289/2000; 10014/01; 5038/04).
Orbene, è sulla base di questi principi che la doglianza qui denunciata si palesa del tutto inconsistente dovendosi considerare che, nella concretezza del caso:
il passaggio da una contestazione di induzione di atti nulli ad una condanna per induzione di atti annullabili (tali essendo quelli posti in essere dall’incapace in difetto di rappresentanza di protezione) è dipesa da una mera riqualificazione giuridica della fattispecie ex art. 427 c.c., del resto immediatamente percepibile ab initio dall’avvocato incolpato;
da un punto di vista naturalistico e materiale, il fatto contestato non ha subito, nel vaglio di correlazione, mutamento alcuno, essendone rimasti invariati tutti gli elementi identificativi e descrittivi della condotta, appunto invariabilmente ascritta all’induzione di un soggetto, di cui si conosceva lo stato di interdizione, al compimento di atti invalidi; anche questi ultimi invariabilmente individuati nella proposizione di un giudizio di revoca-sostituzione del tutore, nella relativa presentazione di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a firma dell’interdetto, nell’autenticazione della sottoscrizione di procura;
nessuna incertezza e nessun pregiudizio difensivo poteva all’avv. N. derivare dalla mera riqualificazione della natura giuridica degli atti indotti, dal momento che questa sola evenienza non introduceva nel giudizio disciplinare né un fatto nuovo, cioè ulteriore ed autonomo, che non gli fosse già stato contestato, nella sua materialità, fin dal capo iniziale di addebito L. n. 247 del 2012, ex art. 59 e nemmeno un fatto diverso, vale a dire il medesimo fatto originario diversamente connotato in tutti o alcuni suoi aspetti essenziali.
Per quanto concerne l’affermata violazione del principio di tassatività e tipicità dell’illecito disciplinare, va considerato che il Consiglio Nazionale Forense ha ascritto il fatto riqualificato ad una violazione deontologica già ricompresa nell’addebito iniziale e ben determinata sia L. n. 247 del 2012, ex art. 3, comma 2, sia in base al Codice Deontologico Forense all’epoca vigente (art. 9).
Ciò in ragione di prescrizioni comportamentali generali – secondo le quali la professione forense deve essere esercitata “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” – la cui effettività venne inficiata dal comportamento dell’avv. N. del tutto indipendentemente dalla precisazione, prettamente giuridica, sul carattere annullabile e non nullo degli atti indotti.
Va del resto richiamato, anche in proposito, il fermo indirizzo interpretativo (v. Cass. SSUU n. 8038/18) secondo cui:
non incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l’Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, “poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio – più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera” – per il quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera” (con richiamo a Cass., Cass. SSUU n. 9097/05, in relazione al previgente ordinamento disciplinare, ma con affermazione ritenuta valevole anche per quello di cui alla L. n. 247 del 2012; nonché a Cass. SSUU n. 27996/13);
il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, ai quali l’avvocato deve in via generale improntare la propria attività;
questi principi devono trovare applicazione anche in relazione al quadro normativo desumibile dalla L. n. 247 del 2012 e dal successivo codice deontologico, in quanto nella prima, là dove si afferma (art. 3, comma 3) che le norme disciplinari “per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio di tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”, si esprime una linea di tendenza che non esclude il ricorso, in via residuale, all’attribuzione di rilevanza disciplinare a una serie di comportamenti, ancorché non specificamente tipizzati, comunque lesivi dei doveri fondamentali sopra indicati; mentre là dove si stabiliscono i suddetti obblighi di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa (art. 3 comma 2") si pone una norma di chiusura, intesa ad attuare il pubblico interesse al corretto esercizio della professione forense mediante l’attribuzione di sensibilità disciplinare a tutte le condotte comunque violative del dovere deontologico in essa rappresentato.
Per quanto concerne, infine, la lamentata mancata mitigazione della sanzione per effetto della riformulazione giuridica in esame, basterà osservare come, per un verso, quest’ultima non esplicasse di per sé, proprio per le già esposte considerazioni di pratica neutralità del suo impatto deontologico rispetto all’addebito iniziale, alcun significativo effetto giuridico sul fatto e sui parametri valutativi della sua rilevanza disciplinare e come, ad ogni modo, il merito sanzionatorio recepito dal Consiglio Nazionale Forense sia insindacabile nella presente sede di legittimità (Cass. SSUU n. 1609/20 e molte altre), allorquando la sanzione applicata rientri tra quelle normativamente previste e venga di essa data sufficiente motivazione (così nella sentenza impugnata, pag. 6).
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 24 Cost., e degli artt. 424 c.c. nonché 75, 82, 83 c.p.c..
Il Consiglio Nazionale Forense non aveva infatti considerato che:
l’interdetto che si trovasse, come nella specie, in conflitto di interessi con il suo tutore e senza un protutore che lo rappresentasse istituzionalmente, doveva ritenersi legittimato a presentare personalmente l’istanza di sostituzione del tutore e di nomina del protutore, in deroga all’art. 75 c.p.c.; con la conseguenza che doveva a lui riconoscersi anche il diritto di attivare un procedimento di volontaria giurisdizione (anche a mezzo del patrocinio a carico dello Stato) e di farsi a tal fine assistere da un avvocato;
egli aveva pertanto doverosamente agito (artt. 11 e 27 CDF; L. n. 247 del 2012, art. 3, comma 1, sull’obbligo di assistenza e patrocinio dei non abbienti) per assicurare all’incapace una adeguata protezione, sulla base di univoci richiami normativi concernenti la facoltà di attivazione diretta di quest’ultimo (artt. 321,394,406,427 c.c.) e, più in generale, il diritto costituzionale di difesa;
non sussisteva in realtà alcun illecito disciplinare, atteso che l’incapace poteva validamente conferire mandato ad un avvocato in tutti i casi nei quali egli poteva per legge adire direttamente il giudice.
p. 3.2 Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata opera una ricostruzione fattuale, qui non rivedibile, dalla quale emerge come la sottoscrizione dell’interdetto (non autenticabile) fosse finalizzata sia a proporre un giudizio avanti al giudice tutelare di nomina di un protutore e sostituzione del tutore in affermato conflitto di interessi con l’interdetto, sia ad ottenere gli onorari di Stato in relazione al giudizio proposto.
La tesi della autonoma legittimazione in proprio dell’interdetto non giova al ricorrente.
Per un primo aspetto, proprio la facoltà dell’incapace di sollecitare autonomamente – ovvero attraverso gli organismi di assistenza sociale e dello stesso Pubblico Ministero – determinati strumenti di tutela in ipotesi di conflitto di interessi del tutore escludeva di per sé la necessità della proposizione di un vero e proprio giudizio di volontaria giurisdizione attraverso il ministero di un difensore e richiesta di anticipazione delle spese da parte dell’Erario; il che escludeva quella cogente doverosità di difesa e rappresentanza processuale dell’incapace non abbiente che il ricorrente invoca ad esimente deontologica ed etica.
Per un secondo aspetto, e soprattutto, va osservato che la contestazione disciplinare verteva sul diverso e qualificante profilo dell’essersi l’avv. N. spinto ben più in là della mera consulenza-assistenza dell’interdetto nell’attivazione in proprio di questi strumenti previsti dalla legge (segnalazione al giudice tutelare della possibile situazione di conflitto di interessi ex art. 346 e 360 c.c.; richiesta di nomina di curatore speciale per la proposizione di un giudizio ex art. 79 c.p.c.), così da integrare comportamenti non ammessi perché produttivi di atti invalidi e, comunque, come detto confliggenti con i doveri di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza; comportamenti reputati del tutto pacifici dal giudice del merito e che conviene ancora una volta focalizzare nell’avvio del procedimento di sostituzione del tutore con recepimento di mandato defensionale e firma di procura autenticata dell’interdetto, oltre che di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a firma congiunta.
La circostanza che l’interdetto potesse legalmente raggiungere, in proprio, lo scopo prefissato di far emergere il conflitto di interessi con il tutore e di ottenerne la sostituzione previa designazione di un protutore, non incide pertanto sulla fondatezza dell’affermazione di responsabilità disciplinare, in realtà basata su una condotta del tutto diversa e non legittimata dalle norme e dai principi invocati dal ricorrente.
p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso, relativo al secondo capo di incolpazione, l’avvocato N. denuncia eccesso di potere per travisamento e violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c..
Il Consiglio Nazionale Forense non aveva infatti considerato che:
nella specie non si riscontrava alcuna compromissione di indipendenza né alcun conflitto di interesse tra incarico professionale di avvocato ed ufficio di protutore, trattandosi comunque di attuare, seppure in diversi ruoli, l’interesse della stessa persona beneficiata;
in ogni caso, come risultava chiaramente dal verbale dell’udienza 9 marzo 2016 avanti al giudice tutelare del Tribunale di Lecce (all. 11), non vi era stata sovrapposizione dei due incarichi, dal momento che nel verbale si dava atto della nomina dell’avvocato N.P. del foro di Lecce in qualità di protutore, “il quale rinuncia alla difesa dell’interdetto”; del resto, solo dopo la nomina e la rinuncia al mandato difensivo egli aveva prestato il giuramento ed accettato l’incarico ufficioso (depositando altresì, lo stesso giorno, l’atto di rinuncia anche innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina nel procedimento disciplinare già in corso);
la mera dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico officioso di protutore in costanza di mandato professionale, senza contestuale assunzione dei due incarichi, non poteva di per sé concretare alcun conflitto di interesse, con conseguente palese infondatezza dell’addebito anche sotto questo profilo.
p. 4.2 Il motivo è per più versi inammissibile.
In primo luogo, con esso il ricorrente vorrebbe ottenere in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione fattuale e probatoria secondo cui l’accettazione dell’incarico di protutore, nell’ambito del procedimento da lui proposto avanti al giudice tutelare, sarebbe stata successiva (dunque non antecedente né simultanea) alla dismissione del mandato difensivo. Sennonché, come anche correttamente ricordato dal Procuratore Generale, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, “con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza” (Cass. SSUU n. 20344/18; così Cass. SSUU n. 24647/16 ed altre). Non vale dunque la sollecitazione del ricorrente ad una diversa lettura del verbale di udienza 9.3.2016 avanti al giudice tutelare del Tribunale di Lecce, posto che la ricostruzione degli eventi risultanti da questo documento è già stata vagliata e motivata) in doppio grado dal giudice del merito disciplinare, con esiti non sindacabili.
In secondo luogo, non deve sfuggire che il giudizio di rilevanza disciplinare del fatto contestato nel secondo capo in addebito è stato dal CNF reso sulla base della considerazione della sostanziale contestualità ed unitarietà operativa nella quale l’avv. N. si propose (prima della dismissione del mandato difensivo di cui alla procura rilasciatagli dall’interdetto) come soggetto disponibile all’incarico di protutore, quindi assumendolo senz’altro nell’immediatezza della rinuncia al mandato stesso. Altrimenti detto, nella concretezza della fattispecie il CNF ha ravvisato la compromissione dei doveri deontologici di imparzialità ed indipendenza proprio nella concatenazione di eventi e nella situazione così come pacificamente rappresentata dal suddetto verbale, anche indipendentemente dal fatto che la nomina a protutore fosse di qualche istante successiva (nell’ambito del procedimento) alla rinuncia alla difesa, tanto interdipendenti erano, ed apparivano all’esterno, le due funzioni.
In terzo luogo, l’inammissibilità della doglianza discende anche dal fatto che neppure la valutazione di effettivo pregiudizio dei doveri deontologici resa dal CNF potrebbe trovare qui revisione, trattandosi di valutazione logicamente e coerentemente discendente da una determinata (e, come detto, a sua volta insindacabile) ricostruzione fattuale. D’altra parte, del tutto ininfluente, oltre che quantomai generica, appare l’affermazione difensiva secondo cui ogni compromissione di questo tipo doveva essere esclusa in radice dal fatto che entrambi gli incarichi (di difensore nel procedimento e di protutore) convergevano nell’apprestare idonea e necessaria tutela all’interdetto. Questa visione sostanzialistica e di estrema semplificazione non può trovare condivisione, non essendo qui in discussione, come ad altro fine già osservato, l’apprestamento dei mezzi di tutela dell’incapace, quanto la conformità dei modi del suo perseguimento al disposto disciplinare.
Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la partecipazione al giudizio di legittimità del solo Procuratore Generale, parte in senso formale.
La pronuncia sul fondo della domanda assorbe l’istanza sospensiva.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso;
visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021