LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19622-2020 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LAN ZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1596/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 10/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
che:
S.M., cittadino del Mali, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Potenza che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese perché ricercato dalla polizia e timoroso di essere ucciso dagli abitanti di un villaggio confinante al suo.
I tre motivi proposti concernenti la protezione umanitaria sono inammissibili, risolvendosi in un tentativo di ottenere una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto svolti dal giudice di merito, il quale ha escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale e di condizioni di insicurezza e violazione dei diritti fondamentali nel suo paese, anche sulla base di fonti informative indicate nel decreto impugnato.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021