Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31599 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29361-2020 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DEBORA PIAZZA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA MILANO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO;

– intimate –

avverso il provvedimento n. 26902/2020 R.G. del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato l’01/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Milano rigettava il ricorso di V.L., cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione in data *****, n. *****, emesso dal Prefetto di Milano per essere entrato illegalmente nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a). Egli aveva dedotto di avere presentato, in data 17 luglio 2020, istanza di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 103, comma 3, lett. a), conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77, preordinata alla regolarizzazione per emersione del rapporto di lavoro.

Il ricorso, con il quale il cittadino straniero deduce la violazione del citato art. 103, e del D.I. 27 maggio 2020, è fondato nei seguenti termini.

Il motivo, rispettando il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 6 c.p.c., indica gli estremi della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 1, cioè dal datore di lavoro per il lavoratore V.L., con la ricevuta e il codice di verifica rilasciati dal Ministero dell’interno, documento depositato nella presente fase (ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

L’affermazione del GdP, secondo cui “non (e’) sufficiente una mera disponibilità di un datore (di lavoro) a regolarizzarlo”, si risolve in una motivazione apparente, avendo il cittadino straniero presentato una istanza al Ministero dell’interno, in relazione al D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 1, sostanzialmente ignorata nel provvedimento impugnato.

Spetta al giudice di rinvio vagliare se a tale istanza possa connettersi l’effetto impeditivo dell’espulsione che la legge riconosce, “nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente art. (103)” (comma 17), alle istanze conformi, in senso oggettivo (v. comma 4) e soggettivo (v. comma 10), alle prescrizioni previste dalla legge.

In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato è cassato con rinvio al GdP, per un nuovo esame e anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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