LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9455-2020 proposto da:
N.I., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO NOVELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto R.G. 1846/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 09/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. N.I., alias N.I., cittadino del Senegal, ricorre con sei motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione, ritenendo l’inattendibilità del racconto reso e l’insussistenza dei presupposti di legge volti a legittimarne l’ingresso alle forme di protezione invocate, avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale aveva disatteso la domanda di riconoscimento dello status di rifugiate, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. Con i proposti motivi il ricorrente, agricoltore nella regione di *****, che ha aveva dichiarato in sede amministrativa di aver abbandonato il proprio paese temendo di aver provocato la morte di un pastore con cui era venuto alla vie di fatto perchè le mucche che questi portava al pascolo mangiavano sempre il suo raccolto, fa valere:
A) con i1 primo ed il secondo motivo: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., vizio di costituzione del giudice in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere le parti precisato le conclusioni davanti ad un got, dovendo all’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa prendere parte il collegio giudicante; 2) violazione e o falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, (istituzione sezioni specializzate), l’unica udienza di trattazione e discussione, quella del 21 novembre 2019, doveva essere tenuta da un giudice facente parte della sezione specializzata.
I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono manifestamente infondati in applicazione dei principi che seguono.
“In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali” (Cass. n. 7878 del 16/04/2020).
In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11, esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (Cass. n. 4887 del 24/02/2020).
La circostanza che sia stato un giudice onorario a tenere l’udienza di comparizione e trattazione e non un giudice della sezione specializzata non tocca pertanto la questione della regolare costituzione ex art. 276 c.p.c., e non viola la competenza.
B) Con il terzo motivo la violazione el o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: le dichiarazioni del richiedente erano state ritenute inattendibili nonostante fossero lineari e genuine ed il dichiarante avesse compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda; il giudice aveva mancato di adempiere all’onere di collaborazione istruttoria nella individuazione del contesto socio-politico del paese di provenienza.
Il motivo è inammissibile perchè non si raccorda nei suoi contenuti, con il paradigma della norma che si assume violata.
La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2(119), ipotesi nella specie neppure dedotte.
In motivazione il tribunale ha escluso la credibilità del racconto muovendo dall’intima incoerenza delle dichiarazioni che vedevano il ricorrente ora sferrare un pugno al pastore ora colpirlo con un coltello, e tanto nel sottolineata necessità di giustificare il richiedente il dedotto timore di averlo ucciso al fine di giustificare l’abbandono del proprio Paese, di aver dapprima dichiarato che il padre arrestato non gli avrebbe riferito alcunchè sulla denuncia avverso di lui proposta per poi dichiarare, successivamente, diversamente, il tutto per una motivazione che resta ferma nella sua valenza fattuale e che non si presta a censura di insussistenza anche per perplessità dei suoi contenuti.
In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicchè qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 11/08/2020; Cass. n. 16925 del 27/06/2018).
C) Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), (protezione sussidiaria).
Il motivo è manifestamente infondato.
L’inattendibilità del racconto esclude la configurabilità delle ipotesi integrative della dedotta protezione sussidiaria sub art. 14 lett. b) cit. (Cass. n. 10286 del 29/05/2020; Cass. n. 18648 del 08/09/2020), nel resto proponendo il motivo una inammissibile contrapposizione nell’apprezzamento delle fonti sconfinante nel merito (così per il richiamo al report, allegato al ricorso, di Amnesty International 2017-2018 sulle condizioni delle carceri in Senegal).
D) Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (criteri applicabili all’esame delle domande). Il motivo e assorbito da quanto rilevato sub C) e, per la protezione umanitaria, rispetto al cui scrutinio si denuncia una insufficinte valutazione delle condizioni del Paese di origine in tema di grave carenza dei diritti umani, è manifestamente infondato in ragione della evidenza che la mancanza di attendibilità di racconto circa la dedotta situazione di pericolo individualizzato nella terra di rimpatrio esclude la configurabilità di situazioni di vulnerabilità personale integrative del presupposto della misura (Cass. 24/ 04/2019 n. 11261.
E) con il sesto motivo si fa valere violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 986 del 1998, art. 5, comma 6, (protezione umanitaria). Il tribunale di Ancona non aveva tenuto conto del percorso di integrazione in Italia del richiedente protezione.
Il motivo e manifestamente infondato in ragione di quanto sopra indicato su inattendibilità del racconto e sul suo rilievo in materia di protezioni umanitaria e, ancora, sul principio sull’onere di allegazione.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongono di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far designare che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritto umani al di sotto del nucleo inclinabile, costituito dallo statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020). In siffatto quadro non formato in punto di sussistenza delle dedotte situazioni di vulnerabilità del richiedente, ogni giudizio sul grado di integrazione (Cass. SU n. 29460 del 2019) resta nel suo rilievo assorbito.
5. Il ricorso va nel suo complesso dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata nella tardività ed irritualità della sua costituzione intervenuta ai dichiarati tini di una eventuale discussione orale ex art. 370 c.p.c..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello uve dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021