LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21024-2020 proposto da:
1- EDIL MAR M.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA RITA PISTOLA;
– ricorrente –
contro
R.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO BRUNI;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 551/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTI CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, confermi il Tribunale di Nocera Inferiore competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.
RITENUTO
che:
1. – La società Edil Mar ha venduto a R.M.G. un immobile all’interno di un complesso immobiliare, che la stessa Edil Mar ha realizzato in proprio. Nel contratto era previsto l’obbligo dell’acquirente di corrispondere una somma annua per i servizi comuni gestiti dal costruttore alienante.
La R. non ha versato le somme cui si era obbligata, e la Edil Mar ha notificato decreto ingiuntivo, nell’opporsi al quale l’acquirente ha eccepito il difetto di competenza territoriale in favore del foro del consumatore.
2. – Il Tribunale di Castrovillari, che doveva decidere l’opposizione, ha accolto in via preliminare questa eccezione ed ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore.
3. – Ricorre la Edil Mar con regolamento di competenza basato su due motivi. Si è costituita la R. chiedendone il rigetto. Il PG ha chiesto il rigetto a sua volta.
CONSIDERATO
4. – Il primo motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 38 c.p.c., e sostiene che è stata accolta una eccezione di incompetenza irritualmente formulata, in quanto la parte che l’ha proposta non ha indicato i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello del consumatore.
Il motivo è infondato.
Trattandosi di foro inderogabile non ha alcuna utilità l’indicazione di possibili fori alternativi da escludere.
La ricorrente cita una decisione di questa Corte che assume in realtà il contrario di quanto si pretende in ricorso, poiché impone l’indicazione di fori alternativi, non già a chi afferma quello del consumatore, bensì a chi lo nega: costui avendo l’onere, venuto meno il foro inderogabile del consumatore, di indicare allora quali siano quelli concorrenti ed alternati a quello (Cass. n. 32731/2019).
5. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1341 e 1469 c.c., nonché dell’art. 38 del codice del consumo.
La tesi della ricorrente è che il foro del consumatore non si applica se non a quei contratti che presentano clausole vessatorie, e quando ovviamente si controverta della loro applicazione: invece, nel caso presente, alcuna clausola vessatoria può essere rivenuta tra le pattuizioni delle parti.
Il motivo è infondato.
L’applicazione del foro del consumatore non dipende dalla natura delle clausole, o meglio, dalla circostanza che ve ne siano di vessatorie, o meno, ma dipende dalla natura della parte contraente: se quest’ultima agisce quale consumatore è garantito dal foro di sua prossimità, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga clausole di natura vessatoria.
Nella fattispecie, la EDIL Mar, quale soggetto che non solo ha realizzato ma altresì gestisce i servizi all’interno del complesso immobiliare, agisce da professionista, essendo quell’attività propria della società.
6. – Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando una illegittima regolamentazione delle spese.
Il motivo è però inammissibile in quanto privo di argomenti, salva la circostanza di mera contestazione della regola di soccombenza.
Al di là di ciò è tuttavia un motivo infondato, in quanto le spese sono state regolate, per l’appunto, conformemente alla soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro del consumatore. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 Euro, oltre 200,00 di spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021
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