Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31608 del 04/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12940-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Forlì, al Via G.

Matteotti n. 115, presso lo studio dell’Avvocato Rosaria Tassinari, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. cronol. 3135/2019 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del giorno 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 13 luglio 2017, il Tribunale di Bologna confermò il provvedimento reiettivo delle istanze di protezione internazionale e cd. umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale nei confronti di C.A., cittadino della Sierra Leone, ed il gravame proposto da quest’ultimo contro tale decisione è stato respinto dalla corte di appello della medesima città, con sentenza del 4 novembre 2019, n. 3135, la quale: i) ha ritenuto inattendibile il suo racconto, così negandogli lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b); ii) ha escluso che nel Paese (Sierra Leone) di provenienza del richiedente protezione, fosse riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generakzata in situa ioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); iii) ha giudicato insussistenti i presupposti per la concessione dii un permesso di soggiorno per motivi umanitari, specificando, peraltro che la Sierra Leone non era indicato tra i Paesi nuovamente colpiti da epidemia di Ebola.

2. Contro la descritta sentenza C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello di Bologna non avrebbe applicato il principio dell’onere della prova attenuato, né avrebbe valutato la credibilità del richiedente asilo alla luce dei parametri previsti da tali norme.

1.1. Una siffatta doglianza è inammissibile 1.2. Invero, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass. n. 1802 del 2021, in motivazione; Cass. n. 15794 del 2019): questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (cfr. Cass. n. 1802 del 2021, in motivazione; Cass. n. Cass. 20580 del 2019). La norma in parola obbliga, in particolare, il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 1802 del 2021, in motivazione; Cass. n. 21142 del 2019).

1.3. La corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era caratterizzato da genericità, lacunosità e carenza di elementi individualizzanti (cfr. amplius, pag. 4 della sentenza impugnata).

1.3.1. Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve, invece, escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito. Censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma ed inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 1802 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3340 del 2019).

1.3.2. Va aggiunto, infine, che la motivazione della corte distrettuale circa l’inattendibilità del racconto dell’odierno ricorrente soddisfa pienamente il minimum costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la corte distrettuale non avrebbe verificato la sussistenza di una minaccia grave alla vita del migrante derivante dalla situazione di violenza indiscriminata esistente nel Paese di origine, né avrebbe minimamente analizzato la situazione sociopolitica ivi esistente.

2.1. La corrispondente doglianza è infondata, atteso che – ferme le considerazioni più sopra riportate, in ordine all’inammissibilità delle censure riferite alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente – la corte territoriale, richiamando COI del 2018 (dunque sufficientemente aggiornate in relazione alla data di deliberazione in Camera di Consiglio – 9.8.2019 – della decisione oggi impugnata), ha opinato che il Paese (Sierra Leone) da cui proviene il ricorrente non presenta situazioni astrattamente idonee a legittimare il riconoscimento del pericolo di un danno grave nei suoi confronti nell’ipotesi di rientro ivi, dovendosi, in parte qua, intendere, per il resto, richiamate per relationem le fonti internazionali utilizzate dal giudice di prime cure (cfr. Cass. n. 2466 del 2021; Cass. n. 18227 del 2019; Cass. nn. 17839 e 17842 del 2019). Deve considerarsi, peraltro, che: i) il ricorrente nemmeno ha allegato dove nei motivi di gravame avesse già censurato un eventuale profilo di inattendibilità delle fonti di informazione consultate dai giudici del merito, ovvero la loro mancata allegazione, al fine delle valutazioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), così rendendo la doglianza generica e non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (cfr. Cass. n. 22769 del 2020. In senso sostanzialmente analogo, si vedano anche le già menzionate Cass. n. 18227 del 2019; Cass. nn. 17839 e 17842 del 2019); ii) a nulla rilevano le fonti oggi segnalate dal ricorrente, nemmeno essendo dato sapere se precedentemente sottoposte all’attenzione della corte distrettuale (cfr. Cass. n. 29056 del 2019), del cui apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie non è dato dubitare.

3. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto la corte d’appello non avrebbe esaminato il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, omettendo di verifica se la prospettazione di un quadro generale di violenza diffusa e generalizzata fosse quanto meno idonea ad integrare una situazione di vulnerabilità. La corte distrettuale, inoltre, non avrebbe valorizzato adeguatamente l’inserimento socio-lavorativo del migrante, in un’ottica comparativa con la situazione di privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani che si sarebbe determinata in caso di rimpatrio.

3.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento, perché inammissibilmente tesa a sollecitare, sul punto, una diversa valutazione fattuale rispetto a quella operata dalla corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di situazione di vulnerabilità del ricorrente. La stessa, peraltro, manca della necessaria allegazione sia della specifica vulnerabilità personale sia delle condizioni di vita nel Paese di origine da valutare comparativamente al livello di integrazione raggiunto in Italia. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte richiede, infatti, il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (cfr. Cass. n. 23778/2019; Cass. n. 1040/2020; Cass. n. 24026 del 2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza del richiedente – poiché si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, bensì quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti (cfr. Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 9304 del 2019) – né considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 630 del 2020; Cass. n. 24026 del 2020).

4. L’odierno ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, mentre occorre, dare atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472