Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31616 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7266-2021 proposto da:

FALLIMENTO ***** S.r.l. in persona del curatore domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Giannotta come da procura allegata al controricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., INPS, INAIL;

– intimati –

avverso l’ordinanza cron. 24321/2020 depositata il 03/11/2020, della CORTE DI CASSAZIONE, Sezione prima civile;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

– Rilevato che il Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore, fa richiesta per la correzione dell’errore materiale avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti del predetto fallimento, condannava la ricorrente Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento nonostante la curatela fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

– Rilevato che il giudice delegato del Tribunale di Catania, Sezione fallimentare, con decreto in atti in data 3 luglio 2015, ha attestato l’incapienza della procedura con conseguente ammissione del fallimento al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla del testo unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144);

– Ritenuta l’emendabilità del provvedimento di questa Corte con la procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., non ostando all’ammissibilità della richiesta, l’evidenza che essa è stata proposta dalla parte vincitrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e tanto per il principio per il quale “la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c., anche d’ufficio” (Cass. n. 15817 del 12/06/2019);

– Considerato che nulla deve statuirsi sulle spese del presente procedimento nel rilievo, pacifico nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (ex multis: Cass. n. 21213 del 17/09/2013).

PQM

in accoglimento del ricorso, dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n. 24321 del 2020 di Corte di cassazione Sezione prima civile, nei seguenti termini:

– là dove è scritto in parte motiva a p. 11 “in favore del Fallimento controricorrente” debba invece leggersi “in favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, poiché il Fallimento con provvedimento del 3 luglio 2015 è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato” nonché nella parte dispositiva a p. 12 là dove è scritto “in favore del Fallimento controricorrente”, con le parole “in favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133”.

Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originale della ordinanza.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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