LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29730/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
***** S.R.L. (già S.P.A.), ora fallita, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Cimmino, con domicilio eletto in Roma Corso Trieste n. 95;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4855/29/2015 depositata il 21 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 4855/29/15 depositata in data 21 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 11999/10/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Istituto di Vigilanza “***** S.p.a.”, ora S.r.l., avverso un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2010 per non essere stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale nel caso di specie.
2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Il contribuente ha depositato controricorso, che illustra con memoria rendendo noto il fallimento della società.
CONSIDERATO
che:
3. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni, sollevate in controricorso, di inammissibilità per difetto di autosufficienza e di sinteticità (c.d. confezione a “sandwich”) in quanto l’Agenzia ha correttamente trascritto la parte rilevante degli atti del processo ai fini della esposizione delle proprie doglianze, e le ha adeguatamente attagliate alle forme del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata. Va poi scrutinata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi in relazione al decisum, in quanto l’unica ratio decidendi espressa dalla CTR con riferimento alla lesione del contraddittorio endoprocedimentale, è censurata con riferimenti precisi alla decisione d’appello nel primo motivo di ricorso per cassazione, di violazione della disciplina della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
4. Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2 e 7, per aver la CTR ritenuto la sussistenza di un generale obbligo di instaurazione del preventivo contraddittorio con la contribuente, anche nel caso di accertamento a tavolino.
5. La censura è fondata, nei termini che seguono. Va ribadito che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.” (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n. 18184).
6. E’ inoltre manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità prospettata in via subordinata come pure la richiesta di disapplicazione delle disposizioni di diritto interno e di pregiudiziale comunitaria sollevate in controricorso, questioni espressamente esaminate e dismesse dalle Sezioni unite della Corte in quanto “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.” (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 – 01; conforme, ad es. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019, Rv. 655048 – 01).
7. Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad accesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente documentali, ossia sulla base delle dichiarazioni e della documentazione già in possesso dell’Amministrazione, integrata con quella consegnata in Ufficio dalla contribuente a seguito di ricezione di questionario (controlli c.d. a tavolino). Pertanto, lo Statuto, art. 12, comma 7, non trova applicazione alla fattispecie e ciò rende la statuizione della CTR sulle II.DD. che afferma la lesione del contraddittorio ex art. 12 cit., in contrasto con la giurisprudenza della Corte.
Parallelamente, anche quanto alla ripresa IVA, non essendo stato fatto alcun riferimento in motivazione a specifiche ragioni d’urgenza, né operata la c.d. prova di resistenza prevista dalle Sezioni Unite sopra richiamate, la statuizione della del giudice d’appello è eccentrica rispetto ai principi di diritto sopra richiamati, nella parte in cui afferma l’automatica illegittimità dell’avviso di accertamento per lesione del contraddittorio.
8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo relativi ai limiti del diritto al contraddittorio e all’omessa individuazione del dies a qua dei termine dilatorio come pure all’apparenza della motivazione, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e delle questioni dichiarate assorbite, oltre che per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021