LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6723/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
VENEFIR S.R.L., già VENEFIR S.N.C. DI P.B. & C., in persona del legale rappresentante p.t., P.B., rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Mancini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 22;
– controricorrenti –
nonché
A.S.I.M. (alias A.S.);
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 1572/26/2014 depositata il 13 ottobre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva accolto accolto l’appello proposto dalla società Venefir S.n.c. di P.B. & C. (oggi S.r.l.) e dai soci P.B. e A.S.I.M. (alias A.S.) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 127/13/2013 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento IVA 2006.
2. In particolare, le riprese traevano origine dal controllo in relazione alla costituzione del plafond IVA nell’anno oggetto di ripresa ed utilizzato nell’anno successivo, con atto impositivo adottato dopo operazioni di verifica presso la sede legale della società e comunicazione di processo verbale di constatazione di omesso versamento IVA e infedele presentazione della dichiarazione per quadro VC erroneamente compilato. Il giudice d’appello annullava integralmente l’atto impugnato ritenendo che l’accesso e il pvc, cui l’atto impositivo in motivazione faceva riferimento, non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti della società, con assorbimento delle questioni di merito.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui resistono la società e P.B. con controricorso che illustrano con memoria; A.S.I.M. (alias A.S.) non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4. Preliminarmente dev’essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso articolata dai controricorrenti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., per omessa indicazione o produzione degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si fonda oltre che omessa riproduzione dei punti della sentenza censurati, che secondo i contribuenti sono stati richiamati approssimativamente e in modo fuorviante. L’eccezione non può trovare ingresso, alla luce della dettagliata esposizione, contenuta nelle prime sei pagine del ricorso, del fatto e dei principali snodi processuali, inclusa la citazione testuale, a pag. 6, della statuizione della CTR oggetto di censura.
5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, da parte della CTR nella parte in cui ha erroneamente statuito che l’avviso di accertamento impugnato sarebbe privo di motivazione in quanto farebbe riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato a conoscenza della società e dei suoi soci perché il p.v.c. non sarebbe stato consegnato o notificato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto da questi delegato, bensì dal dipendente rag. N.A., tenutario delle scritture contabili, al di fuori della sede sociale.
6. In via preliminare, il Collegio dà atto del fatto che i contribuenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e in particolare del primo motivo ex art. 360-bis c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe deciso in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., eccezione destituita di fondamento dal momento che il motivo va accolto alla luce dell’analisi della giurisprudenza di legittimità.
Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, nel testo vigente alla data di comunicazione del p.v.c. recita: “Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.”. Questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14707 del 2018) ha già interpretato il disposto del citato decreto, art. 52, nel senso che i verbalizzanti ben possono anche effettuare l’accesso non presso la sede del contribuente, ma presso l’ufficio del professionista incaricato di tenere le scritture contabili.
7. Infatti, non solo il menzionato decreto, art. 52, comma 1, non richiede particolari formalità per l’esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili, ma il medesimo art., comma 10, pure sanziona (richiamando il comma 5) con la inutilizzabilità in favore del contribuente, anche in sede contenziosa, la mancata esibizione dell’attestazione del detentore delle scritture e l’opposizione all’accesso o il rifiuto di esibizione di esse da parte di quest’ultimo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 2014). Pertanto, la ratio legis è chiaramente nel senso di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente depositario senza particolari formalità, in quanto questi è un mandatario del contribuente, e pone a carico del contribuente un onere di collaborare con l’Ente verificatore in quest’ultima ipotesi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 702 del 2019).
8. A maggior ragione, quando, come nel caso di specie, l’accesso è avvenuto presso i locali aziendali, ben può l’Agenzia utilmente comunicare il processo verbale di constatazione al tenutario delle scritture contabili, e farlo anche al di fuori della sede della contribuente, senza che nella successiva fase processuale debba essere dall’Agenzia dimostrata in capo al ricevente la qualità di legale rappresentante o di persona espressamente delegata dal legale rappresentante a tal fine, in quanto egli per fatto stesso di essere incaricato tenutario delle scritture è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con i verbalizzanti.
Dev’essere così formulato il seguente principio di diritto: “In tema di accesso nei locali aziendali ai fini I.V.A., la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore.”.
9. Orbene, la statuizione della CTR contenuta alle pagg. 3 e 4 della sentenza secondo la quale “gli accessi e i conseguenti pvc (rectius, al singolare, ndr) non sono avvenuti secondo le modalità espressamente previste dal succitato art. 52, e conseguentemente l’avviso impugnato appare privo di motivazione facendo riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato alla conoscenza della società e dei suoi soci” non è conforme al principio di diritto che precede e, per l’effetto, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo articolato in via subordinata sulle medesime circostanze oggetto della prima censura, la sentenza impugnata dev’essere cassata e rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021