Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31623 del 04/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24790-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato RENATA SULLI, rappresentato e difeso dall’avvocato OLGA PORTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1452/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1452/2015 depositata l’11.3.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate accertava che la “Società di fatto T.L. e T.G., P.D., G.V. e P.L.” avesse commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della “Transilvania Phone srl” con sede legale in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest’ultima – società interposta – e recuperava in capo alla prima l’Iva sulle operazioni commerciali poste in essere attraverso la società estero vestita.

– In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l’Ufficio accertava nei confronti di T.G. le maggiori imposte derivanti dalla sua qualità di socio della menzionata società di fatto.

– Avverso l’atto impositivo proponeva ricorso il T., deducendo la sua estraneità ai fatti e sostenendo il mancato assolvimento dell’onere probatorio posto in capo all’Ufficio.

– Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che – gravata di appello da parte del contribuente, il quale ribadiva le censure già dedotte in primo grado-era riformata dalla CTR.

– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso al quale resiste con controricorso il contribuente.

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “Nullità della sentenza per carenza di motivazione. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Premesso che la controversia ha per oggetto atto impositivo concernente reddito tassabile ai fini Irpef, Irap ed Iva a carico dei soci di società di fatto, tra i quali l’odierna parte intimata, osserva il collegio – in via preliminare – che una siffatta controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261 del 2018; Cass. n. 24025 del 2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566 del 2018).

– Atteso che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, sul ricorso deve pronunciarsi il collegio rilevando che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472