LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9514/2015 R.G. proposto da:
B.U., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. GIANPAOLO BUONO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. TIZIANA PANE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. ROBERTO DIDDORO in Roma, Via Premuda, 1/A;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8411/32/2014, depositata il 3 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
Il contribuente B.U. ha impugnato una iscrizione di ipoteca, fondata sull’emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo, parte dovute per tributi del periodo di imposta 2006, parte per contributi previdenziali e parte per sanzioni amministrative. Il contribuente ha dedotto la nullità della notificazione della cartella, in quanto atto notificato presso un indirizzo diverso da quello della propria residenza e privo di collegamento con il contribuente, nonché la decadenza dal potere di riscossione. Il contribuente ha, inoltre, dedotto la nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, nonché la carenza di presupposti per l’iscrizione ipotecaria. Il contribuente ha, poi, allegato che il giudice ordinario aveva già accolto l’eccezione preliminare di nullità della notificazione.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 3 ottobre 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Il giudice di appello ha rigettato, in primo luogo, l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla questione della nullità della notificazione come accertato dal giudice ordinario, osservando la diversità della pretesa tributaria rispetto a quella esaminata in sede ordinaria, nonché la diversità delle argomentazioni giuridiche. Ha, poi, accertato il giudice di appello che la cartella è stata notificata presso l’indirizzo del contribuente (*****), ritenendo così tardivo il ricorso proposto avverso la cartella. Ha, inoltre, rilevato la CTR che la cartella, notificata in data 2 maggio 2009, è stata tempestivamente notificata in relazione ai tributi del periodo di imposta 2005 e ha ritenuto, infine, che l’iscrizione delle somme dovute in base alla dichiarazione non ha determinato nullità a termini della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, stante l’assenza di incertezze sull’entità dell’obbligazione tributaria.
Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi; resistono con controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossione.
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1768/2011 del 24 gennaio 2011 del Tribunale di Napoli. Evidenzia il ricorrente di avere dedotto sin dal primo grado di giudizio e di avere riproposto in appello la questione che sarebbe stata accertata con efficacia di giudicato dal giudice ordinario (giudice del lavoro) la circostanza che la notificazione della cartella che regge l’atto impugnato sarebbe nulla. Evidenzia il ricorrente come sarebbe erroneo l’argomento sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbero diverse le pretese azionate nei due giudizi, posto che la questione devoluta ad entrambi i giudici (ordinario e tributario) concerneva un aspetto esterno al rapporto tributario, attinente alla corretta notificazione dell’unica cartella, avente ad oggetto sia pretese tributarie, sia pretese estranee alla cognizione del giudice tributario. Invoca, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte relativa alla rilevabilità di ufficio del giudicato, avuto riguardo all’accertamento compiuto dalla menzionata sentenza, allegata al ricorso sub doc. H).
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di decadenza dal potere di riscossione. Evidenzia il ricorrente come l’accoglimento del primo motivo di ricorso condurrebbe anche all’annullamento dell’accertamento del rigetto dell’eccezione di decadenza, non risultando la cartella notificata entro il 31 dicembre 2009.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 50 e 77, nonché – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a termini dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sull’omesso invio della comunicazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.
2. Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del primo motivo di ricorso proposte dal controricorrente concessionario per la riscossione, posto che il ricorrente individua le parti della sentenza oggetto di impugnazione e censura esattamente la ratio decidendi incentrata sul rigetto dell’eccezione di giudicato esterno.
3. Si rileva preliminarmente che la copia della sentenza del Tribunale di Napoli di cui si invoca il giudicato esterno – prodotta sub doc. H), pronunciata all’udienza del 24 gennaio 2011 nel procedimento tra l’odierno ricorrente, Equitalia Polis SPA e INPS con n. 1768/2011 – non è munita dell’attestazione di cancelleria di passaggio in giudicato. La copia depositata è corredata unicamente della distinta dell’UNEP – Napoli redatta ai fini della notificazione, nonché dell’attestazione di conformità del cancelliere (“il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all’udienza del 24 gen. 2011”). L’eccezione di giudicato esterno e’, pertanto, infondata, non risultando che la sentenza di cui si invoca il giudicato nel caso di specie sia stata munita dell’attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato, unico elemento idoneo a ritenere sussistente il giudicato formale (Cass., Sez. III, 23 agosto 2019, n. 20974; Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6024; Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623).
Conseguentemente, vanno rigettati i primi due motivi del ricorso, non essendovi prova di un giudicato formatosi in altro giudizio.
5. Il terzo motivo è inammissibile. Pur avendo dato atto la sentenza impugnata della proposizione della questione indicata dal ricorrente in primo grado, il ricorrente non ha dato contezza – come correttamente osserva il controricorrente Equitalia Sud – di avere riproposto la questione in appello, non avendone fornito indicazione, né trascrizione, nella parte narrativa come anche nell’ambito del motivo di ricorso. Parimenti, risulta dall’esame dell’atto di appello allegato al ricorso sub doc. K), che il ricorrente non ha formulato uno specifico motivo di appello alla sentenza di primo grado sotto il profilo censurato in questa sede, né ha proposto la suddetta questione nell’ambito delle censure cumulativamente indicate at punto 3.3 dell’atto di appello. Va, pertanto, ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2151). Ne’ l’onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ancorché in caso di error in iudicando, può ritenersi assolto per relationem attraverso il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, posto che il ricorso deve contenere, di per sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. V, Sez. 5, 31 maggio 2011, n. 11984).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 4.100,00 per ciascun controricorrente, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate, nonché oltre 15h rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge per Equitalia Sud SPA; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021