Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31634 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27072-2019 proposto da:

K.F., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato e difeso dall’avv.ta Carmela Grillo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 394/2019 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– K.F., cittadino del *****, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha respinto il ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

– a sostegno delle domande egli ha dichiarato di essere fuggito per paura di ritorsioni dopo essersi rifiutato di arruolarsi nelle file dei talebani quale autista;

– la corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente e sulla scorta di ciò ha escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione sussidiaria, mentre ha negato la protezione umanitaria in difetto di allegazione di fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda di protezione sussidiaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato a cinque motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g) e h) EG e H e art. 14;

– con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisive in relazione alla protezione sussidiaria;

– con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

– con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla situazione di vulnerabilità del richiedente;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, comma 3 per avere la corte territoriale disatteso le norme che regolano il regime dell’onere probatorio come delineato nella citata disposizione;

– il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e sono fondati;

– il ricorrente denuncia, infatti, l’erronea statuizione di diniego della protezione sussidiaria fondata sul presupposto, implicito, che la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione in esame, e cioè la sussistenza di una condizione di violenza indiscriminata incomba esclusivamente sul ricorrente, prescindendo totalmente dall’attivazione dei poteri ufficiosi in capo al giudice;

– si tratta di una ratio decidendi in contrasto con i principi interpretativi consolidati in materia e secondo i quali lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento (cfr. Cass. 13940/2020; id. 19224/2020; 2387/2021);

– l’accoglimento del primo e secondo motivo assorbe l’esame degli altri tre motivi di ricorso;

– conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda del richiedente protezione alla luce dei principi sopra richiamati e provveda, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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