Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31651 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15451-2020 proposto da:

MEDITERRANEA SNC DI R.A. & C elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE TROIANI, 27, presso lo studio dell’avvocato MARTA MARI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO CADEDDU, GIANFRANCO CADEDDU;

– ricorrenti –

contro

ICI IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 85, presso lo studio dell’avvocato TAMMARO CHIACCHIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5774/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA;

udito l’Avvocato.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Mediterranea S.n.c. di R.A. & C. chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungersi alla I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.A. il pagamento della complessiva somma di Euro 43.727,43, di cui Euro 18.408,00 quale saldo per lavori presso il cantiere sito in *****, di cui al contratto di appalto del 03.11.2015 ed Euro 25.319,43, quale saldo per lavori presso altro cantiere sito in *****, le cui condizioni economiche e contrattuali erano state stabilite nelle offerte dell’01.07.2016, del 25.07.2016 e del 23.02.2017.

1.2. Avverso il decreto ingiuntivo emesso, proponeva opposizione la I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.A., eccependo l’inammissibilità/improcedibilità della domanda monitoria per un asserito difetto di giurisdizione in virtù di clausola compromissoria pattuita all’art. 5 del contratto di appalto sottoscritto in data 03.11.2015.

1.3. Con sentenza n. 5774/2020, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava nullo e revocava il decreto ingiuntivo emesso, per incompetenza del giudice ordinario attesa la previsione di una clausola compromissoria per arbitri rituali, che testualmente recitava “qualunque controversia dovesse insorgere nell’interpretazione ed esecuzione della presente scrittura privata sarà preliminarmente tentata una composizione bonaria ed in caso sarà devoluta la decisione di un Collegio Arbitrale (…)”.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, Mediterranea S.n.c. di R.A. & C. proponeva ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Pepe Alessandro, concludeva per l’accoglimento del presente regolamento di competenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è basato su un motivo con il quale parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – degli artt. 819 ter e 112 c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., per avere il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto la competenza del collegio arbitrale in relazione alla domanda di pagamento della somma di Euro 25.319,43 relativa alle prestazioni non previste dal contratto di appalto del 03.11.2015; esse riguarderebbero un diverso contratto di appalto, le cui condizioni economiche e contrattuali erano state stabilite nelle offerte del 01.07.2016, 25.07.2016 e 23.02.2017, in relazione alle quali non troverebbe quindi applicazione la clausola compromissoria, in quanto afferente esclusivamente all’appalto del 03.11.2015.

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2.1. Dall’esame della documentazione in atti, risulta che l’obbligazione di pagamento della somma di Euro 18.408,00, quale saldo per lavori presso il cantiere sito in *****, trovava la proprio fonte nel contratto di appalto del 03.11.2015; diversamente l’obbligazione di pagamento di Euro 25.319,43, quale saldo per lavori presso altro cantiere sito in *****, era estranea al contenuto dell’accordo del 3.11.2015, essendo stata prevista nelle offerte dell’01.07.2016, del 25.07.2016 e del 23.02.2017.

2.2. Ne’, dalla documentazione versata in atti, può ritenersi che i due negozi contrattuali oggetto del presente giudizio siano tra loro collegati stante l’assenza di un collegamento funzionale; il secondo negozio del 01.07.2016 ha tutti i requisiti di un contratto autonomo, come dimostrato dalla diversità dell’oggetto, dal fatto che non vi è alcun richiamo al contratto d’appalto del 03.11.2015 e dalla definizione di un prezzo autonomo con specifica indicazione delle modalità di pagamento richieste.

2.3. Può quindi ritenersi che vi sia una radicale diversità dei programmi ivi contemplati, che non consentono di estendere l’applicabilità della clausola compromissoria al contratto dell’1.7.2016.

2.4.Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso l’applicazione della clausola compromissoria anche alle ipotesi di collegamento funzionale tra contratti. E’ stato più volte affermato che “la deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 29332 del 22/12/2020).

2.5. Alla luce di quanto sopra osservato, il regolamento di competenza va accolto limitatamente alle pretese creditorie fondate sul contratto dell’1.7.2016, in relazione al quale va affermata la competenza del giudice ordinario; va, invece, confermata la sentenza impugnata in relazione alle pretese creditorie fondate sul contratto del 3.11.2015.

2.6. Il giudice del rinvio provvederà alle spese del giudizio di regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pretese creditorie fondate sul contratto dell’01.07.20161 essendo competente il giudice ordinario dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nei termini di legge; conferma per il resto l’impugnata sentenza.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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