Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31656 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35241-2019 proposto da:

***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2220/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

la ***** s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Catania che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale di Siracusa su richiesta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

l’avvocatura dello Stato ha replicato con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12,24,31,40,46 e 87, perché l’istanza di fallimento sarebbe stata presenta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al di fuori della propria competenza territoriale rispetto al domicilio fiscale della società;

il motivo è manifestamente infondato, poiché muove dall’errato presupposto che l’attività risolta nell’istanza di fallimento rientri nell’alveo della potestà di riscossione coattiva del credito erariale, alla quale unicamente si riferisce, invece, la questione della competenza territoriale (amministrativa) dell’agenzia fiscale;

così non e’, visto che ai fini della dichiarazione di fallimento l’iniziativa dell’agenzia fiscale è presa in considerazione in rapporto alla competenza (giurisdizionale) del tribunale fallimentare, esattamente come accade per qualunque altro creditore;

II. – col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1 e del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, poiché l’istanza di fallimento avrebbe dovuto esser giudicata inammissibile per nullità della procura, essendo stata questa conferita a un avvocato del libero foro;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

questa Corte ha chiarito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, può avvalersi pure di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità e neppure della delibera prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016;

ciò essa può fare in tutti gli altri casi e in quelli, pure riservati convenzionalmente all’avvocatura erariale (in base alla apposita Convenzione con essa intervenuta), in cui questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; cosicché quando la scelta tra il patrocinio dell’avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U n. 30008-19);

in tal modo ogni possibile questione al riguardo è stata definita praticamente legittimando le iniziative processuali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’uno o nell’altro senso;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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