Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31657 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25356-2019 proposto da:

SOCIETA’ ***** SRL, G.V., che interviene in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMITERNO 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CENTO, rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO RIPEPI, SAVERIO GARIPOLI;

– ricorrenti –

contro

GEOX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO MOROSINI, 12, presso lo studio dell’avvocato IVAN CARPIGO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA LUISA CAIMMI;

– controricorrente –

contro

B.M., quale curatore del FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3258/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 22 luglio 2019, la Corte di appello di Milano rigettava il reclamo proposto da ***** s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato il suo fallimento.

Il giudice distrettuale respingeva l’eccezione di incompetenza per territorio L. fall. ex art. 9, sollevata dalla reclamante, contumace in primo grado, osservando come la stessa fosse decaduta dal potere di proporre il detto mezzo di difesa. Nel merito, reputava infondate le censure fatte valere dalla stessa *****, e vertenti sull’insolvenza di quest’ultima.

2. – Ricorre per cassazione avverso detta sentenza, con tre motivi, *****. Resiste con controricorso la creditrice istante Geox s.p.a., convenuta nel giudizio di reclamo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. fall., art. 9. Osserva che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno: il che renderebbe inapplicabili le previsioni degli artt. 342 e 345 c.p.c.. La ricorrente rileva, quindi, che col detto mezzo di impugnazione le parti sarebbero abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio trattato avanti al Tribunale.

Il secondo mezzo oppone l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La società che impugna lamenta che il giudice distrettuale si sia limitato “a richiamare una sentenza della Corte di cassazione, peraltro in maniera non conducente rispetto alle finalità motivazionali, senza alcuna ulteriore motivazione aggiuntiva”.

Col terzo motivo la pronuncia impugnata è denunciata per la violazione o falsa applicazione della L. fall., art. 9. Il mezzo di censura è svolto spiegando le ragioni per le quali l’eccezione di incompetenza territoriale risulterebbe essere fondata.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di dichiarazione di fallimento, l’incompetenza per territorio L. fall. ex art. 9, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione delle parti, sicché l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado (Cass. 7 novembre 2019, n. 28711; Cass. 31 luglio 2019, n. 20661). Non coglie dunque nel segno quanto dedotto dalla ricorrente con riguardo all’effetto devolutivo pieno del reclamo: effetto devolutivo che secondo la giurisprudenza di legittimità non può estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata la decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771; Cass. 16 novembre 2016, n. 23393).

A fronte della correttezza, in diritto, della soluzione data dalla Corte di appello alla questione sull’ammissibilità dell’eccezione di incompetenza, gli ulteriori temi, posti dal secondo e dal terzo motivo di ricorso, risultano inammissibili: per un verso, infatti, una ipotetica mancanza di motivazione su questione di diritto dovrebbe ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto – come è accaduto nella specie – ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. Sez. U. 2 febbraio 2017, n. 2731); per altro verso, le ragioni di ipotetica fondatezza dell’eccezione di incompetenza sono palesemente prive di decisività, in quanto attengono a un profilo che, nella pronuncia impugnata, è restato assorbito.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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