Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31659 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13040-2020 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO DI VILIO, GIULIO ANGELONI;

– ricorrente –

contro

CENTRO CALCOLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO SAVERIO BELVISO, CATERINA LUISA APPIO, VITO FRANCESCO MANCINI;

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e difeso da sé medesimo;

BIT INFORMATICA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati CATERINA LUISA APPIO, FRANCESCO SAVERIO BELVISO, VITO FRANCESCO MANCINI;

FILBEN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato ENZO AUGUSTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CORNARO;

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE, rappresentata e difesa da sé stessa e dall’avvocato GIULIANO FINA;

CAMERA INTERNAZIONALE ARBITRATO DELLA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARTOLINI 44, presso lo studio dell’avvocato GUIDO TORELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

GREEN FIELD SYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE, SINTASS SRL, VI.PR.

ENGINEERING SRL, P.V.A., L.P., IGI, HMC SRL, B.S., G.D., D.M.P., BR.IT., DA.MA., MA.EU., F.R., SVICAT SRL IN LIQUIDAZIONE, ATENA SRL, LO.VI., PO.GI.;

– intimati –

contro

ELTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati CATERINA LUISA APPIO, FRANCESCO VITO MANCINI, FRANCESCO SAVERIO BELVISO;

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO 18, presso lo studio dell’avvocato FELICE ANCORA, rappresentato e difeso da sé medesimo;

HIGH MANAGEMENT CONSULTING SRL – H.M.C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA TUCCI;

FV & C. DI AM.VI. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE BIA;

GI.RI., C.G., domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA IMBRIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato AUGUSTO L. MIGLIETTA;

ma.do., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO GOCCIOLI;

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell’avvocato GERMANO GIANNELLA, che lo rappresenta e difende;

R.R.M., R.N.V., in proprio ed in qualità di eredi di R.L., nonché legali rappresentanti dello studio legale avvocati R. RICCARDO MARIO E NICOLA VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, FRANCESCO BIGA;

SC.AN., in proprio e quale rappresentante dell’Associazione professione SC. & PARTNERS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, rappresentato e difeso da sé stesso;

VE.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e difeso da sé stesso;

SOCIETA’ SERVIZI DI INFORMAZIONE E LAVORO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato ENZO AUGUSTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CORNARO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 54437/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE MATTEIS STANISLAO, il quale chiede che la Corte, riunita in Camera di Consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Roma.

FATTI DI CAUSA

1. – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha agito innanzi al Tribunale di Roma deducendo, anzitutto: che aveva presentato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Bari; che era stata ammessa al concordato; che aveva ottenuto l’approvazione della maggioranza dei creditori e conseguito, quindi, l’omologa del concordato stesso; che alcuni dei crediti, inseriti nel passivo per Euro 43.477.507,00 come crediti contestati erano insussistenti. Ha evocato, quindi, in giudizio gli asseriti creditori perché, previo accertamento dell’inesistenza o dell’inefficacia di un titolo di esigibilità formatosi in sede concordataria, fosse dichiarato il proprio diritto di differire il pagamento dei crediti in questione, oggetto di contestazione, fino all’accertamento definitivo della loro esistenza e del loro ammontare.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza funzionale osservando: che il procedimento nasceva a seguito della denegata autorizzazione, da parte del giudice delegato del concordato pendente presso il Tribunale di Bari, ad accantonare le somme dovute ai titolari dei crediti oggetto di contestazione (provvedimento – questo – che era stato confermato dal collegio); che l’azione risultava essere diretta ad accertare il diritto dell’attrice al differimento dei pagamenti fino al definitivo accertamento dei crediti ed era volta ad incidere sulla fase esecutiva del concordato omologato; che la competenza funzionale a conoscere di ogni aspetto esecutivo del concordato spettava al tribunale che tale concordato aveva omologato; che la L. fall., artt. 185 e 186, attribuivano infatti al giudice delegato, al commissario giudiziale e al tribunale fallimentare compiti di sorveglianza e di regolazione delle criticità eventualmente insorte; che, del resto, al tribunale fallimentare competente territorialmente spettava la cognizione relativa alle domande aventi ad oggetto la risoluzione o l’annullamento della procedura; che, pertanto, il Tribunale di Roma risultava essere incompetente sia sotto il profilo territoriale che sotto il profilo funzionale, in quanto il concordato di Ferrovie del Sud Est era stato ammesso ed omologato dal Tribunale di Bari, il quale era l’unico deputato a conoscere di tutte le questioni destinate ad incidere sulla procedura concorsuale; che vertendo la controversia su di una questione appartenente alla competenza funzionale del Tribunale pugliese, doveva escludersi che nella fattispecie potesse operare il criterio dettato dall’art. 33 c.p.c., sul cumulo soggettivo delle cause proposte contro più persone, ma connesse per oggetto o per titolo.

2. – Ferrovie del Sud Est ha proposto ricorso per regolamento di competenza. Hanno depositato memorie difensive ELTEL s.r.l., V.M. e Ve.Ma., A.L., M.S., BIT s.r.l., Centro Calcolo s.r.l., ma.do., FILBEN s.r.l., Servizi di Informazione e Lavoro s.r.l., H.M.C. s.r.l., F.V. & C. s.a.s., S.S., Gi.Ri. e C.G., Sc.An., R.R.M. e R.V. e la Camera internazionale dell’arbitrato della mediazione e della conciliazione. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte domandando dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Ferrovie del Sud Est ed alcuni dei controricorrenti hanno depositato ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente sostiene, in sintesi, che, mancando il concordato di una fase di accertamento del passivo, resterebbe impregiudicata ogni questione relativa alle pretese dei creditori, le quali potrebbero essere quindi accertate, anche su iniziativa del debitore, innanzi al giudice ordinario individuato secondo i comuni criteri di competenza. L’istante esclude, dunque, che la L. fall., artt. 185 e 186, richiamati dal Tribunale di Roma, attribuiscano alcuna competenza funzionale generalizzata al giudice che ha omologato la proposta concordataria. La stessa ricorrente rileva, poi, che la controversia non presenterebbe alcun elemento di connessione con il procedimento autorizzatorio introdotto avanti al Giudice delegato presso il Tribunale di Bari e avente ad oggetto l’accantonamento di somme riferite ai crediti contestati: procedimento che aveva visto il rigetto dell’istanza di Ferrovie del Sud con statuizione confermata in sede di reclamo (procedimento relativamente al quale pende, attualmente, ricorso per cassazione). L’istante nega, da ultimo, che l’oggetto del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Roma coincida con quelli da essa instaurati nei confronti dei crediti contestati, al fine di farne accertare l’insussistenza.

2. – Il ricorso per regolamento è fondato.

2.2. – Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da M.S.. Rammentato che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui quali il motivo di censura, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887), è a dirsi che il proposto ricorso non presenta carenze nel senso indicato.

2.2. – Venendo alla questione prospettata nel ricorso, deve premettersi che la L. fallimentare non prevede alcuna competenza di carattere generale del tribunale di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1, (avanti al quale è cioè proposta la domanda di concordato), con riguardo alle azioni volte ad accertare diritti od obblighi dei creditori concordatari: è significativo, in proposito, che le questioni relative all’esistenza, all’ammontare e al rango dei crediti siano suscettibili di accertamento giurisdizionale al di fuori del concordato, al quale è estraneo un procedimento di verifica dei crediti; infatti, la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, dal momento che l’eventuale accertamento sull’entità e sulla natura dei crediti ammessi in seno al giudizio di omologazione ha natura esclusivamente delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze (Cass. 25 settembre 2014, n. 20298; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2780; Cass. 14 febbraio 2002, n. 2104).

Nell’ambito della procedura concordataria è semmai contemplata la pronuncia di provvedimenti del giudice delegato che, a seconda dei casi, possono considerarsi espressione di un potere decisorio in quanto incidenti su diritti soggettivi. In tal senso, l’impugnativa dei decreti emessi dal giudice delegato a norma della L. fall., art. 26 (richiamato dalla stessa L., art. 164) assume il significato dell’esercizio di una giurisdizione su diritti allorquando la L. fallimentare attribuisce al giudice delegato un potere decisorio, senza prevedere eventuali fasi successive nella forma della cognizione ordinaria (cfr. Cass. 30 aprile 1992, n. 5217, in motivazione); e ciò spiega perché, a fronte del provvedimento del tribunale fallimentare che disponga, in sede di reclamo, sul decreto del giudice delegato, il ricorso straordinario per cassazione sia in alcuni casi ammesso (cfr., ad esempio, Cass. 22 luglio 2011, n. 16136, in tema di liquidazione di compensi a favore del consulente tecnico), e in altri escluso (cfr., sempre a titolo esemplificativo, Cass. 25 gennaio 2018, n. 1902, con riguardo alla richiesta di revoca dell’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori).

2.3. – Il rilievo svolto vale, in particolare, per la fase del concordato successiva alla pronuncia del provvedimento di omologa. In tal senso si rivela fallace l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, per cui il tribunale che ha omologato il concordato sarebbe “competente funzionalmente a conoscere di ogni aspetto esecutivo del concordato” stesso.

Secondo la giurisprudenza risalente di questa Corte, la sentenza di omologazione e la pronuncia sulle eventuali impugnazioni L. fall. ex art. 183, esauriscono la procedura di concordato preventivo, anche se residua una fase esecutiva (cfr. L. fall., artt. 185 e 186), durante la quale il commissario giudiziale deve sorvegliare l’adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, e deve, se del caso, adottare le iniziative per provocare l’intervento del tribunale, ai fini dei provvedimenti di risoluzione o annullamento del concordato (L. fall., artt. 137 e 138, richiamati dalla stessa L., art. 186, comma 1), mentre spetta al giudice delegato determinare le modalità per il versamento delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, se tale determinazione gli è stata rimessa nella sentenza di omologazione (Cass. 17 giugno 1995, n. 6859). E’ vero, dunque, che il giudice delegato e il tribunale conservano una loro competenza nella fase esecutiva del concordato: nondimeno, vale, anche per la detta fase esecutiva, quanto sopra osservato con riguardo all’insussistenza di una competenza generale del tribunale fallimentare in tema di diritti soggettivi. Come è stato osservato da questa Corte, dopo l’omologazione del concordato le attribuzioni del giudice delegato e del nominato tribunale sono definite, “mentre deve escludersi che permanga una sorta di competenza funzionale del tribunale a provvedere in via generale sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori”: competenza che “non potrebbe esser desunta dalla L. fall., art. 23, perché questa norma attiene alla procedura fallimentare” (Cass. 17 giugno 1995, n. 6859, cit., in motivazione). Ne discende che una volta completata, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. 14 giugno 2016, n. 12265; Cass. 18 giugno 2008, n. 16598).

Non coglie nel segno la difesa di F.V. & C. s.a.s. allorquando assume, nella memoria depositata il 15 giugno 2021, che la domanda di cui qui si dibatte rientrerebbe nella competenza del Tribunale di Bari in quanto sarebbe sostanzialmente diretta ad ottenere l’autorizzazione ad accantonare e a non pagare le somme oggetto dei crediti contestati. Il fatto che la L. fall., art. 180, comma 6, assegni al tribunale il compito di disciplinare gli accantonamenti dei crediti contestati non ha alcuna attinenza con l’azione ordinaria diretta ad accertare se il debitore sia effettivamente tenuto ad adempiere: azione che per l’appunto investe questione estranea a quelle riservate agli organi della procedura concorsuale (cfr. Cass. 18 giugno 2008, n. 16598, in motivazione).

2.3. – E allora, il Tribunale di Roma è incorso in un duplice errore. Esso ha difatti anzitutto trascurato di considerare che la competenza funzionale del tribunale di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1, non ha carattere generale e non può confondersi con quella, speciale, che si radica L. fall. ex 26, in ragione della pronuncia di provvedimenti del giudice delegato, incidenti su diritti soggettivi, suscettibili di reclamo e di successivo ricorso per cassazione ex art. 111 c.p.c., comma 7, (e nella fattispecie, come si è detto, si faceva questione di ben altro: di un’autonoma azione ordinaria avente ad oggetto l’esigibilità dei crediti vantati dai creditori concorsuali). Lo stesso Tribunale ha inoltre impropriamente ritenuto che “ogni aspetto esecutivo del concordato” fosse devoluto alla competenza del tribunale che ha omologato il concordato” stesso, laddove – lo si ripete – tale competenza è senz’altro esclusa per le questioni che hanno ad oggetto diritti dei creditori o del debitore afferenti l’esecuzione del concordato (e tra questi sicuramente rientra la questione – fatta valere con giudizio ordinario -vertente sul diritto del creditore di esigere la propria prestazione in presenza di un accordo omologato su crediti contestati).

Il tribunale che ha omologato il concordato non ha dunque alcuna competenza funzionale quanto alla domanda di accertamento dell’esigibilità dei crediti contestati che sono ricompresi nella proposta concordataria.

3. – Resta da aggiungere che la proposizione della domanda avanti al Tribunale di Roma risulta pienamente giustificata a mente dell’art. 33 c.p.c., dal momento che le diverse cause risultano essere connesse per titolo (essendo tutte dirette a far accertare l’inesigibilità della prestazioni dei soggetti convenuti in giudizio in ragione dalla contestazione dei crediti).

Va esclusa, del resto, la litispendenza tra le cause promosse cumulativamente avanti al Tribunale capitolino e quella avente ad oggetto l’accantonamento delle somme occorrenti per il pagamento dei crediti contestati (causa introdotta col reclamo di Ferrovie del Sud Est avverso il provvedimento del giudice delegato che ha denegato il detto accantonamento, e proseguita con l’impugnazione per cassazione della statuizione di rigetto del detto reclamo). I giudizi non sono difatti coincidenti, presentando un differente oggetto, e come pure rilevato dal pubblico ministero, hanno parti diverse (visto che nel presente giudizio sono stati evocati in giudizio i singoli creditori, mentre l’altro si svolge nei confronti dei commissari giudiziali).

Non può nemmeno configurarsi, con riguardo al menzionato procedimento, una relazione di continenza: a prescindere da ogni ulteriore rilievo, la continenza non opera con riguardo a cause pendenti in gradi diversi (Cass. 15 luglio 2009, n. 16446; Cass. 17 settembre 2004, n. 18819).

La litispendenza e la continenza devono parimenti escludersi rispetto ai giudizi di cognizione vertenti sull’accertamento dei crediti contestati: come è evidente, tali giudizi hanno un oggetto diverso rispetto a quello della causa che qui interessa (causa in cui è implicato il tema della esigibilità o inesigibilità in sede concordataria dei crediti controversi, cui è riferita la proposta approvata e omologata).

4. – In conclusione, il ricorso va accolto; il giudice competente a decidere la causa va individuato nel Tribunale di Roma, avanti al quale la causa deve essere riassunta. Lo stesso Tribunale statuirà sulle spese del presente giudizio di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, avanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge; rimette al merito la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6a Sezione Civile, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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