LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23718-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA T.C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato FRANCESCO MOSCHETTI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
e FIN DELTA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avvocati FRANCESCO MOSCHETTI e ALBERTO DE FELICE giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 638/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 2/4/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 53/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo in accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti dalla società Agricola T.C. s.s., T.C. in proprio e la Fin Delta S.r.L. (in qualità di socia) avverso avviso di liquidazione in revoca delle agevolazioni, concesse alla società Agricola T.C. s.s., previste dalla L. n. 604 del 1954;
la Società Agricola T.C. s.s. resiste con controricorso;
con ordinanza emessa in data 26.6.2020 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.C. e Fin Delta S.r.L., già parti del processo di primo e secondo grado, i quali resistono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 2 e 22,) per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello erariale sul presupposto dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di impugnazione;
1.2. la censura è infondata;
1.3. la ricorrente ha infatti dedotto di aver depositato, all’atto della costituzione in appello, l’avviso di ricevimento del plico contenente il gravame, da cui risultava la data di spedizione, manoscritta, dell’appello (18.3.2014), e la data, attestata con timbro datario, del ricevimento (20.3.2014);
1.4. al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13452/2017; conf. Cass. n. 11559/2018);
1.5. è stato altresì osservato che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (cfr. Cass. Sez. U. n. 13452/2017; conf. Cass. n. 15182/2018);
1.6. poste tali premesse, se da un lato l’avviso di ricezione della raccomandata è utile ai fini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, secondo principio di diritto citato, dall’altro esso non consente di affermare la tempestività del ricorso poiché la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata in data 19.9.2013, ed il plico raccomandato contenente l’appello è stato ricevuto dal difensore dei contribuenti il 20.3.2014, laddove il termine per proporre appello scadeva il 19.3.2014, giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51;
1.7. invero non può costituire prova dell’avvenuta spedizione del plico nella data del 18.3.2014 l’apposizione sulla cartolina costituente avviso di ricevimento (ritualmente allegata dalla ricorrente al ricorso) della data medesima da parte del mittente, come è avvenuto nel caso di specie, non risultando tale data, come dianzi illustrato, certificata dall’agente postale;
2. il ricorso va, dunque, rigettato, con assorbimento del secondo motivo con cui si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 604 del 1954, art. 4) in merito alle questioni poste a fondamento dell’appello erariale, non esaminate dalla CTR;
3. le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano, in favore di ciascuna difesa, in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021