LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8383-2019 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO GAMBARDELLA giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7335/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/8/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
G.D. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto avverso la sentenza n. 1208/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica TARSU/TIA 2011/2012;
il Comune resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e art. 342 c.p.c.) per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in quanto privo “di alcun motivo specificamente censorio” degli argomenti in fatto e diritto esposti nella sentenza di primo grado, essendosi limitato l’appellante ad “insiste(re)… sulla contraria tesi propugnata in processo”;
1.2. come da orientamento di questa Corte cui si dà seguito, in tema di specificità dei motivi di appello, non bisogna soffermarsi al mero riscontro formale della prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, ma occorre verificare il contenuto intrinseco in cui tali ragioni vengono prospettate in sede di gravame al fine di consentire di percepire l’oggetto delle censure alla sentenza appellata; è stato perciò affermato che in tema di contenzioso tributario, fermo il carattere devolutivo pieno dell’appello, l’atto di appello può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado sempre che – come nel caso è avvenuto – contenga critica specifica ed adeguata alla sentenza impugnata, sì da consentire di individuare l’oggetto del gravame in riferimento alle statuizioni adottate da primo giudice (cfr. Cass. n. 2814 del 2016, Cass. n. 25218 del 2011);
1.3. nella specie, i motivi di gravame proposti (pagine 8-9 del ricorso), contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, si caratterizzano per adeguatezza e specificità mediante censure rivolte alla ratio decidendi della pronuncia del primo giudice con riferimenti ad atti e difese del giudizio di primo grado;
1.4. la pronuncia impugnata risulta dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati;
2. in conclusione, va accolto il ricorso e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021