LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11644-2019 proposto da:
COMUNE DI SORA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO DI CENSO, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARGHERITA QUADRINI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ARTURO SALVATI giusta procura speciale allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6792/18/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 3/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
il Comune di Sora propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da P.S. avverso la sentenza n. 193/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica TARSU/TIA 2008;
la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
che:
1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161) per avere la CTR accolto l’impugnazione, ritenendo verificata la decadenza dell’ente impositore sul presupposto che l’occupazione degli immobili, soggetti a tassazione, fosse avvenuta nell’annualità precedente (*****) a quella indicata nell’avviso di accertamento (2008);
1.2. va premesso che la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”;
1.3. tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogata la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1.7.2007 il D.Lgs. n. 507 del 1993, previgente art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza, ed la L. n. 296 del 2006, medesimo art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria;
1.4. il D.Lgs 507 del 1993, art. 70, comma 1, prevede che “i soggetti di cui all’art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”;
1.5. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 20797 del 2016) occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva, in quanto nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo;
1.6. la chiara interpretazione del dettato normativa non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati;
1.7. pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno in corso, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo e tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque nella applicazione del c.d. doppio binario;
1.8. nel caso di specie, come riportato nella sentenza impugnata, l’occupazione dell’immobile da parte della contribuente risultava aver avuto inizio il *****, mentre l’avviso di accertamento era stato spedito in data *****;
1.9. la sentenza impugnata, avendo rilevato la decadenza del Comune rispetto all’atto impositivo spedito quando era già decorso il quinquennio dal 2008, è conforme al superiore principio, onde va esente da censura;
2. ne consegue il rigetto del ricorso;
3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021