LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5279/2018 R.G. proposto da:
T.T., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi P. Murciano e dall’Avv. Valerio Cioni, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell’Avv. Valerio Cioni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1666/2017/31, depositata il 3 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.
RITENUTO
che:
Tiziano T. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il valore dell’atto di cessione d’azienda con cui il contribuente aveva acquistato i beni mobili e immobili di un albergo sito in *****. Il contribuente contestava la determinazione del valore di avviamento operata dall’Ufficio senza considerare le concrete capacità di reddito dell’azienda, nonché le effettive condizioni dei beni facenti parte della stessa. La CTP accoglieva il ricorso affermando che l’Agenzia non aveva tenuto conto della “decrescita economica verificatasi negli anni nella zona interessata” e neppure del degrado dell’immobile che aveva reso necessari importanti lavori di ristrutturazione.
La Commissione tributaria regionale della Toscana avanti alla quale l’Agenzia impugnava la sentenza accoglieva parzialmente l’appello ritenendo corretti i criteri adottati per la rideterminazione del valore dell’azienda, ma affermando che essi dovevano essere rivisti alla luce della perdita di attrattività delle cure termali e della conseguente ricaduta sul mercato immobiliare. Rideterminava conseguentemente il valore dell’immobile.
Il T. ha proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il contribuente sostiene che non sarebbe possibile comprendere le ragioni giuridiche e fattuali in base alle quali la CTR avrebbe accolto il gravame in quanto, da un lato ha ritenuto corretti i criteri di valutazione utilizzati dall’Ufficio, e dall’altro ha affermato che esso non avrebbe tenuto conto della perdita di attrattività del settore termale, addivenendo ad una rideterminazione dei valori, ai fini dell’imposta di registro ed ipotecaria, in modo del tutto arbitrario.
Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza per omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il giudice d’appello non avrebbe considerato che il contribuente aveva contestato che il valore dell’avviamento era stato determinato dall’Ufficio senza considerare che la società alienante era stata messa in liquidazione, l’azienda era inattiva da oltre due anni e il bilancio della società presentava un reddito negativo. Non avrebbe inoltre valutato le condizioni della struttura risultanti dalla perizia tecnica di parte, nonché gli interventi necessari e i costi per metterla a norma.
Il primo motivo è infondato.
Secondo questa Corte, la motivazione deve ritenersi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (ex plurimis Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; Sez. 5, n. 29903 del 2020) ovvero quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L., n. 3819 del 14/02/2020).
Nella specie, non è ravvisabile il vizio dedotto in quanto il giudice d’appello ha dato conto in modo chiaro ed esplicito degli elementi considerati per addivenire alla decisione assunta. Egli, infatti, ha valutato come corretti i criteri utilizzati dall’Agenzia ai fini della determinazione dell’imposta di registro, e tuttavia ha ritenuto che l’Ufficio ne avesse trascurati alcuni, non considerando gli effetti della crisi del settore delle cure termali e delle conseguenze che tale perdita di attrattività aveva determinato sul mercato immobiliare, affermando che ciò sarebbe stato comprovato proprio dalle compravendite di alberghi avvenute nel medesimo anno e citate dall’Ufficio. Secondo la CTR era necessario che di tali elementi si tenesse conto ai fini della determinazione dell’imposta di registro, nonché ai fini dell’imposta ipotecaria. Ha inoltre escluso – proprio come dedotto dal contribuente – che si potesse riconoscere il valore di avviamento accertato dall’Agenzia in considerazione del fatto che l’attività era chiusa da almeno due anni.
La sentenza impugnata ha dunque illustrato specificamente gli elementi considerati ai fini della decisione, dando conto dell’iter logico seguito per addivenire al parziale accoglimento dell’appello.
Laddove poi con tale motivo si intendesse censurare la valutazione effettuata dalla CTR nella rideterminazione del valore dell’immobile, tale censura sarebbe inammissibile chiedendosi in tal modo a questa Corte di operare una non consentita rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la CTR ha espressamente considerato che l’azienda oggetto di compravendita era stata inattiva per almeno due anni ritenendo che tale circostanza facesse venir meno la capacità reddituale, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il valore accertato dall’Ufficio in relazione all’avviamento.
Il giudice d’appello non ha invece tenuto conto ai fini della decisione dell’ulteriore elemento dedotto dal contribuente fin dal giudizio di primo grado concernente le condizioni in cui versava l’immobile e degli interventi necessari per la sua ristrutturazione. Si tratta di circostanza che incide notoriamente sul valore del bene e che non è stata invece valutata dalla CTR ai fini della determinazione del valore del bene oggetto della cessione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente a tale profilo del secondo motivo e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, rigettato il primo motivo. Cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione cui demanda anche di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021