LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6092-2019 proposto da:
C.L., nella qualità di ex Liquidatore della Società
***** SRL in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIETTA DE CARLO;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, FALLIMENTO *****
IN LIQUIDAZIONE SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 70/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
FATTI DI CAUSA
1. C.L., quale ex liquidatore della ***** s.r.l. in liquidazione, ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’8 gennaio 2019, n. 70, reiettiva del reclamo da lui proposto, anche in proprio, avverso la dichiarazione di fallimento della menzionata società pronunciata dal Tribunale di Parma, il 3/6 luglio 2018, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Quest’ultima, la Procura Generale preso la Corte di appello di Bologna e la curatela fallimentare sono rimaste solo intimate.
1.1. In estrema sintesi, e per quanto qui ancora di interesse, la corte felsinea ha ribadito la competenza territoriale L. fall. ex art. 9, dell’adito Tribunale di Parma ed ha considerato sussistente lo stato di insolvenza della società predetta ritenendo inattendibili i bilanci depositati da quest’ultima.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e/ o falsa applicazione della L. fall., art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2”. Si contestano gli assunti utilizzati dalla corte distrettuale per disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, ivi ribadita dalla reclamante, e si insiste nell’individuazione del Tribunale di Foggia, ove quest’ultima aveva la propria sede legale, quale giudice territorialmente competente L. fall. ex art. 9;
II) “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 276 c.p.c., comma 1, e dell’art. 158 cp.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Si prospetta la nullità della dichiarazione di fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione pronunciata dal Tribunale di Parma perchè resa da un collegio asseritamente composto diversamente rispetto “a quello che aveva preso parte all’introduzione dell’istruttoria prefallimentare”;
III) “Violazione e/o falsa applicazione della L. fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ascrivendosi alla corte distrettuale di aver “omesso di valutare correttamente le condizioni normativamente previste affinchè si potesse procedere per la legittima dichiarazione di fallimento della società ***** s.r.l. in liquidazione”. In particolare, si rappresenta che, “per correttamente operare”, la corte predetta, attesa la ragionevole contestazione dei crediti che toglieva all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza, avrebbe dovuto procedere al loro accertamento, sia pure incidentale, ancorando tale verifica alla data di presentazione dell’istanza di fallimento e non ad un’epoca successiva. Così operando, avrebbe riscontrato, dagli atti depositati nel primo grado innanzi al Tribunale di Parma, una situazione di assenza di insolvenza, come evidenziato dai bilanci di esercizio e dalla situazione economica/patrimoniale depositata nel fascicolo di parte innanzi al medesimo tribunale;
IV) “Violazione e/o falsa applicazione della L. fall., art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Si deduce che, con il secondo motivo di reclamo, si era ribadito che gli avvisi di accertamento su cui si fondava la presunta pretesa debitoria, posti dal P.M. a fondamento della richiesta di fallimento della ***** s.r.l., erano stati impugnati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed erano ictu oculi affetti da nullità insanabile. Si contesta, pertanto, l’affermazione della corte bolognese secondo cui “il secondo motivo è nella prima parte, inammissibile, in quanto argomentato del tutto genericamente, ossia senza specificare le ragioni delle asserite nullità. Esso, in ogni caso non tiene conto del fatto che il primo Giudice ha declinato l’eccezione sul rilievo che la questione dedotta appartenesse alla giurisdizione delle Commissioni tributarie: e tale fondata osservazione non è stata contestata dai reclamanti”, e si sostiene che “…la stessa contrasta, circa l’onere di specificazione dei motivi di impugnazione, con quanto espressamente statuito da questa Ecc.ma Corte attraverso la sentenza n. 26332, Sez. I, del 20 dicembre 2016, affermando che, il reclamante può limitarsi a riproporre le tesi difensive già addotte senza contrastare la motivazione della sentenza. Sic stantibus rebus non poteva, la Corte D’Appello di Bologna, dichiarare inammissibile il secondo motivo di gravame, stando da un lato, al tenore della L. fall., art. 18, che regolamenta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sostenendone l’effetto devolutivo puro, e dall’altro, in quanto la doglianza non manifestava alcuna genericità, ma riproponeva la questione già proposta nel primo grado di giudizio”.
V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si sottopone a critica l’affermazione della corte di appello per cui, “…anche a tacere del fatto che alcuni documenti qualificati dai reclamanti come “bilanci” o “situazioni patrimoniali” tali non sono trattandosi di semplici stampe di tabelle o prospetti contabili senza alcuna prova della loro ufficialità, ossia del deposito presso il registro delle imprese, rileva la Corte che i crediti esposti nel prospetto contabile al 31.12.2017, che rappresentano in sostanza l’unica posta attiva, sono vantati verso un unico soggetto, ossia il Consorzio Ciemme Parma. E’, pertanto, presumibile che l’esposizione creditoria sia frutto delle operazioni di illecito utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, poichè la fallita era socia, unitamente ad altre imprese, del Consorzio predetto, ossia di una struttura che fisiologicamente sarebbe stata deputata alla distribuzione delle commesse tra i vari consorziati e che invece è stata qui patologicamente sfruttata per l’uso dei predetti documenti fiscali”. Si rappresenta, tra l’altro, che mai, durante tutta la fase processuale svoltasi innanzi alla corte di appello, era stata sollevata la contestazione sulla validazione dei documenti prodotti, come invece avrebbe imposto il combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 c.c. ove gli stessi si fossero voluti ritenere 2. Il secondo motivo, da scrutinarsi prioritariamente tenuto conto della tipologia di vizio ivi denunciato e delle potenziali conseguenze di una sua eventuale fondatezza, è inammissibile.
2.1. In proposito, è decisivo considerare che la nullità di una sentenza per asserito vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1. Essa, dunque, resta sanata in difetto di impugnazione (cfr. ex Cass. SU, n. 26938 del 2013; Cass. 27362 del 2016; Cass. n. 31396 del 2018), come concretamente avvenuto nella specie, non risultando la proposizione di un’analoga censura della odierna parte ricorrente in sede di reclamo.
3. Il primo motivo è parimenti inammissibile.
3.1. Invero, la corte territoriale ha correttamente premesso che, ai fini della individuazione del giudice competente a pronunciare la dichiarazione di fallimento, è determinante il luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell’impresa (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata. Il medesimo principio, peraltro, è stato recentemente ribadito, in motivazione, da Cass. n. 4343 del 2020, oltre che da Cass. n. 16116 del 2019).
3.1.1. Posto, dunque, che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività di impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio, questa Suprema Corte ha già puntualizzato che: i) a tal fine, rileva, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, cosicchè debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito, come avviene nel caso in cui l’impresa sia domiciliata presso uno studio professionale (cfr. Cass. n. 16116 del 2019; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3081); ii) quando la società sia stata posta in liquidazione, la competenza per territorio spetta al tribunale del luogo ove si svolge l’attività liquidatoria, anche se non coincidente con quello della sede legale (cfr. Cass. n. 578 del 2015; Cass. n. 18535 del 2004; Cass. n. 1606 del 2000; Cass. n. 523 del 1996). E’ innegabile, infatti, che pure nella fase di liquidazione è ben possibile o necessario tenere condotte o assumere decisioni, finalizzate alla liquidazione stessa (tenuta di rapporti bancari, dismissioni di cespiti, pagamenti, assemblee, etc.), da cui evincere il collocamento concreto del centro decisionale in un determinato luogo, in concreto relativo alla medesima attività di liquidazione.
3.2. Il giudice del reclamo ha successivamente descritto gli elementi che l’hanno indotto a concludere – diversamente da quanto oggi auspicato dal ricorrente – nel senso della ubicazione sempre in Sorbola, provincia di Parma (piuttosto che a Foggia, al *****, coincidente esclusivamente con l’ufficio del suo consulente fiscale), dell’effettivo centro direzionale ed amministrativo della ***** s.r.l. in liquidazione.
3.2.1. In particolare, quella corte ha opinato che “…a fronte di una pluralità di indici individuati dalla GDF, dal PM e dal tribunale, dai quali desumere che la sede effettiva (il centro direzionale e degli interessi) della società era nel circondario di Parma e precisamente presso il Consorzio Ciemme di Sorbolo (PR) – consistenti nella residenza dell’amministratore di diritto e del presunto amministratore di fatto e dei soci, nella localizzazione dei dipendenti nelle province di Parma e Reggio Emilia, nei rapporti commerciali con clienti e fornitori del circondario, del recapito della corrispondenza presso il Consorzio, nella presenza di rapporti bancari presso istituto di credito in Parma e non altrove – non risultano concreti indici dello svolgimento di una qualche successiva attività liquidatoria presso la sede legale in Foggia, coincidente con lo studio del consulente fiscale, e luogo di mera tenuta delle scritture contabili (cfr. verbale di perquisizione delegata GDF del 24 febbraio 2016). Va aggiunto che il curatore ha dichiarato che il Liquidatore risulta cancellato per irreperibilità dall’anagrafe del Comune di Foggia sin dal 2012; e che le società (fra cui *****) utilizzavano la pec del Consorzio fino a qualche tempo dopo la messa in liquidazione…”.
3.2.2. Orbene, seppure volesse prescindersi dall’ubicazione del domicilio del liquidatore della suddetta società, il giudizio manifestato dalla corte distrettuale valutando gli altri descritti elementi, diverso rispetto a quello, diverso, oggi invocati dal C. nella indicata qualità, risulterebbe comunque affatto coerente con il parametro stabilito dalla L. fall., art. 9, occorrendo, infatti, tener conto del luogo in cui vive il cuore pulsante dell’impresa, vale a dire quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito.
3.3. E’ utile, poi, ricordare che questa Corte, ancora recentemente (Dott. Cass. n. 25444 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020, in motivazione; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente – perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro – ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua – pur corretta – interpretazione. (Cfr Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.1. La doglianza in esame si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019) opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020); dall’altro, che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
3.3.2. Va evidenziato, peraltro, che i fatti e/o i documenti (bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2016, che si assume essere stato approvato presso la sede della società in Foggia, ma di cui non è dato sapere se già sottoposto al vaglio del giudice del reclamo) di cui oggi il C., nella indicata qualità, sostanzialmente lamenta l’errata valutazione o l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sè, “decisivi”, vale a dire che, se ponderati, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte felsinea, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
4. Il terzo motivo è infondato per come concretamente prospettato.
4.1. Invero, giova premettere che, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza in una società che – come la ***** s.r.l. – si trovi in stato di liquidazione, vale sicuramente il principio di diritto secondo cui “la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Dott., ex multis, Cass. n. 3446 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016).
4.2.1. Di questo principio si è espressamente avvalsa la corte distrettuale, la quale, poi (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata): i) ha ritenuto che, “il credito tributario trae origine (quelli posti a fondamento della richiesta di fallimento del P.M. Ndr), dagli accertamenti della GDF aventi ad oggetto l’utilizzo di fatture (passive per la fallita) per operazioni inesistenti. Tale accertamento è fondato sulle dichiarazioni ricevute dai soggetti terzi riportati nelle fatture utilizzate, i quali hanno rzfèrito di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali nè col Consorzio Ciemme Parma, nè con la fallita. (..)”;
ha precisato che, “a fronte di una tale attività illecita, un credito tributario è incontestabilmente sorto” e che “per la dichiarazione di fallimento non occorre che il credito vantato dal ricorrente sia certo, liquido ed esigibile e, tanto meno, che esso sia portato da una sentenza (o da altro provvedimento) passata in giudicato”;
ha considerato inattendibili i bilanci prodotti dalla reclamante, condividendo, sul punto le argomentazioni del giudice di prime cure ed aggiungendo che “anche a tacere del fatto che alcuni documenti qualificati dai reclamanti come “bilanci” o “situazioni patrimoniali” (come, ad esempio, il “bilancio Europeo al 31.12.2016') tali non sono (trattandosi di semplici stampe di tabelle e prospetti contabili senza alcuna prova della loro ufficialità, ossia del deposito presso il registro delle imprese, rileva la Corte che i crediti esposti nel prospetto contabile al 31 dicembre 2017 (“bilancio civilistico al 31.12.2017"), che rappresentano, in sostanza, l’unica posta attiva, sono vantati verso un soggetto, ossia il Consorzio Ciemme Parma (…) E’ pertanto presumibile che l’esposizione creditoria sia frutto delle operazioni di illecito utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poichè (…) la fallita era socia, unitamente ad altre imprese, del Consorzio predetto, ossia di una struttura che fisiologicamente sarebbe stata deputata alla distribuzione di commesse tra i vari consorziati e che, invece, è stata qui patologicamente sfruttata per l’uso dei predetti documenti fiscali”.
4.2.2. Da queste osservazioni, dunque, va evidentemente ricavato il convincimento della corte felsinea circa l’impossibilità, da parte della reclamante, di far fronte ai propri debiti mediante eventuali poste attive del proprio patrimonio.
5. Il quarto motivo, per come concretamente prospettato, è parimenti destituito di fondamento, posto che l’effetto devolutivo del reclamo L. fall. ex art. 18, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per quanto privo dei limiti derivanti dagli artt. 342 e 345 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4893 del 2019), sicchè le parti sono abilitate a proporre, in quella sede, anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, permette di ritenere illimitato il solo devolvibile, fermo, però, che il devoluto resta pur sempre e soltanto quello definito dal reclamo (cfr. Cass. n. 5689 del 2017, in motivazione).
5.1. In altri termini, il reclamo suddetto, benchè munito di ampio effetto devolutivo, non consente di mettere in discussione i punti della sentenza dichiarativa sui quali il reclamante non abbia sollevato censure. Inoltre, trattandosi di mezzo comunque attinente a un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi nel rispetto del contraddittorio, il perimetro delle censure prospettate col reclamo rende immuni tutti gli aspetti della sentenza gravata positivamente valutati ai fini della pronuncia di fallimento (cfr. Cass. n. 5689 del 2017, in motivazione; Cass. n. 12706 del 2014).
5.1.1. Nessun vizio, dunque, può rinvenirsi nella sentenza oggi impugnata laddove, decidendo sul secondo motivo di reclamo, – che aveva censurato la statuizione del tribunale di inammissibilità delle doglianze relative alla pretesa nullità degli avvisi di accertamento posti a fondamento della richiesta di fallimento del P.M., trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione della commissioni tributarie, ed aveva invocato l’ingiustizia di tale pronunciamento, ritenendosi, “al contrario, che proprio in virtù dell’accensione di ricorsi ritualmente provati al primo Giudice adito, lo stesso anzichè dichiararne l’inammissibilità dell’osservazione e, non certo, potevasi parlare di doglianza, avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento dell’adita Commissione Tributaria” (cfr. pag. 18 dell’odierno ricorso) – ha sancito che “il motivo è nella prima parte, inammissibile, in quanto argomentato del tutto genericamente, ossia senza specificare le ragioni delle asserite nullità. Esso, in ogni caso non tiene conto del fatto che il primo Giudice ha declinato l’eccezione sul rilievo che la questione dedotta appartenesse alla giurisdizione delle Commissioni tributarie: e tale fondata osservazione non è stata contestata dai reclamanti” (cfr. pag. 5 della menzionata sentenza).
6. Il quinto motivo, infine, è inammissibile.
6.1. La sentenza impugnata riferisce (cfr. pag. 6) che già il Tribunale di Parma aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dalla fallenda e che il C. e la ***** s.r.l., con il quinto motivo di reclamo, avevano sostenuto l’insussistenza della insolvenza di quest’ultima lamentando la non condivisibilità “del governo del materiale probatorio dimesso in atti da parte del tribunale”. La corte bolognese, peraltro, ha parimenti ritenuto inattendibili i medesimi bilanci per le ragioni già esposte nel precedente p. 4.2.1..
6.2. La questione posta dall’odierna censura, dunque, per come concretamente prospettata, non trova effettivo riscontro nella menzionata sentenza, sicchè il C., al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della stessa, avrebbe dovuto, non solo allegare l’avvenuta sua specifica deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. I motivi di quest’ultimo, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).
6.3. In quest’ottica, il ricorrente aveva l’onere – qui rimasto, invece, inosservato (leggendosi, a pag. 21 del ricorso, esclusivamente che “… con atto di reclamo alla Corte di Appello di Bologna, veniva prospettata la doglianza circa il rituale deposito dell’elenco dei debiti scaduti e dell’errore commesso dal Tribunale che dichiarò di non averlo rinvenuto”) – di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, invero, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013).
7. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo tutte le controparti rimaste solo intimate, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella indicata qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
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