LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26405-2018 proposto da:
COMUNE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIOVANNI ANTONELLI, 49, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO SITO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANGELINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO FONTANAZZA e FRANCESCO PAOLO MINGRINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 924/2018 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. in data 24 aprile 1993, il Comune di Torino notificava a (l’amministratore de) il Condominio di *****, un avviso di accertamento per tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) degli anni 1991, 1992 e 1993, relativamente alla apposizione di griglie di aerazione su marciapiede di via pubblica.
In esito a ricorso amministrativo presentato avverso il suddetto avviso, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, con decisione dell’11 agosto 2014, di cui il Condominio veniva a conoscenza il 21 gennaio 2015 e divenuta definitiva il 23 marzo 2015, dichiarava non dovuta la tassa per le annualità in contestazione essendo “le bocche di lupo” – i.e. le griglie di aerazione- “non tassabili”.
Nel frattempo il Condominio aveva pagato, oltre alle tre annualità in contestazione, senza riserve, le annualità 1994-1998 nonché, per gli anni dal 1999 al 2015, il canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP, sostituito dal Comune alla TOSAP D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 63).
Con due istanze, in data 3 e 16 dicembre 2015, il Condominio chiedeva all’Amministrazione comunale il rimborso sia dell’imposta, per tutte le annualità, 1991-1998, sia del canone.
Il Comune rimborsava esclusivamente le annualità TOSAP 1991-1993 in relazione all’intervenuta pronuncia della Agenzia delle Entrate. Negava il rimborso del resto.
Avverso il (parziale) diniego il Condominio ricorreva alla CTP di Torino. Quest’ultima rigettava il ricorso.
La CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, riformava la decisione di primo grado sulla base di un iter argomentativo così riassumibile:
secondo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, comma 6, i “contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”;
nel 2015, in esito al ricorso amministrativo contro l’avviso relativo agli anni 1991,1992 e 1993, era stato accertato che le “bocche di lupo non erano tassabili”;
da tale accertamento definitivo che, in punto di dichiarata insussistenza del presupposto impositivo, faceva stato anche per le annualità successive a quelle in contestazione ed anche per il COSAP, aveva preso a decorrere il termine triennale per la richiesta di rimborso delle somme versate per quelle tre annualità ed anche il termine di rimborso per le annualità TOSAP degli anni 1994-1998 e COSAP degli anni 1999-2015;
non poteva “affermarsi che dal 1993 potesse intervenire qualsivoglia decadenza o prescrizione (del diritto al rimborso) perché pendente il ricorso (amministrativo) non decorrono né prescizione né decadenza”. La CTR rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune quanto alla domanda di restituzione del canone, dicendo che “secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 24967/2017, la diversa giurisdizione attiene al periodo successivo al 1/1/1999”;
2. il Comune di Torino ricorre per la cassazione della suddetta sentenza con due motivi illustrati con memoria;
3. il Condominio resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione dell’art. 2937 c.c. ss., L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 64, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44,” per avere la CTR affermato che l’accertamento della non debenza della Tosap in relazione alle annualità 1991, 1992, 1993 si estende anche alle pretese avanzate dal Comune sia a titolo di TOSAP, per le annualità successive, sia a titolo di COSAP, e che la pendenza del ricorso amministrativo per le tre annualità ha avuto l’effetto di interrompere e sospendere il termine di decadenza per la richiesta di rimborso anche per le annualità successive TOSAP e COSAP;
2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata, sotto la rubrica di “violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4, “, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e l’illegittimità di ques’ultima, per la parte relativa al rigetto – basato sull’assunto che “la diversa giurisdizione (ordinaria) attiene al periodo successivo all’1/1/1999” – della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ricorrente in riferimento alla domanda di rimborso del canone per gli anni dal 1999 al 2015;
3. il secondo motivo di ricorso deve essere esaminato per primo in quanto logicamente preordinato.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con la ordinanza n. 21950 del 28 ottobre 2015 ha statuito che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l’obbligo del pagamento di un canone per l’utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa”.
La statuizione è stata ribadita dalla pronuncia n. 24967/2017, menzionata nella sentenza impugnata.
Quest’ultima, per la parte in cui, disattendendo l’eccezione del Comune, ha disconosciuto la giurisdizione ordinaria sulla parte della domanda di rimborso avanzata dal Condominio con riguardo al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per gli anni 1999-2015, è errata e va conseguentemente cassata.
In riferimento alla suddetta parte della domanda, il Comune e il Condominio devono essere rimessi davanti al giudice ordinario;
4. il primo motivo di ricorso, che va esaminato in riferimento alla parte restante della domanda – ossia alla parte relativa al rimborso delle somme versate dal Condominio a titolo di TOSAP per gli anni dal 1994 al 1998 -, è fondato.
Già è stato richiamato il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, comma 6, applicabile ratione temporis: “I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”.
E’ incontroverso che:
il pagamento delle annualità del cui rimborso si tratta è avvenuto ogni anno tempestivamente ossia entro la scadenza fissata dalla legge del 31 dicembre (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 50);
il pagamento è avvenuto senza contestazioni (avendo la contestazione del presupposto impositivo di fronte all’autorità amministrativa riguardato annualità precedenti);
che la richiesta di rimborso è stata presentata nel 2015.
Al contrario di quanto affermato dalla CTR non può ritenersi che il diritto al rimborso delle suddette annualità 1994-1998 sia stato “definitivamente accertato” solo all’esito del ricorso amministrativo presentato dal Condominio avverso l’atto comunale relativo alle annualità 1991-1993.
All’esito di quel ricorso è emerso che vi sarebbero stati i presupposti per contestare la pretesa impositiva delle annualità 1994-1998.
Il concetto stesso di accertamento presuppone che vi sia una situazione controversa (l’accertamento presuppone un’incertezza; passa per una verifica della realtà; si conclude con la sostituzione della situazione incerta con una statuizione di certezza).
L’incertezza determinata dalla contestazione riguardava solo le annualità 1991-1993.
Non le annualità di cui si discute il cui pagamento era stato effettuato senza riserve.
Del pari: l’effetto interruttivo-sospensivo che per principio di carattere generale è sempre stato ritenuto operante nelle controversie tributarie quale conseguenza della presentazione del ricorso in sede amministrativa, riguarda la prescrizione delle pretese impositive o delle pretese di rimborso oggetto del ricorso e non pretese diverse;
5. in ragione di quanto precede, la sentenza impugnata, per la parte relativa alla domanda di rimborso delle annualità TOSAP tra il 1994 e il 1998, va cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la causa può, per questa parte, essere decisa immediatamente nel merito con rigetto dell’originario ricorso;
6. le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti al giudice ordinario relativamente alla domanda di rimborso del canone oer l’occupazione del suolo pubblico (COSAP), decide nel merito sulla domanda di rimborso della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) con rigetto dell’originario ricorso; condanna il Condominio di *****, a rifondere al Comune di Torino le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie, accessori e Euro200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021